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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23099/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su più cartelle di pagamento relative a tributi e accessori, emesse e notificate in anni diversi dopo la cessazione dell'attività individuale del contribuente. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. La CTR ha respinto l'appello e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2946 c.c. e 20 e 24 d.lgs. 472/1997, sostenendo che le sanzioni tributarie non fossero soggette a prescrizione decennale ma quinquennale; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., assumendo che gli interessi da ritardato pagamento avessero anch'essi prescrizione quinquennale e non decennale. In via preliminare è stata dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere per una partita di ruolo integralmente scaricata ai sensi della definizione agevolata richiamata in sentenza; per altre eventuali partite sotto soglia non è stata invece riconosciuta una cessazione parziale per difetto di prova documentale degli estremi necessari.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato il termine di prescrizione decennale sia alle sanzioni tributarie sia agli interessi da ritardato pagamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, affinché riesamini le singole partite alla luce dei corretti termini prescrizionali e provveda anche sulle spese. In via preliminare ha inoltre dato atto della cessazione parziale della materia del contendere limitatamente a una specifica cartella per intervenuta definizione/stralcio del relativo ruolo.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale non si estende automaticamente a tutti gli accessori del credito tributario; va verificato se il singolo credito sia soggetto a disciplina speciale o a prescrizione breve di diritto comune.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Gli interessi da ritardato pagamento, in quanto obbligazione autonoma accessoria al debito principale, soggiacciono alla prescrizione quinquennale salvo diversa disciplina speciale.

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni tributarie sono assoggettate a un termine di prescrizione quinquennale, espressione di una disciplina speciale e autonoma rispetto al credito tributario principale.

  • art. 24 d.lgs. n. 472/1997

    Non introduce una disciplina autonoma della prescrizione delle sanzioni tale da derogare al termine quinquennale stabilito dall'art. 20.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    È stato richiamato per dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento a una partita di ruolo integralmente scaricata.

  • art. 4, commi 4-6, d.l. n. 41/2021

    È stato richiamato solo per escludere, in difetto di prova agli atti, la cessazione della materia del contendere per ulteriori partite di ruolo inferiori a 5.000 euro.

Massime di principio

  • La scadenza del termine per impugnare un atto della riscossione rende irretrattabile il credito, ma non trasforma la prescrizione breve in prescrizione ordinaria né modifica, di per sé, il termine prescrizionale sostanziale del credito iscritto a ruolo.
  • Il termine di prescrizione della sorte capitale del credito tributario resta quello ordinario decennale, salvo specifiche norme speciali; invece le sanzioni tributarie sono soggette a una disciplina speciale con prescrizione quinquennale.
  • Per le sanzioni tributarie, la prescrizione quinquennale opera in via generale e non solo per quelle non contestuali all'atto impositivo, trattandosi di regola propria del sistema sanzionatorio tributario.
  • Gli interessi dovuti per ritardato pagamento di tributi hanno natura autonoma rispetto al debito principale e, in assenza di una disciplina speciale diversa, si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
  • Quando si invoca la cessazione della materia del contendere per definizioni agevolate o stralci, è necessario che dagli atti risultino in modo chiaro e documentato le specifiche partite di ruolo interessate; in mancanza, il giudice non può dichiararla.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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