Regolamento (UE) 2026/1118
Regolamento (UE) 2026/1118 della Commissione, del 26 maggio 2026, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa alla creatina, secondo la quale l’integrazione giornaliera con creatina potrebbe migliorare le funzioni cognitive. La Commissione, tenendo conto del parere scientifico dell’EFSA, conclude che non è stato dimostrato un rapporto di causa ed effetto sufficiente ai fini dell’iscrizione nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite. L’atto ha effetto diretto in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa alla creatina e al miglioramento delle funzioni cognitive.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari nell’ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006, con specifico riferimento alla domanda presentata da Alzchem Trostberg GmbH per la sostanza creatina. Ha portata generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma incide in concreto solo sull’indicazione riportata nell’allegato, che viene esclusa dall’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite. Non riguarda le indicazioni sulla salute già autorizzate né disciplina indicazioni diverse da quella oggetto della decisione.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa alla creatina
Il regolamento adotta una decisione negativa in materia di indicazioni sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione, sulla base del parere dell’EFSA, ritiene non dimostrato il nesso di causalità tra integrazione con creatina e miglioramento delle funzioni cognitive, per cui l’indicazione non può essere inserita nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite.
Contesto normativo e procedimento
Il considerando richiama il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006: le indicazioni sulla salute sono vietate salvo autorizzazione della Commissione e inclusione nell’elenco dell’Unione; le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente, che trasmette le domande valide all’EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione. Dopo il parere EFSA, la Commissione decide sull’autorizzazione tenendo conto di tale valutazione.
Domanda esaminata e valutazione scientifica
La domanda è stata presentata da Alzchem Trostberg GmbH (domanda n. EFSA-Q-2024-00106) e riguardava l’indicazione: "L’integrazione giornaliera con creatina può contribuire al miglioramento delle funzioni cognitive". L’EFSA ha pubblicato il proprio parere scientifico il 19 novembre 2024.
Motivi del rigetto
L’EFSA ha concluso che, in base ai dati presentati, non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l’integrazione con creatina e il miglioramento delle funzioni cognitive in uno o più degli ambiti esaminati, tra cui memoria, fluidità del linguaggio, attenzione, vigilanza, velocità di elaborazione, velocità psicomotoria, funzioni esecutive e abilità o flessibilità cognitiva generale e intelligenza fluida. Di conseguenza, l’indicazione non soddisfa i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite.
Esito finale e allegato
L’articolo 1 dispone che l’indicazione di cui all’allegato non è inclusa nell’elenco dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’allegato identifica in modo puntuale l’indicazione respinta, la sostanza interessata (creatina), la formulazione dell’indicazione e il riferimento al parere EFSA.
Entrata in vigore e effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Decisione di rigetto dell’indicazione sulla salute
L’indicazione relativa alla creatina e al miglioramento delle funzioni cognitive, indicata nell’allegato, non è inserita nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Base giuridica e procedimento di valutazione
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dopo la domanda presentata da Alzchem Trostberg GmbH e la valutazione scientifica dell’EFSA sulla domanda n. EFSA-Q-2024-00106.
Esito del parere EFSA
Nel parere pubblicato il 19 novembre 2024, l’EFSA ha concluso che, sulla base dei dati presentati, non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l’integrazione con creatina e il miglioramento delle funzioni cognitive in uno o più ambiti considerati (memoria, fluidità del linguaggio, attenzione, vigilanza, velocità di elaborazione, velocità psicomotoria, funzioni esecutive, abilità o flessibilità cognitiva generale e intelligenza fluida).
Mancanza di osservazioni successive al parere
Dopo la pubblicazione del parere scientifico, la Commissione non ha ricevuto osservazioni dal richiedente o da altri cittadini ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato: identificazione dell’indicazione respinta
L’allegato precisa che si tratta di un’indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati, relativa alla creatina, formulata come "L’integrazione con creatina migliora le funzioni cognitive", con riferimento al parere EFSA Q-2024-00106.
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