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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11682/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come rapina consumata, escludendo che potesse parlarsi di tentata rapina sulla base della doglianza proposta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di violazione di legge e di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto come tentata rapina. In particolare sosteneva che la condotta non integrasse una rapina consumata, chiedendo una diversa qualificazione giuridica. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato, poiché dai fatti accertati risultava che l'imputato si era impossessato della borsa della madre mediante violenza e minaccia, con conseguente consumazione del delitto di rapina; la censura si risolveva dunque in una mera richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 628, primo comma, c.p.

    art. 628, primo comma, cod. pen.

    La condotta di impossessamento della borsa altrui mediante violenza e minaccia integra la rapina consumata, non la tentata rapina, quando l'agente consegue l'impossessamento del bene.

Massime di principio

  • Quando l'agente si impossessa del bene altrui mediante violenza o minaccia, il reato di rapina è consumato se l'impossessamento si realizza effettivamente; non può parlarsi di tentativo per il solo fatto che la difesa invochi una diversa lettura dei fatti.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura alternativa del compendio fattuale accertato dai giudici di merito, se la doglianza non evidenzia un effettivo vizio di violazione di legge o di motivazione nei limiti scrutinabili dalla Cassazione.
  • Il motivo di ricorso che contesta la qualificazione giuridica del fatto, ma presuppone una diversa ricostruzione del merito rispetto a quella già accertata, è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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