Regolamento (UE) 2026/1117
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1117 della Commissione, del 26 maggio 2026, relativo all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231916 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello UE, l’L-isoleucina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231916 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, classificandola tra gli additivi nutrizionali del gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali bersaglio, consumatori e ambiente, ma ha evidenziato cautele per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e per l’esposizione degli utilizzatori. L’allegato stabilisce condizioni di impiego, prescrizioni di etichettatura, metodo di analisi e misure di protezione, nonché la scadenza dell’autorizzazione al 16 giugno 2036.
Autorizzazione dell’L-isoleucina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231916 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso dell’L-isoleucina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231916 come additivo nutrizionale per tutte le specie animali. L’autorizzazione copre l’impiego nei mangimi e, con specifiche condizioni, anche nell’acqua di abbeveraggio. Sono rilevanti le esclusioni o limitazioni implicite derivanti dalle condizioni dell’allegato, in particolare per i ruminanti, per i quali la sostanza deve essere protetta dalla degradazione ruminale, e per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, per il quale sono richiamati rischi igienici e indicazioni etichettarie specifiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione dell’L-isoleucina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231916 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione autorizza a livello dell’Unione l’L-isoleucina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231916 quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere scientifico EFSA, che ha valutato positivamente la sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente, formulando però cautele su uso nell’acqua di abbeveraggio e protezione degli utilizzatori.
Contesto e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale. È stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, completa della documentazione richiesta; la domanda chiedeva l’autorizzazione dell’L-isoleucina per mangimi e acqua di abbeveraggio, con classificazione nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi.
L’EFSA, nel parere del 17 settembre 2025, ha concluso che l’uso della sostanza nei mangimi è sicuro per le specie bersaglio se impiegata come integratore dietetico in quantità adeguate ai bisogni nutrizionali. Ha tuttavia espresso preoccupazioni per l’uso nell’acqua di abbeveraggio per possibili squilibri nutrizionali e per motivi igienici. L’Autorità ha inoltre considerato la sostanza sicura per consumatori e ambiente, ma ha segnalato un rischio da inalazione di endotossine per gli utilizzatori e l’assenza di conclusioni su irritazione cutanea/oculare e sensibilizzazione cutanea per mancanza di dati.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. L’additivo è identificato con il numero 3c384i e deve essere una forma solida di L-isoleucina con purezza almeno pari al 90 % sulla sostanza secca, prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231916. La Commissione precisa che la sostanza soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Condizioni d’impiego e cautele operative
L’allegato consente l’uso dell’additivo anche nell’acqua di abbeveraggio. Tuttavia, per i ruminanti, l’operatore del settore dei mangimi deve assicurare che la L-isoleucina sia protetta dalla degradazione ruminale, così da renderne efficace la supplementazione.
Il regolamento impone inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico;
- la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
È prevista anche un’avvertenza in etichetta secondo cui, in caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Sicurezza degli utilizzatori e prevenzione del rischio da endotossine
L’allegato disciplina in modo espresso la protezione degli utilizzatori. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine pari a 1 600 UI di endotossine per m3 di aria.
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative volte a evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con tali misure, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Metodi di analisi e controllo
Il regolamento indica i metodi di analisi da utilizzare per l’identificazione e la determinazione dell’isoleucina:
- nell’additivo per mangimi, tramite la monografia "L-isoleucine" del Food Chemical Codex e con cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica;
- nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, con rinvio anche al regolamento (CE) n. 152/2009 per taluni contesti analitici.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
Il periodo di autorizzazione è fissato sino al 16 giugno 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Base normativa e valutazione di sicurezza
La Commissione adotta il regolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, richiamando la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e il parere EFSA del 17 settembre 2025. La sostanza è ritenuta conforme alle condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito d’uso e classificazione
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali; è identificato con il numero 3c384i; la forma è solida; la sostanza attiva deve essere L-isoleucina ≥ 90 % sulla sostanza secca, prodotta con Escherichia coli CCTCC M 20231916.
Condizioni specifiche di impiego
L’allegato consente l’uso nell’acqua di abbeveraggio e impone che, se utilizzata nei ruminanti, la L-isoleucina sia protetta dalla degradazione ruminale. Le istruzioni per l’uso di additivo e premiscele devono indicare condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Obblighi di etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve indicare il tasso di umidità. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Sicurezza per gli utilizzatori
L’allegato prevede che il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione dell’additivo garantiscano un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI di endotossine/m3 di aria. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Metodi di analisi
Sono indicati i metodi per l’identificazione e la determinazione dell’isoleucina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, basati su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, nonché sul riferimento alla monografia "L-isoleucine" del Food Chemical Codex.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 16 giugno 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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