Regolamento (UE) 2026/1114
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1114 della Commissione, del 26 maggio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family per quanto riguarda modifiche amministrative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'autorizzazione unionale già concessa alla famiglia di biocidi a base di propan-2-olo di Brenntag GmbH, limitandosi a recepire modifiche amministrative richieste dal titolare. La Commissione, conformemente al parere dell'ECHA, sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252, lasciando immutate tutte le altre informazioni dell'autorizzazione. Il nuovo allegato consolida i dati amministrativi, le condizioni d'uso e l'elenco dei prodotti singoli coperti dall'autorizzazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica puramente amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family", con sostituzione integrale dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252.
Ambito di applicazione
Si applica alla famiglia di biocidi "Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family" autorizzata a livello unionale con numero EU-0027707-0000, ai relativi meta-SPC e ai singoli prodotti commercializzati nell'Unione europea nel quadro dell'autorizzazione. Riguarda esclusivamente modifiche amministrative dell'autorizzazione già rilasciata, non incidendo sulle altre condizioni sostanziali, che restano invariate; è rilevante anche ai fini SEE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Modifica dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1114 interviene sull'autorizzazione dell'Unione già rilasciata a Brenntag GmbH per la famiglia di biocidi a base di propan-2-olo. La misura è qualificata come modifica amministrativa e recepisce, su concorde valutazione dell'ECHA, variazioni che non incidono sui requisiti sostanziali di sicurezza ed efficacia già accertati.
Contesto normativo e motivazione della modifica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 sulle modifiche delle autorizzazioni. L'11 novembre 2022 era stata rilasciata l'autorizzazione unionale EU-0027707-0000 per la famiglia "Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family"; successivamente, il 14 ottobre 2024, Brenntag GmbH ha notificato modifiche amministrative riguardanti denominazioni commerciali, fabbricanti e siti di fabbricazione. Il parere ECHA dell'8 novembre 2024 ha qualificato tali modifiche come amministrative e ha confermato il permanere delle condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Effetto giuridico del regolamento
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 con il nuovo testo allegato al presente atto. La Commissione precisa che, salvo le modifiche amministrative, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate. La sostituzione integrale è giustificata anche dall'esigenza di allineare il formato del sommario al nuovo layout del registro per i biocidi, introdotto nel febbraio 2024.
Ambito soggettivo e oggettivo dell'autorizzazione
L'allegato conferma che la famiglia di biocidi copre tre tipi di prodotto: tipo di prodotto 1 (igiene umana), tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali) e tipo di prodotto 4 (settore dell'alimentazione umana e animale). L'autorizzazione è valida fino al 30 novembre 2032, con data di rilascio indicata al 7 dicembre 2022.
Composizione, fabbricazione e principio attivo
Il principio attivo è il propan-2-olo, identificato dal CAS 67-63-0 e dal numero CE 200-661-7. La concentrazione varia a seconda del meta-SPC e del prodotto specifico, in un intervallo complessivo compreso tra 62,7% e 70% p/p. Il testo allegato elenca i fabbricanti del prodotto e del principio attivo, con i relativi siti produttivi in diversi Stati membri e anche fuori dall'Unione, inclusi Stati Uniti, Paesi Bassi e Svizzera per il principio attivo.
Meta SPC 1: igiene umana per utilizzatori professionali
Meta SPC 1 riguarda gel o liquido di contatto per la frizione igienica delle mani da parte di utilizzatori professionali. L'uso autorizzato è diretto contro batteri, lieviti e virus con involucro, in ambiente chiuso e in contesti privati, pubblici, sanitari, industriali e professionali. L'applicazione prevede 3 ml per mano, con sfregamento di entrambe le mani per 60 secondi, fino a 25 disinfezioni al giorno e 5 giorni a settimana. Sono previste confezioni da 0,1 l a 2,5 l in flaconi HD-PE, oltre a lattine, fusti e IBC per i formati professionali più grandi.
