Ordinanza n. 60/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento prot n. 49988 del 6 novembre 2025 con cui l’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento della Pianificazione strategica – ha rigettato l’istanza della dott.ssa Baio depositata ai sensi dell’articolo 1 comma 522 della L. 145/2018; ove necessario, della nota prot. n. 40858 del 10.09.2025 e di tutti gli atti prodromici, preordinati, connessi, correlati e/o consequenziali anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 6 novembre 2025 relativo all’istanza di rilascio della certificazione richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 522, l. 145/2018, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Assessorato Regionale della Salute del 6 novembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché, ove necessario, della nota del 10 settembre 2025 e degli atti prodromici e consequenziali. Dal provvedimento emerge che l’Amministrazione aveva già adottato un precedente diniego di rilascio della certificazione con atto del 10 ottobre 2025. Nell’istanza cautelare la ricorrente ha prospettato un pregiudizio, ma il periculum in mora è stato dedotto dal giudice come astratto e generico. Non risultano dedotti specifici vizi propri dell’atto del 6 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di prima delibazione, ha ritenuto che la nota del 6 novembre 2025, richiamando il precedente diniego del 10 ottobre 2025, abbia natura di atto meramente confermativo. Poiché il precedente diniego non risulta essere stato impugnato, la successiva nota sarebbe contestabile soltanto per vizi propri; tali vizi, tuttavia, non sono stati dedotti. Il giudice ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, essendo stato allegato in termini soltanto astratti e generici. La decisione non definisce il merito del ricorso. Ai fini della successiva trattazione, l’Assessorato è stato onerato di depositare il precedente provvedimento del 10 ottobre 2025 e ogni altro atto relativo alla vicenda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 522, l. 145/2018
istanza depositata ai sensi dell’articolo 1 comma 522 della L. 145/2018
La norma costituisce la base giuridica dell’istanza della ricorrente per il rilascio della certificazione, senza che l’ordinanza ne espliciti il contenuto sostanziale.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per la ritenuta insussistenza, in prima delibazione, di profili favorevoli e comunque del periculum in mora.
Massime di principio
- Un atto amministrativo successivo che si limiti a confermare un precedente diniego già adottato assume natura di atto meramente confermativo e non riapre i termini per contestare le ragioni sostanziali del primo provvedimento; esso è impugnabile esclusivamente per vizi propri.
- La deduzione del periculum in mora in termini astratti e generici non è sufficiente per ottenere la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica del contenuto e della natura di un precedente provvedimento amministrativo, il giudice può ordinare all’Amministrazione di depositare tale atto e gli ulteriori documenti rilevanti ai fini della trattazione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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