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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1187

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187 della Commissione, del 26 maggio 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o giugno 2026

Normativa europea32026R1187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i valori di riferimento per l’importazione di melassi nel settore dello zucchero, fissando i prezzi rappresentativi e i corrispondenti dazi all’importazione e dazi addizionali per i codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. L’intervento si inserisce nella disciplina dell’OCM agricola e nelle regole di esecuzione sulle importazioni, con applicazione dal 1° giugno 2026. Contestualmente, viene abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003. Nel caso dei due prodotti considerati, il dazio risulta pari a zero e non sono previsti dazi addizionali nell’allegato.

Fissazione, per il settore dello zucchero, dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali applicabili ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dal 1° giugno 2026.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di melassi classificati ai codici NC 1703 10 00 (melassi di canna) e 1703 90 00 (melassi di barbabietola), nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle regole UE sulle importazioni nel settore dello zucchero. Gli importi fissati valgono a decorrere dal 1° giugno 2026, sostituendo il precedente assetto dal 1° maggio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei prezzi rappresentativi, dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali sui melassi nel settore dello zucchero

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187 aggiorna, per il mese di giugno 2026, i parametri economici applicabili alle importazioni di melassi nel settore dello zucchero. L’intervento si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle norme UE sulle importazioni, con l’obiettivo di assicurare un accesso equo al mercato dell’Unione e di mantenere allineati i valori di riferimento ai dati aggiornati di mercato.

Contesto normativo e criteri utilizzati

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli 183 e 193 bis, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e il regolamento delegato (UE) 2023/2835, che disciplinano le modalità di calcolo e applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi nel settore dello zucchero. I considerando precisano che il prezzo cif all’importazione dei melassi è considerato prezzo rappresentativo ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che i prezzi cif non riferiti alla qualità tipo devono essere adeguati in funzione della quantità offerta secondo l’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

Determinazione dei prezzi rappresentativi

La Commissione stabilisce i prezzi cif rappresentativi per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 in conformità dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Tali valori sono fissati per la qualità tipo definita all’articolo 31 del medesimo regolamento di esecuzione. Il sistema è predisposto per essere aggiornato per ciascuna campagna di commercializzazione e può essere modificato ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

Dazi all’importazione e soglia di sospensione

L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 prevede che, se il prezzo cif rappresentativo aumentato del dazio applicabile supera 8,21 EUR/100 kg, i dazi all’importazione siano sospesi e sostituiti dall’importo constatato dalla Commissione. Il regolamento chiarisce che gli importi dei dazi all’importazione devono essere fissati in coerenza con tale meccanismo. Nell’allegato al regolamento 2026/1187, per entrambi i codici NC considerati, il dazio all’importazione è pari a 0 EUR per 100 kg netti di prodotto.

Dazi addizionali all’importazione

Il considerando relativo all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 indica che, qualora vi sia una differenza tra il prezzo limite del prodotto e il prezzo cif rappresentativo, possono essere fissati dazi addizionali all’importazione. Nell’allegato del presente regolamento, tuttavia, non risulta applicato alcun dazio addizionale per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00, essendo riportato il trattino.

Dati applicabili dal 1° giugno 2026

L’allegato riporta i valori concreti applicabili dal 1° giugno 2026:

  • codice NC 1703 10 00: prezzo rappresentativo 18,84 EUR/100 kg netti; dazio 0; dazio addizionale assente;
  • codice NC 1703 90 00: prezzo rappresentativo 9,31 EUR/100 kg netti; dazio 0; dazio addizionale assente. Il regolamento precisa che gli importi sono fissati per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

Abrogazione del precedente regolamento e decorrenza

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003, che fissava i medesimi parametri a decorrere dal 1° maggio 2026. L’articolo 3 dispone che il nuovo regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi

L’articolo 1 rinvia all’allegato per i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali relativi ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. Nell’allegato sono indicati i valori applicabili dal 1° giugno 2026: 18,84 EUR per 100 kg netti per il codice 1703 10 00 e 9,31 EUR per 100 kg netti per il codice 1703 90 00; il dazio all’importazione è pari a 0 per entrambi i codici e il dazio addizionale non è previsto (indicato con trattino).

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003, che disciplinava gli stessi prodotti a decorrere dal 1° maggio 2026.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale evidenzia l’esigenza di applicazione rapida per garantire un accesso equo al mercato dell’Unione da parte dei melassi importati.

Base giuridica e criteri di determinazione

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sugli articoli 183 e 193 bis, nonché sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e sul regolamento delegato (UE) 2023/2835. I considerando richiamano il meccanismo di adeguamento dei prezzi cif all’importazione, il collegamento tra prezzo rappresentativo e dazio, e la soglia di 8,21 EUR/100 kg oltre la quale i dazi all’importazione possono essere sospesi e sostituiti dall’importo fissato dalla Commissione.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio internazionale

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