Cassazione Penale, Sentenza n. 11263/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di archiviazione emessa dal Gip il 13/10/2025 (per il reato di cui all'art. 388 c.p., con applicazione dell'istituto di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.), denunciando violazione di legge per omessa motivazione. In particolare Mazzarella aveva depositato, entro i termini, opposizione ex art. 411, comma 1-bis c.p.p. alla richiesta di archiviazione del P.M. e una istanza di sospensione del procedimento con richiesta di messa alla prova (art. 168-bis c.p. e art. 464-bis c.p.p.). Il Gip, nella udienza camerale, ha accolto la richiesta del P.M. disponendo l'archiviazione e l'iscrizione nel casellario giudiziale senza valutare né motivare rispetto all'opposizione e alla richiesta di messa alla prova, precludendo così al ricorrente la possibilità di un esito più favorevole (in particolare l'estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato l'ordinanza di archiviazione adottata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis c.p.p. come provvedimento di natura decisoria, suscettibile di impugnazione in Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost. quando vi sia violazione di legge. Avendo riscontrato un travisamento del dato processuale e un'omessa motivazione rispetto all'opposizione e alla richiesta di messa alla prova, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al Gip del Tribunale di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’art. 409, comma 2, e dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza…
La norma crea un procedimento speciale: l'indagato è legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità; se propone opposizione il Gip deve procedere all'istruttoria e decidere con ordinanza motivata. L'ordinanza ha natura decisoria e richiede valutazione delle istanze dell'indagato.
art. 131-bis cod. pen.
Istituisce la non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'applicazione richiede una valutazione complessa del fatto, del grado di colpevolezza e delle conseguenze, e può essere pronunciata anche in forma di ordinanza dal Gip quando vi sia opposizione.
art. 388 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato al ricorrente: è il titolo di accusa per cui è stata disposta l'archiviazione per particolare tenuità.
art. 409, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'attività istruttoria e la fase di decisione del Gip in presenza di opposizione: richiamata dalla norma speciale per regolare il procedimento camerale da seguire.
art. 410-bis cod. proc. pen.
Individua le nullità che rendono reclamabile l'ordinanza di archiviazione dinanzi al Tribunale; la Cassazione ricorda che, salvo i casi tassativi e i vizi del contraddittorio, i mezzi di impugnazione ordinari sono limitati.
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Regola le forme del contraddittorio; richiamata nel quadro delle nullità e del rispetto del principio del contraddittorio nelle udienze camerali.
art. 168-bis cod. pen.
Istituto sostanziale della messa alla prova, che può portare, in caso di esito positivo, all'estinzione del reato; la richiesta di sospensione per messa alla prova va valutata dal giudice e la sua omissione può pregiudicare l'interesse dell'indagato.
art. 464-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la sospensione del procedimento per la messa alla prova; rilevante perché il ricorrente aveva chiesto espressamente tale sospensione.
art. 111, comma 7, Cost.
Riconosce la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge contro provvedimenti di natura decisoria; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio all'ordinanza di archiviazione adottata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis c.p.p.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Criteri per valutare la personalità della condotta ai fini della particolare tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); richiamata per sottolineare la natura valutativa e meramente sostanziale dell'istituto 131-bis.
D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (Testo unico del casellario giudiziale), artt. 24, 25-bis, 28
Regolano i diversi tipi di certificati del casellario; la sentenza ricorda che, nonostante alcune esclusioni, l'iscrizione dell'archiviazione per 131-bis conserva una funzione di memorizzazione con effetti nel circuito giudiziario.
d.lgs. 2/10/2018, n. 122
Interventi di revisione della disciplina del casellario giudiziario citati nel testo come contesto normativo delle iscrizioni.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dal Gip a seguito di opposizione dell'indagato ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis c.p.p. ha natura decisoria: può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost. quando sussistono vizi di diritto.
- Il Gip è tenuto a valutare e motivare espressamente le opposizioni dell'indagato e le richieste connesse (es. sospensione per messa alla prova); la mancata considerazione costituisce omissione di motivazione e violazione del diritto di difesa.
- Se l'indagato ha tempestivamente depositato opposizione e/o istanza per messa alla prova, è essenziale che il difensore documenti l'avvenuto deposito e deduca il concreto interesse a un esito diverso; l'omessa valutazione di tali atti può giustificare l'annullamento e il rinvio.
- Non tutte le archiviazioni del Gip sono impugnabili con i rimedi ordinari: il sistema degli impugnativi è tendenzialmente tassativo (reclamo al Tribunale per le nullità previste), ma l'eccezione costituzionale rende accessibile la cassazione per gli atti di natura decisoria che ledono diritti soggettivi.
- L'adozione di un provvedimento di archiviazione con iscrizione nel casellario può avere effetti pregiudizievoli (memorizzazione interna, possibile utilizzo ai fini di valutazioni successive, e apertura di azioni civili da parte della persona offesa), pertanto la valutazione di opposizioni e di misure alternative (messa alla prova) è particolarmente rilevante.
- Nelle difese preventive, quando si riceve la notifica della richiesta di archiviazione per 131-bis, è opportuno: (a) presentare tempestiva opposizione motivata; (b) valutare e chiedere la sospensione per messa alla prova se pertinente; (c) evidenziare il pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario qualora il Gip ometta valutazioni richieste.
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