Le indicazioni di pericolo riportano H225, H319, H336 ed EUH066. Le principali misure di mitigazione comprendono evitare il contatto con gli occhi, l'uso in luogo ben ventilato, la chiusura del recipiente e la raccomandazione di occhiali protettivi durante il rabbocco. Le istruzioni di pronto soccorso prevedono il risciacquo oculare per 5 minuti e l'eventuale contatto con un centro antiveleni o medico in caso di contatto con gli occhi o inalazione. La durata di conservazione è di 24 mesi.
Il meta-SPC elenca numerosi prodotti commerciali autorizzati, tra cui Wofasept AHA, Otovita® Professional Handgel, Budenat® Protect Hand D807, Rodalon Hand Sanitizer, Easysept, Isogel e altri, ciascuno con proprio numero di autorizzazione derivato da EU-0027707-0001 a EU-0027707-0020.
Meta SPC 2: disinfezione di superfici per utilizzatori professionali
Meta SPC 2 riguarda uno spray liquido pronta all'uso per la disinfezione di piccole superfici non porose, materiali, attrezzature e arredi, anche nel settore alimentare e nelle industrie di trasformazione alimentare, compresi birrifici, industria lattiero-casearia e industria della carne. Il prodotto agisce contro batteri e lieviti; l'applicazione è a spruzzo, con dose di 20 ml/m2 su superfici a temperatura ambiente e frequenza fino a 4 volte al giorno, in base alle esigenze.
I tempi di contatto sono di almeno 1 minuto per la disinfezione generale di piccole superfici, di 5 minuti nell'ambito sanitario e nei birrifici o nell'industria della carne, e di 15 minuti nell'industria lattiero-casearia. Le confezioni autorizzate sono analoghe a quelle del Meta SPC 1, con flaconi, lattine, fusti e IBC in HD-PE. Le istruzioni specifiche richiedono di bagnare completamente le superfici e di non superare la dose indicata; è raccomandato l'uso di occhiali protettivi durante il rabbocco o la manipolazione. Anche qui valgono le indicazioni di pericolo H225, H319, H336 ed EUH066 e le stesse regole di stoccaggio e smaltimento; la durata di conservazione è di 24 mesi.
Il meta-SPC include diversi prodotti commerciali, tra cui proCura Spray PUR, Witty-Express Ultra, Witty-AQUA MEGA, Anti-Germ DES ALC-IP, BTS 6000, Bio Tec Des AX, HD 10 Fast Germs, Isopropanol 70 Biocide, Budenat® Rapid Effect D 446, Curacid Food Rapid, Deogerm, Desmila HSI e altri, con autorizzazioni derivate da EU-0027707-0021 a EU-0027707-0030.
Meta SPC 3: frizione igienica per il pubblico
Meta SPC 3 disciplina la frizione igienica delle mani da parte di utilizzatori non professionali, in ambiti pubblici e privati, sempre contro batteri, lieviti e virus con involucro. Il prodotto è un gel o liquido di contatto da applicare direttamente sulle mani, con dose di 3 ml e sfregamento per 60 secondi, fino a 5 disinfezioni al giorno e 5 giorni a settimana. Le confezioni autorizzate, in questo meta-SPC, sono flaconi HD-PE da 0,1 l a 1,0 l.
Le misure di mitigazione del rischio sono più restrittive per l'uso non professionale: evitare il contatto con gli occhi, tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e usarlo soltanto in luoghi ben ventilati. È previsto che il titolare specifichi in etichetta il tasso di applicazione tipico in forma semplice e comprensibile, con indicazioni differenziate per dosatore spray, spruzzo con pompa e flacone. Le istruzioni di pronto soccorso richiamano il risciacquo oculare per cinque minuti e il contatto con un centro antiveleni o medico in caso di malessere, contatto o sintomi da inalazione o ingestione. Anche qui la durata di conservazione è di 24 mesi.
