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Sentenza

Sentenza n. 3357/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento notificato il 3 settembre 2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, inviata dal ricorrente tramite kit postale con assicurata in data 23 febbraio 2023, nonché della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, del 19 febbraio 2025 della Questura di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202504481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato e divenuto maggiorenne, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione dei presupposti per la conversione, con particolare riferimento all’assenza di un progetto di integrazione sociale e civile, alla mancata acquisizione del parere ministeriale e all’asserita mancanza di attività lavorativa costante. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto un’interpretazione eccessivamente formalistica dell’art. 32, comma 1-bis, poiché l’amministrazione non avrebbe considerato che il mancato avvio del progetto formativo era dipeso anche da gravi condizioni di salute, espressamente evidenziate dal Ministero del Lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che la Questura non aveva considerato la proposta di assunzione a tempo indeterminato prodotta nel procedimento, sebbene il rapporto di lavoro non fosse ancora iniziato. Il ricorrente ha inoltre contestato l’erronea affermazione secondo cui il parere ministeriale non sarebbe stato richiesto: la richiesta era stata effettivamente formulata e il Ministero aveva risposto, precisando di non poter esprimere un parere compiuto per l’assenza di un progetto formativo, a sua volta collegata alle condizioni di salute dell’interessato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che i presupposti per il rilascio del permesso previsto dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 sono stabiliti dalla legge, ma ha ritenuto illegittimo il modo in cui l’amministrazione li aveva applicati nel caso concreto. La Questura ha fondato il diniego su presupposti erronei o non adeguatamente verificati: il parere ministeriale era stato richiesto e aveva ricevuto riscontro; inoltre, la mancata attivazione di uno specifico progetto formativo non poteva essere valutata sfavorevolmente senza accertare se fosse imputabile al richiedente, considerato il ricovero ospedaliero e le condizioni di salute. L’omessa predisposizione organizzativa del progetto non poteva essere posta a carico dello straniero, che aveva comunque intrapreso un percorso scolastico e formativo presso la struttura di accoglienza e non aveva tenuto condotte incompatibili con l’integrazione sociale. Il giudice ha inoltre precisato che il parere ministeriale ha natura non vincolante e che il Ministero dell’Interno conserva il potere decisionale sulla conversione del titolo, ma deve svolgere una valutazione autonoma, complessiva e concreta degli elementi rilevanti, inclusi l’inserimento lavorativo, la situazione abitativa, la condotta civile e sociale e l’assenza di pericolosità sociale. Il provvedimento era carente di motivazione e istruttoria perché non valutava le condizioni sanitarie, il contenuto del riscontro ministeriale, il percorso formativo intrapreso e la proposta di assunzione già sottoposta all’amministrazione con la memoria ex art. 10-bis l. 241/1990. L’amministrazione dovrà riesaminare l’istanza rispettando l’effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina la possibilità, al compimento della maggiore età, di ottenere un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro o lavoro subordinato o autonomo da parte del minore straniero non accompagnato, subordinatamente ai presupposti previsti dalla legge. Il giudice ne riconosce la tassatività, ma impone una valutazione concreta e non meramente formalistica delle circostanze del caso.

  • art. 32, comma 1-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato nel provvedimento amministrativo quale ulteriore disposizione concernente la conversione del titolo di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.

  • art. 5 d.lgs. n. 286/1998

    Indicato quale base normativa della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi; la memoria presentata in risposta imponeva all’amministrazione di considerare gli elementi dedotti, tra cui le condizioni di salute, il percorso di integrazione e la proposta di assunzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di conversione, al raggiungimento della maggiore età, del titolo di soggiorno di un minore straniero non accompagnato, la tassatività dei presupposti previsti dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 non consente all’amministrazione di applicarli in modo meramente formalistico, senza valutare le concrete circostanze che abbiano impedito la realizzazione del percorso formativo o di integrazione.
  • La mancata predisposizione o attivazione di un progetto di integrazione sociale e civile non può essere imputata sfavorevolmente al richiedente quando risulti collegata a condizioni di salute o a omissioni organizzative non dipendenti dalla sua volontà, soprattutto se il minore abbia comunque intrapreso un percorso scolastico o formativo e non abbia tenuto condotte incompatibili con l’integrazione.
  • Il parere del Ministero del Lavoro previsto nell’ambito della conversione del titolo di soggiorno ha natura non vincolante; l’amministrazione dell’Interno conserva il potere decisionale, ma deve svolgere una valutazione autonoma, complessiva e motivata di tutti gli elementi rilevanti del caso concreto.
  • Nel valutare la conversione del titolo di soggiorno devono essere considerati, ove documentati, l’inserimento lavorativo, la situazione abitativa, la condotta civile e sociale, l’assenza di pericolosità sociale, il percorso formativo effettivamente intrapreso e le ragioni non imputabili all’interessato che abbiano impedito il completamento di un progetto formale.
  • È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il diniego che affermi erroneamente l’assenza della richiesta di parere ministeriale e ometta di confrontarsi con il relativo riscontro, con le condizioni sanitarie del richiedente e con una proposta di assunzione tempestivamente prodotta nel procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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