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Ordinanza

Ordinanza n. 2363/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare, relativa alla possibilità di partecipare ai bandi PRIN 2026 e PRIN Hybrid 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ricercatore)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, in sostanza, il pregiudizio immediato derivante dall'impossibilità di partecipare ai bandi PRIN 2026 e PRIN Hybrid 2026. La controversia riguardava una richiesta ministeriale nei confronti dei contrattisti di ricerca e, inoltre, la questione economica del possibile doppio finanziamento. È intervenuta ad adiuvandum un'associazione rappresentativa di dottorandi e dottori di ricerca.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello cautelare, nei limiti già stabiliti dal decreto monocratico adottato il 23 maggio 2026, ravvisando un pregiudizio immediato per l'appellante connesso all'impossibilità di partecipare ai bandi PRIN 2026 e PRIN Hybrid 2026. Quanto al fumus boni iuris, ha valorizzato il riconoscimento del Ministero secondo cui la richiesta ministeriale non introduce un divieto generalizzato per i contrattisti di ricerca di partecipare ad ulteriori attività scientifiche o progettuali e non incide astrattamente sulla partecipazione alle iniziative PRIN. La diversa questione del doppio finanziamento è stata rimessa all'esame sollecito del TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., in considerazione della necessità di un approfondimento. Le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice cautelare di fissare con sollecitudine la trattazione del merito; la questione del doppio finanziamento è stata rimessa al primo giudice per un esame sollecito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sussistenza di un pregiudizio immediato derivante dall'impossibilità di partecipare a procedure competitive per il finanziamento della ricerca può giustificare l'accoglimento, anche parziale, della domanda cautelare.
  • Quando l'amministrazione riconosce che una propria richiesta non introduce un divieto generalizzato di svolgere ulteriori attività scientifiche o progettuali e non preclude in astratto la partecipazione a specifiche iniziative di ricerca, tale riconoscimento può concorrere a integrare il fumus boni iuris dell'impugnazione cautelare.
  • Le questioni nuove e meritevoli di approfondimento, come quella relativa al possibile doppio finanziamento, possono essere riservate all'esame del giudice di primo grado con fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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