Regolamento (UE) 2026/1120
Regolamento (UE) 2026/1120 della Commissione, del 26 maggio 2026, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio aggiungendovi 12 coformulanti la cui inclusione nei prodotti fitosanitari non è accettata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei coformulanti inaccettabili del regolamento (CE) n. 1107/2009, aggiungendo 12 sostanze individuate dagli Stati membri come non idonee all’impiego nei prodotti fitosanitari. La modifica si fonda sui criteri del regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 e riguarda sostanze classificate CMR, PBT/vPvB, POP o non approvate per specifici biocidi. Gli Stati membri devono adeguare o revocare le autorizzazioni esistenti entro il 16 giugno 2028 e possono concedere solo brevi periodi di tolleranza per la vendita, distribuzione, smaltimento, immagazzinamento e uso.
Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 aggiungendovi 12 coformulanti non accettabili nei prodotti fitosanitari e nei coadiuvanti.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari autorizzati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ai coadiuvanti immessi sul mercato o autorizzati negli Stati membri. Incide sulle autorizzazioni nazionali già concesse e sui procedimenti futuri, imponendo agli Stati membri di non autorizzare prodotti o coadiuvanti contenenti i coformulanti elencati nell’allegato III modificato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per i coadiuvanti restano applicabili, in assenza di armonizzazione completa, le disposizioni nazionali richiamate dall’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non disciplina sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, ma esclusivamente i coformulanti.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 con l’inserimento di 12 coformulanti inaccettabili
Il regolamento della Commissione interviene sul regime dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009, aggiornando l’elenco dei coformulanti la cui inclusione nei prodotti fitosanitari non è accettata. L’intervento si colloca nel quadro della procedura di identificazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 e risponde all’esigenza di escludere dal mercato sostanze ritenute incompatibili con i requisiti di tutela della salute umana, animale e dell’ambiente.
Contesto normativo e criteri di valutazione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, i coformulanti sono sostanze o preparati utilizzati o destinati a essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, ma che non costituiscono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti. L’articolo 27 del medesimo regolamento prevede che un coformulante non sia accettabile quando i suoi residui o il suo impiego, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni di impiego, producano effetti nocivi sulla salute o sull’ambiente.
Il regolamento dà attuazione alle identificazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/574. Le sostanze individuate rientrano in categorie di particolare criticità, tra cui:
- sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- sostanze identificate come PBT o vPvB ai sensi dell’articolo 57, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- sostanze incluse tra gli inquinanti organici persistenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021;
- una sostanza non approvata per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Contenuto della modifica dell’allegato III
L’allegato del regolamento aggiunge, dopo la riga 144 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, le nuove righe 145-156. Le sostanze inserite comprendono, tra le altre, acetaldeide, ossido di propilene, cumene, dodecametilcicloesasilossano (D6), decametilciclopentasilossano (D5), ottametilciclotetrasilossano (D4), bumetrizolo, distillati petroliferi paraffinici leggeri decerati con solvente con contenuto ≥ 3,0% di estratto di DMSO, CTAC, derivati perfluoroalchilici dell’acido fosfinico, 1,4-diossano e 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide.
Per ciascuna voce l’allegato indica il nome chimico, eventuali sinonimi, numero CAS, numero CE e la ragione di inaccettabilità (ad esempio classificazione CMR, proprietà PBT/vPvB o qualifica POP).
Effetti sugli Stati membri: prodotti fitosanitari
L’articolo 2 impone agli Stati membri che abbiano autorizzato prodotti fitosanitari contenenti i nuovi coformulanti inaccettabili di modificare o revocare le relative autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 16 giugno 2028. Ne deriva un obbligo di revisione delle autorizzazioni nazionali già rilasciate, con finalità di riallineamento al nuovo elenco unionale.
