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Ordinanza

Ordinanza n. 52/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- a firma del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia - Divisione I – Corpo di Polizia Penitenziaria, provvedimento con il quale “Per le ragioni di opportunità citate in premesse, l’-OMISSIS- in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, è distaccato provvisoriamente presso l’Istituto Penale per Minorenni di Bologna fino a nuove disposizioni”.

Giustizia amministrativa202600043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria, considerati i delicati interessi coinvolti, ha ritenuto che la discrezionalità amministrativa esercitata dall’amministrazione non apparisse prima facie caratterizzata da scelte manifestamente irragionevoli. Non è stata quindi disposta la sospensione dell’efficacia del distacco. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: distacco provvisorio presso l'Istituto Penale per Minorenni di Bologna fino a nuove disposizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto, per ragioni di opportunità indicate in premessa, il suo distacco provvisorio dagli Istituti Penitenziari di Parma all’Istituto Penale per Minorenni di Bologna. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti né le concrete censure formulate a sostegno della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della cognizione sommaria prevista in tale fase, il TAR ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali a fondamento dell’oscuramento disposto dalla segreteria.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando, alla luce della cognizione sommaria propria della fase, l’esercizio della discrezionalità amministrativa non risulti caratterizzato da scelte manifestamente irragionevoli, tenuto conto degli interessi coinvolti.
  • La valutazione cautelare della legittimità di un atto discrezionale è necessariamente prima facie e non esaurisce l’accertamento proprio della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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