Cassazione Civile, Ordinanza n. 36042/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ottenuto da un condominio, che era stato autorizzato ad accedere alla proprietà di una condomina per ispezionare un pozzetto collegato al sistema fognario e per eseguire i necessari interventi manutentivi. Esaurita la fase cautelare, la proprietaria introdusse il giudizio di merito chiedendo l'accertamento negativo del diritto di accesso, il risarcimento del danno o, in subordine, l'indennità ex art. 843 c.c. Nel corso del giudizio di primo grado l'attrice rinunciò alla domanda, con richiesta di compensazione delle spese; il condominio non si oppose alla cessazione della materia del contendere, ma chiese la condanna alle spese. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere e condannò l'attrice alle spese. In appello la proprietaria censurò tale decisione, ma la Corte d'appello dichiarò il gravame improcedibile ritenendo nulla la costituzione dell'appellante perché, a fronte di notificazione telematica dell'appello, erano state depositate solo copie analogiche della relata e delle ricevute PEC, senza produzione degli originali digitali e senza idonea prova certa della notificazione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente dedusse, con il primo motivo, violazione dell'art. 11 L. 53/1994 e dell'art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che le copie analogiche delle ricevute PEC erano sufficienti a provare data e destinatario della notificazione e che l'eventuale irregolarità del deposito era una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, anche per effetto della costituzione dell'appellato che non aveva contestato la notifica. Il secondo motivo, relativo alle censure di merito dell'appello, venne proposto ma non esaminato per l'intervenuta declaratoria di improcedibilità. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la nullità della costituzione dell'appellante poteva essere sanata solo mediante deposito dell'originale o altra prova equivalente. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il deposito di copia analogica dell'atto notificato telematicamente non comporta improcedibilità automatica, ma una nullità sanabile; se l'appellato si costituisce senza disconoscere la conformità all'originale delle copie prodotte, la irregolarità si sana e il giudice può verificare la tempestività dell'impugnazione. La Corte ha anche escluso che vi fosse un obbligo, all'epoca, di depositare necessariamente gli originali digitali tramite PCT, essendo consentito il deposito di copie analogiche. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, per il riesame dell'appello nel merito e per le spese.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato improcedibile l'appello per un vizio di costituzione che, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, era invece una nullità sanabile e nella specie sanata dal comportamento dell'appellato che si era costituito senza contestare la conformità delle copie analogiche depositate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché esamini l'appello nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
Norma richiamata per descrivere il provvedimento d'urgenza che aveva autorizzato l'accesso all'immobile ai fini ispezionativi e manutentivi.
art. 843 c.c.
Richiamato come base della domanda subordinata di indennità per l'accesso al fondo altrui.
art. 348, comma 1, c.p.c.
La Corte d'appello lo aveva applicato dichiarando improcedibile l'appello; la Cassazione chiarisce che, nella fattispecie, non ricorreva improcedibilità ma una nullità sanabile della costituzione dell'appellante.
art. 350 c.p.c.
Richiamato come udienza entro la quale il giudice verifica la regolarità della costituzione e può avvenire la sanatoria del vizio.
art. 165 c.p.c.
Richiamato come norma sulle forme di costituzione dell'appellante la cui inosservanza integra una nullità, non l'improcedibilità automatica.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Applicato nel senso del raggiungimento dello scopo: la nullità del deposito è sanata se l'atto ha comunque consentito il controllo sulla notificazione e la parte destinataria non ne contesta la conformità.
art. 11 L. 53/1994
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza delle copie analogiche delle ricevute di notifica telematica.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato per affermare che il destinatario della notifica può disconoscere la conformità delle copie analogiche agli originali; in mancanza di disconoscimento, opera la sanatoria.
art. 153 c.p.c.
Menionata dalle Sezioni Unite come possibile rimedio di rimessione in termini per regolarizzare la costituzione nulla.
art. 184-bis c.p.c.
Citata come rimedio applicabile ratione temporis per la regolarizzazione della costituzione nulla.
art. 347 c.p.c.
Richiamato per il termine di costituzione dell'appellante, la cui tempestività deve risultare dalla documentazione in atti.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di massima espansione del diritto di azione e di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata quale corollario dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 Carta di Nizza
Richiamato come parametro sovranazionale di tutela effettiva giurisdizionale.
art. 19 TUE
Richiamato come parametro sovranazionale a supporto del principio di effettività della tutela.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale a sostegno della tutela effettiva e del giusto processo.
art. 363, comma 3, c.p.c.
Richiamato per la formulazione del principio di diritto da parte delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La tempestiva costituzione dell'appellante che depositi copie analogiche dell'atto notificato telematicamente non determina di per sé l'improcedibilità dell'impugnazione, ma integra una nullità della costituzione per inosservanza delle forme, soggetta al regime del raggiungimento dello scopo.
- La nullità della costituzione dell'appellante è sanata se l'appellato si costituisce senza disconoscere la conformità all'originale delle copie prodotte e ciò consente al giudice di verificare la data di perfezionamento della notificazione e la tempestività dell'appello.
- Nel processo civile telematico, ai fini della prova della notificazione dell'impugnazione, il deposito di copie analogiche dei messaggi PEC e delle ricevute non è di per sé inidoneo, poiché non esiste un obbligo assoluto di deposito degli originali digitali quando la normativa consente il deposito analogico.
- Le previsioni che conducono all'improcedibilità dell'impugnazione, essendo derogatorie rispetto al sistema generale delle nullità, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- Quando la documentazione depositata consente comunque al giudice di controllare il perfezionamento della notifica e la parte destinataria non contesta la conformità delle copie, il vizio formale non giustifica una definizione in rito dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35940/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35941/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35942/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35943/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35944/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35946/2023 del 27/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →