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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43502/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza del Tribunale di Firenze del 16/09/2020, divenuta irrevocabile il 02/01/2021) sostenendo che il Touray aveva riportato, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato di tale sentenza, un'altra condanna per un delitto commesso anteriormente a quella per cui era stata concessa la sospensione; la pena risultante dalla cumulazione delle due condanne superava i limiti di legge, quindi sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 168 c.p. per la revoca del beneficio. Il GIP aveva rigettato la richiesta ritenendo che il reato oggetto della seconda sentenza non fosse stato commesso anteriormente al primo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza del GIP e rinviando per nuovo giudizio. La Corte ha constatato che il GIP ha erroneamente determinato l'anteriorità del reato facendo riferimento alla data di commissione del fatto valutato nella seconda sentenza invece che alla data in cui la sentenza che aveva concesso la sospensione è divenuta irrevocabile. In base al principio richiamato, il reato oggetto della seconda sentenza (commesso il 13/05/2020) è anteriore rispetto alla data di irrevocabilità della prima sentenza (02/01/2021), perciò la questione dovrà essere riesaminata dal giudice dell'esecuzione applicando il corretto parametro di anteriorità.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La disposizione disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario entro i termini previsti riporta una condanna per reato anteriore a quello per cui era stata concessa la sospensione e la somma delle pene supera i limiti di legge; la Corte applica il criterio che l'anteriorità va valutata rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata come titolo di legittimità per il ricorso, che consente la cassazione per violazione di norme di diritto penale.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020 (Rv. 280056-01)

    Principio consolidato secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui la sentenza che concede il beneficio diviene irrevocabile e non alla sola data di commissione del reato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 168 c.p. l'"anteriorità" del reato successivo va valutata rispetto alla data in cui la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale è divenuta irrevocabile, non alla sola data di commissione del reato.
  • Se una condanna successiva riguarda un fatto commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e la pena complessiva eccede i limiti di legge, il PM può chiedere la revoca del beneficio.
  • Il Pubblico Ministero, per chiedere efficacemente la revoca, deve provare: (i) la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione; (ii) la data di commissione del reato per cui è intervenuta la successiva condanna; (iii) che la pena cumulata supera i limiti previsti dalla legge.
  • Il giudice dell'esecuzione non può basare il proprio accertamento sull'unica data di commissione dei fatti della seconda sentenza ignorando la data di irrevocabilità della prima; l'errata applicazione del criterio di anteriorità è motivo di annullamento con rinvio in Cassazione.
  • In situazioni analoghe il corretto iter è che, se sussistono i presupposti di cui all'art.168 c.p. valutati con il criterio della irrevocabilità, il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca della sospensione o motivare la mancata revoca in presenza di ragioni ostative.

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