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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12444/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Lecce lamentando: illegittimità della perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell'art. 41 TULPS e conseguente inutilizzabilità delle prove/beni sequestrati; violazione di norme processuali e principio del ne bis in idem per una condanna precedente presso il tribunale militare; insufficienza della prova in ordine alla contraffazione e alla registrazione dei marchi (art. 474 c.p.); difetto di motivazione e applicazione erronea della legge in relazione al reato di ricettazione (art. 648 c.p.); mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto inammissibile il rilievo sulla perquisizione, richiamando il principio per cui l'illegittimità dell'atto di perquisizione non invalida il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti quando il sequestro sia atto dovuto (art. 253, comma 1 c.p.p.) e la tutela dell'interesse pubblico prevale. Ha inoltre escluso la sindacabilità in sede di legittimità della valutazione di merito sulla contraffazione, essendo tale valutazione sorretta da elementi e da consulenze tecniche. Ha rigettato il doglione sul ne bis in idem con riferimento al giudizio militare, ritenendo diversa l'oggettività giuridica dei fatti. Ha confermato la valutazione di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Per tali motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 41 R.D. 773/1931 (TULPS)

    La violazione delle norme di perquisizione ex art. 41 TULPS non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del successivo sequestro di cose pertinenti al reato; le esigenze di accertamento e di difesa sociale possono prevalere sulla tutela dei diritti privati, per cui il vizio della perquisizione non sempre inficia il sequestro.

  • art. 253, comma 1 c.p.p.

    Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti è un atto dovuto: la sua validità non è automaticamente compromessa dall'illegittimità di atti precedenti compiuti dalla polizia giudiziaria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: i vizi contestati (es. violazione di norme processuali, difetto di motivazione) sono stati esaminati e ritenuti manifestamente infondati o inammissibili se reiterativi di questioni già decise in sede di merito.

  • art. 173 c.p.p.

    Consente la riassunzione e la sintesi dei motivi di ricorso; qui i ricorsi sono stati presentati tramite difensori e i motivi riassunti ex art. 173.

  • art. 648 c.p.

    Reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del delitto presupposto e della ricettazione sia questione di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 474 c.p.

    Reato di contraffazione di marchi: la Corte ha ritenuto che la prova della contraffazione possa essere data anche tramite consulenze e valutazioni tecniche di merito, non sindacabili in cassazione se non manifestamente illogiche.

  • artt. 13 e 14 Costituzione

    Richiamate dai ricorrenti in relazione a garanzie di domicilio e difesa; la Corte ha ritenuto che, anche considerando tali garanzie, l'eventuale vizio nella perquisizione non abbia inciso sulla validità del sequestro quando sussistono esigenze pubbliche di accertamento.

  • art. 649 c.p.p. (richiamato dai ricorrenti in tema di ne bis in idem)

    La Corte ha valutato che il presunto divieto di nuovo giudizio non opera quando gli oggetti giuridici protetti nei due giudizi sono differenti (qui: reati patrimoniali vs reati militari o di funzione), per cui non si configura impedimento al processo.

  • artt. 247, 352, 191 c.p.p. (richiamati dai ricorrenti)

    Norme procedurali richiamate per contestare la utilizzazione delle prove emerse dalla perquisizione; la Corte ha ritenuto che tali doglianze siano reiterazioni di questioni di merito già decise e non fondate per la ragione esposta sul sequestro dovuto.

Massime di principio

  • L'illegittimità formale di una perquisizione non determina automaticamente l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato: il sequestro, se atto dovuto ai sensi dell'art. 253 c.p.p., può rimanere valido in forza dell'interesse pubblico all'accertamento.
  • Le valutazioni tecniche sulla contraffazione dei marchi (es. perizia, consulenza del P.M.) sono valutazioni di merito e, salvo manifesta illogicità o carenza probatoria totale, non sono sindacabili in Cassazione.
  • Il principio del ne bis in idem non si applica se i due procedimenti concernono oggettività giuridiche diverse: una precedente condanna militare non impedisce automaticamente un processo penale ordinario se i fatti e gli interessi tutelati sono differenti.
  • La negazione o concessione delle attenuanti generiche è questione di apprezzamento di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica o mancante di elementi oggettivi.
  • I motivi di cassazione che risultano reiterativi rispetto a questioni già esaminate e risolte in sede di merito sono a rischio di essere dichiarati inammissibili come manifestamente infondati; ciò può comportare la condanna alle spese e una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

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