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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1116

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116 della Commissione, del 26 maggio 2026, recante l’elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche a norma del regolamento (UE) 2024/1252

Normativa europea32026R1116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116 specifica, in attuazione del regolamento (UE) 2024/1252, quali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche. L’elenco serve come riferimento per delimitare l’ambito delle misure nazionali che gli Stati membri devono adottare per aumentare la circolarità delle materie prime critiche. Il testo chiarisce che l’elenco riflette lo stato attuale della tecnologia e del mercato e potrà essere aggiornato in futuro. Sono esclusi i rifiuti di estrazione, già disciplinati separatamente.

Elenco dei prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati idonei al recupero di materie prime critiche, ai fini dei programmi nazionali di circolarità previsti dal regolamento (UE) 2024/1252.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’intero territorio dell’Unione, ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/1252, cioè alla definizione e attuazione dei programmi nazionali degli Stati membri volti ad aumentare la circolarità delle materie prime critiche. Riguarda i prodotti, componenti e flussi di rifiuti elencati nell’allegato, che la Commissione qualifica come aventi un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche. Restano espressamente esclusi i rifiuti di estrazione, per i quali misure specifiche sono già previste dall’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1252. L’elenco non impedisce agli Stati membri di considerare ulteriori prodotti, componenti e flussi di rifiuti nelle proprie pratiche nazionali.

Elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti dotati di potenziale di recupero delle materie prime critiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116 della Commissione dà attuazione all’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1252, che istituisce il quadro europeo per un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. La finalità è fornire agli Stati membri un elenco di riferimento dei prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare nei programmi nazionali destinati ad accrescere la circolarità delle materie prime critiche.

Contesto normativo e finalità

I considerando chiariscono che gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, ad adottare programmi nazionali contenenti misure per aumentare la circolarità delle materie prime critiche. L’elenco adottato dalla Commissione serve a specificare quali categorie presentano un pertinente potenziale di recupero e a orientare l’ambito di tali misure nazionali. Il testo precisa inoltre che l’elenco non preclude agli Stati membri di includere ulteriori prodotti, componenti o flussi di rifiuti nelle proprie pratiche nazionali.

Ambito dell’elenco e categorie interessate

L’allegato individua come rilevanti, in particolare:

  • le batterie, con riferimento ai materiali catodici e anodici attivi, ai collettori di corrente, ai sistemi di gestione delle batterie e ai cavi interni;
  • le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse componenti come magneti permanenti, dischi rigidi, compressori, display, circuiti stampati, cavi, celle fotovoltaiche, telai fotovoltaici e la frazione residua dopo smantellamento specifico in pre-trattamento;
  • le turbine eoliche e le relative infrastrutture, con magneti permanenti, generatori, trasformatori, convertitori/invertitori e cavi;
  • i veicoli a motore, inclusi motori elettrici e di trazione, componenti elettrici ed elettronici soggetti a riutilizzo/riciclaggio/recupero, convertitori e invertitori, cablaggi principali, celle a combustibile, convertitori catalitici e parti in alluminio o magnesio;
  • i mezzi di trasporto leggeri;
  • le infrastrutture energetiche e le infrastrutture di telecomunicazione;
  • le pompe industriali;
  • i catalizzatori industriali;
  • digestato e compost da rifiuti organici raccolti separatamente;
  • fanghi e ceneri, inclusi fango di depurazione, ceneri da mono-incenerimento dei fanghi, ceneri da incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti commerciali o industriali;
  • i rifiuti da costruzione e demolizione, con particolare attenzione ad alluminio, rame e cavi negli edifici.

Esclusioni e coordinamento con altri articoli del regolamento quadro

Il considerando (5) esclude espressamente i rifiuti di estrazione, poiché il loro recupero è già oggetto di misure specifiche ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1252. La disciplina del presente regolamento si colloca quindi in un quadro coordinato con il regolamento madre, senza sovrapporsi alle previsioni dedicate all’estrazione.

Natura tecnica dell’atto e possibilità di aggiornamento

Il considerando (4) evidenzia che l’elenco rispecchia lo stato attuale dello sviluppo tecnologico e delle condizioni di mercato pertinenti al recupero delle materie prime critiche. La Commissione si riserva la possibilità di aggiornare l’atto di esecuzione in caso di evoluzioni tecnologiche o normative.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Funzione dell’elenco ai fini dei programmi nazionali

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, gli Stati membri devono adottare programmi nazionali con misure per aumentare la circolarità delle materie prime critiche. L’articolo 1 del regolamento stabilisce che i prodotti, i componenti e i flussi di rifiuti indicati nell’allegato sono considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento quadro.

Contenuto dell’allegato

L’allegato elenca i principali ambiti considerati rilevanti per il recupero di materie prime critiche: batterie; apparecchiature elettriche ed elettroniche; turbine eoliche e relative infrastrutture; veicoli a motore; mezzi di trasporto leggeri; infrastrutture energetiche e di telecomunicazione; pompe industriali; catalizzatori industriali; digestato e compost da rifiuti organici raccolti separatamente; fanghi e ceneri; rifiuti da costruzione e demolizione, con attenzione all’alluminio, al rame e ai cavi.

Esclusione dei rifiuti di estrazione

Il considerando (5) precisa che i rifiuti di estrazione non sono inclusi nell’elenco, poiché le misure volte a promuovere il recupero delle materie prime critiche da tali rifiuti sono già previste dall’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1252.

Criteri e aggiornabilità dell’elenco

Secondo i considerando (3) e (4), l’elenco tiene conto dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252 e riflette lo stato attuale dello sviluppo tecnologico e delle condizioni di mercato. La Commissione può aggiornarlo in futuro se necessario.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiematerie prime criticheeconomia circolaregestione dei rifiutiambienteindustria

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