Tra i prodotti singoli ricompresi figurano Frend Hand Sanitiser Gel, Biogat H-Des, Isopropanol 70 biocide C, Isopropanol 70 C, IsoPure Händedesinfektion e Rodalon Hand Sanitizer, con numeri di autorizzazione da EU-0027707-0031 a EU-0027707-0033.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia anche ai fini SEE.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato dell'autorizzazione
L'articolo 1 dispone che l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 sia sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. La modifica serve a introdurre le variazioni amministrative richieste e a pubblicare una versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida.
Natura delle modifiche amministrative
Le modifiche notificate da Brenntag GmbH riguardano l'aggiunta, soppressione e modifica di denominazioni commerciali, l'aggiunta e soppressione di nove fabbricanti del biocida, l'aggiunta di tre siti di fabbricazione e la soppressione di un sito di fabbricazione del titolare. L'ECHA ha qualificato tali variazioni come modifiche amministrative ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Conferma del mantenimento dei requisiti sostanziali
L'ECHA ha concluso che, dopo l'attuazione delle modifiche, continueranno a essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione concorda con tale valutazione e modifica l'autorizzazione di conseguenza.
Sostituzione integrale del sommario delle caratteristiche del biocida
Per ragioni di chiarezza e per agevolare l'accesso alla versione consolidata pubblicata dall'Agenzia, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 è sostituito integralmente. Nel sommario sono incluse anche alcune modifiche minori redazionali e di layout conseguenti al nuovo formato del registro per i biocidi introdotto nel febbraio 2024.
Ambito dell'allegato tecnico: meta-SPC e prodotti singoli
L'allegato contiene il sommario delle caratteristiche del prodotto per tre meta-SPC: Meta SPC 1 per l'igiene umana professionale, Meta SPC 2 per la disinfezione di piccole superfici e superfici a contatto con alimenti da parte di utilizzatori professionali, e Meta SPC 3 per la frizione igienica da parte di utilizzatori non professionali. Sono elencati numerosi prodotti commerciali singoli con i relativi numeri di autorizzazione (EU-0027707-0001 fino a EU-0027707-0033).
Composizione e principio attivo
La famiglia di biocidi è basata su propan-2-olo (CAS 67-63-0, CE 200-661-7), con contenuti compresi tra 62,7% e 70% p/p a seconda del meta-SPC e del singolo prodotto. Sono indicati i fabbricanti del prodotto e del principio attivo, nonché i siti di fabbricazione corrispondenti.
Uso autorizzato e condizioni operative
Per Meta SPC 1 l'uso autorizzato è la frizione igienica delle mani, in ambito professionale, contro batteri, lieviti e virus con involucro, con applicazione di 3 ml per 60 secondi fino a 25 volte al giorno. Per Meta SPC 2 l'uso è la disinfezione di piccole superfici non porose, anche nel settore alimentare, con applicazione a spruzzo di 20 ml/m2 e tempi di contatto variabili da 1 a 15 minuti a seconda dell'ambito. Per Meta SPC 3 l'uso è la frizione igienica delle mani per il pubblico, con applicazione di 3 ml per 60 secondi fino a 5 volte al giorno.
Indicazioni di pericolo, precauzioni e gestione del rischio
Tutti i meta-SPC riportano le medesime indicazioni principali di pericolo: H225, H319, H336 ed EUH066. Sono previste misure di prudenza standard quali tenere il prodotto lontano da fonti di ignizione, evitare il contatto con gli occhi, usare in luogo ben ventilato, conservare il recipiente chiuso e sotto chiave e smaltire prodotto e imballaggio secondo la normativa locale. Per Meta SPC 3 è espressamente previsto che l'uso da parte dei bambini avvenga solo sotto la supervisione di un adulto.
Stoccaggio, durata e smaltimento
Le istruzioni generali prevedono conservazione in luogo ben ventilato e fresco, recipiente ben chiuso, lontano da fonti di calore e ignizione, con durata di conservazione di 24 mesi. Lo smaltimento del prodotto non è ammesso con i rifiuti ordinari; gli imballaggi contaminati possono essere riciclati solo dopo accurata pulizia, altrimenti seguono lo stesso regime del prodotto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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