Effetti sugli Stati membri: coadiuvanti
L’articolo 3 estende il divieto anche ai coadiuvanti contenenti i medesimi coformulanti. Gli Stati membri non possono autorizzarne l’immissione sul mercato o l’uso; per le autorizzazioni già esistenti è richiesto l’adeguamento o la revoca entro il 16 giugno 2028. Il considerando specifica che, in mancanza di una disciplina armonizzata dettagliata per l’autorizzazione dei coadiuvanti, gli Stati membri possono continuare ad applicare le proprie norme nazionali ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Periodo di tolleranza e gestione del phase-out
L’articolo 4 consente un periodo di tolleranza solo se necessario e comunque nel limite più breve possibile. Per la vendita e la distribuzione, la tolleranza non può andare oltre 3 mesi dalla data di modifica o revoca dell’autorizzazione; per lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso, il termine massimo è di 12 mesi. La norma mira a garantire un’eliminazione graduale dei prodotti, riducendo le perturbazioni per gli utilizzatori e per le catene di approvvigionamento.
Impurezze non intenzionali nei coformulanti accettabili
Il regolamento precisa che i coformulanti ora vietati possono essere presenti solo come impurità non intenzionali in altri coformulanti ancora accettabili. In linea generale, la concentrazione individuale nel prodotto fitosanitario o nel coadiuvante finito deve essere inferiore allo 0,1% peso/peso, oppure inferiore a un limite specifico connesso alle proprietà CMR se già fissato nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 a un livello più basso. È fatta salva l’ipotesi in cui limitazioni tecniche dei metodi analitici impongano un limite differente.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009
L’articolo 1 modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 inserendo 12 ulteriori coformulanti considerati inaccettabili. Le nuove voci sono aggiunte dopo la riga 144 e comprendono, tra gli altri, acetaldeide, ossido di propilene, cumene, D4/D5/D6, bumetrizolo, distillati petroliferi paraffinici leggeri decerati con solvente, CTAC, derivati dell’acido fosfinico bis(perfluoro-C6-12-alchil), 1,4-diossano e 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide.
Base giuridica e criteri di inaccettabilità
Il regolamento si fonda sull’articolo 27, paragrafi 1 e 2, e sull’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. I coformulanti sono considerati inaccettabili quando i loro residui o il loro impiego producono effetti nocivi sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee, sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull’ambiente. Le nuove sostanze sono state identificate dagli Stati membri ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/574.
Obbligo di adeguamento delle autorizzazioni nazionali per i prodotti fitosanitari
L’articolo 2 impone agli Stati membri che hanno rilasciato autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti i coformulanti ora inseriti nell’allegato III di modificare o revocare tali autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 16 giugno 2028.
Divieto di autorizzazione dei coadiuvanti e revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3 vieta agli Stati membri di autorizzare l’immissione sul mercato o l’uso di coadiuvanti contenenti i coformulanti elencati nell’allegato III come modificato. Le autorizzazioni già concesse per coadiuvanti contenenti tali sostanze devono essere modificate o revocate appena possibile e comunque entro il 16 giugno 2028.
Periodo di tolleranza
L’articolo 4 consente, se del caso, un periodo di tolleranza conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 o alle norme nazionali applicabili ai coadiuvanti. Il periodo di tolleranza per vendita e distribuzione deve scadere al più tardi 3 mesi dopo la modifica o revoca dell’autorizzazione; quello per smaltimento, immagazzinamento e uso al più tardi 12 mesi dopo tale data. Il periodo deve essere il più breve possibile.
Impurezze non intenzionali ammissibili
Il considerando relativo alle impurezze chiarisce che i coformulanti inseriti nell’allegato III possono essere presenti solo come impurità non intenzionali in altri coformulanti accettabili. In via generale, la concentrazione individuale nel prodotto fitosanitario o nel coadiuvante finito deve essere inferiore allo 0,1% peso/peso, oppure inferiore a un limite specifico previsto per le proprietà CMR nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, salvo limiti diversi imposti da vincoli tecnici dei metodi analitici.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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