Sentenza del 03/10/2018 n. 24005 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di recupero per Euro 4.768.449, ritenendo indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per nuove assunzioni previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, poiché fruito oltre il limite quantitativo della regola de minimis applicabile agli aiuti di Stato. Erano inoltre state irrogate sanzioni per Euro 1.376.455. La società contestava, tra l'altro, la motivazione delle decisioni di merito, la qualificazione del beneficio come aiuto di Stato, la mancata comunicazione preventiva prevista dallo Statuto del contribuente e la legittimità costituzionale della procedura di recupero.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione dell'Agenzia relativa alla tardività del ricorso, ritenendo applicabile il termine lungo poiché non risultava depositata una copia della sentenza notificata. Nel merito, ha però rigettato tutti i motivi: i primi due erano inammissibili per commistione di censure e carenza di interesse; il terzo era infondato perché il credito d'imposta era legittimamente soggetto al limite de minimis; il quarto era infondato poiché l'obbligo di comunicazione preventiva dell'art. 6, comma 2, dello Statuto del contribuente riguarda la liquidazione automatizzata di crediti indicati in dichiarazione, non il recupero mediante apposito atto impositivo dei crediti indebitamente compensati; il quinto era manifestamente infondato, poiché l'atto di recupero costituisce una procedura più garantista rispetto alla liquidazione automatizzata con successiva cartella. È stata confermata la pretesa tributaria, mentre restava fermo l'annullamento delle sanzioni già disposto dai giudici di merito. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 15.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
Credito d'imposta per nuove assunzioni, riconosciuto nei limiti della regola de minimis
Il beneficio fiscale può essere fruito soltanto entro il limite quantitativo previsto per gli aiuti di Stato soggetti alla regola de minimis.
Legge n. 289 del 2002, art. 63, comma 1
Mantiene ferma la disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
Il legislatore può circoscrivere gli incentivi fiscali entro soglie predeterminate, anche mediante il richiamo alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
Art. 87 del Trattato CE, già art. 92 del Trattato di Roma
Divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune
La regola de minimis individua una soglia al di sotto della quale l'aiuto non ricade nel divieto comunitario; il limite nazionale che richiama tale regola è legittimo.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 2
Obbligo di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari prima della liquidazione
La disposizione riguarda la riduzione di crediti d'imposta non spettanti indicati in dichiarazione nell'ambito dei controlli automatizzati o formali, non il distinto procedimento di recupero di crediti già indebitamente compensati.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 421 e 422
Facoltà dell'Agenzia delle Entrate di emanare un apposito atto motivato di recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato
L'atto di recupero ha contenuto analogo a un avviso di accertamento, deve essere motivato e notificato e assicura un contraddittorio pieno; la disciplina non viola il principio di uguaglianza.
Codice di procedura civile, art. 327
Termine lungo per impugnare le sentenze non notificate
In assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione è tempestivo se proposto entro il termine lungo previsto dalla norma.
Massime di principio
- Un credito d'imposta collegato a incentivi all'occupazione deve essere utilizzato entro i limiti quantitativi previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato, anche quando il contribuente ritenga che l'agevolazione non abbia natura di aiuto di Stato.
- Il superamento del limite de minimis può legittimare il recupero della parte di credito indebitamente compensata; il richiamo legislativo alla normativa europea costituisce una modalità legittima di delimitazione dell'agevolazione.
- Il recupero di un credito già utilizzato in compensazione mediante apposito atto di recupero è distinto dalla liquidazione automatizzata o dal controllo formale della dichiarazione; pertanto, non si applicano automaticamente le garanzie procedurali previste per questi ultimi procedimenti.
- L'atto di recupero deve essere motivato e notificato, ma non richiede necessariamente una preventiva comunicazione ex art. 6, comma 2, dello Statuto del contribuente quando il credito sia stato indebitamente compensato.
- In appello tributario il giudice regionale deve esaminare il merito della pretesa anche se la sentenza di primo grado è carente di motivazione; non deve limitarsi ad annullarla per vizi motivazionali.
- La contestazione in cassazione deve distinguere chiaramente violazioni di legge, vizi processuali e difetti di motivazione; la loro commistione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La procedura dell'atto motivato di recupero può risultare più garantista della liquidazione automatizzata seguita dalla cartella, perché consente al contribuente un contraddittorio pieno prima della riscossione.
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