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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23735/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento cautelare reale l'indagata contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, ex art. 324 c.p.p., aveva annullato solo il sequestro per equivalente sui beni personali per difetto di motivazione sul periculum in mora, ma aveva rigettato l'impugnazione quanto al sequestro impeditivo delle quote societarie intestate all'indagata in due società. La persona era indagata, in concorso con altri, per reati tributari connessi all'utilizzo di fatture emesse da una società ritenuta cartiera, in un contesto descritto come falso appalto/mera somministrazione illecita di manodopera e connesso anche ad altri capi riferiti alla procedura concorsuale. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) insussistenza del fumus dei reati e carenza dell'elemento soggettivo, sia rispetto alla bancarotta indicata in atti sia rispetto al delitto tributario, sostenendosi la genuinità dei rapporti di lavoro e la buona fede dell'indagata; 2) violazione delle norme civilistiche e lavoristiche sull'appalto, assumendo che il contratto tra le società fosse un appalto genuino con autonomia organizzativa e rischio d'impresa in capo all'appaltatrice; 3) erronea applicazione della disciplina IVA e onere probatorio, contestando la tesi delle prestazioni giuridicamente inesistenti e l'asserita indetraibilità dell'imposta; 4) carenza di motivazione sul periculum in mora e violazione del principio di proporzione rispetto al sequestro impeditivo; 5) inutilizzabilità delle chat poste a base del quadro indiziario, per asserite violazioni delle garanzie sulla corrispondenza e sulla captazione dei dati da telefono cellulare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché le censure sul fumus della bancarotta non incidevano sul titolo cautelare e comunque l'ordinanza del riesame aveva motivato in modo adeguato sulla configurabilità dei reati tributari e sull'elemento soggettivo; il secondo perché la doglianza sull'appalto si traduceva in una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che descriveva la SRS Group come società cartiera e il contratto come schermo di una somministrazione illecita di manodopera; il terzo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, l'uso di fatture formalmente riferite a un appalto che mascheri una somministrazione irregolare integra il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000; il quarto perché il sequestro era stato disposto ex art. 321, comma 1, c.p.p., e il riesame aveva comunque motivato sul periculum e sulla proporzione del vincolo sulle quote; il quinto perché la questione sulle chat era nuova e, in ogni caso, non era stata dimostrata la decisività dell'eventuale inutilizzabilità dei dati. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    disciplina il riesame dell'ordinanza cautelare reale; il provvedimento impugnato è stato emesso in tale sede.

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    base del sequestro preventivo impeditivo disposto sui beni e sulle quote societarie.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge; resta fuori il sindacato sulla mera illogicità manifesta, salvo motivazione inesistente o apparente.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il vizio rilevante è solo la motivazione del tutto mancante o apparente.

  • art. 606 c.p.p.

    la manifesta illogicità della motivazione è deducibile solo con l'apposito motivo di ricorso, non nel perimetro della sola violazione di legge.

  • art. 1655 c.c.

    definisce l'appalto come contratto con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    richiamato dalla difesa per la legittimità dell'appalto; la Corte lo considera nel quadro della distinzione tra appalto genuino e mera somministrazione.

  • art. 30 d.lgs. 81/2015

    definisce la somministrazione di lavoro, con lavoratori messi a disposizione dell'utilizzatore sotto la sua direzione e controllo.

  • art. 38 d.lgs. 81/2015

    la violazione dei limiti della somministrazione comporta l'instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    integra il reato l'utilizzo in dichiarazione di fatture riferite a un contratto solo apparente, che mascheri una somministrazione irregolare di manodopera e quindi un'operazione fiscalmente rilevante fittiziamente rappresentata.

  • art. 321 c.p.p.

    nel sequestro impeditivo il periculum va valutato in relazione al rischio di aggravamento o reiterazione del fatto, qui individuato nella possibile influenza sulle società e nella reiterazione del sistema illecito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 15 Cost.

    richiamato dalla difesa come parametro di tutela della segretezza della corrispondenza nelle chat su cellulare.

  • art. 254 c.p.p.

    invocato dalla difesa come disciplina per l'acquisizione della corrispondenza/messaggistica; la Corte ne rileva comunque l'inammissibilità per novità e difetto di decisività.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge; il vizio di motivazione è scrutinabile solo se la motivazione è del tutto mancante, meramente apparente o radicalmente incomprensibile.
  • Non è consentito in cassazione proporre una mera rivalutazione del compendio indiziario o una lettura alternativa dei fatti quando il tribunale del riesame abbia offerto una motivazione coerente e completa sulla sussistenza del fumus commissi delicti.
  • Ai fini dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, l'utilizzo di fatture formalmente riferite a un appalto di servizi può integrare il reato quando l'appalto sia solo schermo di una somministrazione illecita di manodopera o di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso.
  • La genuinità dell'appalto richiede che l'appaltatore sia un'impresa reale, dotata di autonoma organizzazione dei mezzi, effettivo potere direttivo sui lavoratori e assunzione del rischio d'impresa; in mancanza, l'operazione può essere riqualificata come somministrazione irregolare.
  • Nel sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., il periculum in mora può essere desunto dal rischio concreto di reiterazione del fatto o di mantenimento delle condizioni che agevolano la commissione di ulteriori illeciti, con valutazione anche della proporzione della misura.
  • Le questioni di inutilizzabilità della prova non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se implicano accertamenti di fatto non affrontati nel giudizio di merito; inoltre, chi deduce l'inutilizzabilità deve indicare specificamente l'incidenza decisiva dell'elemento espunto sull'impianto motivazionale impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroDichiarazione fraudolentaBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati tributariReati fallimentari
SottomaterieInutilizzabilitàBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della provaNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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