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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8457/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 04/10/2022 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione riguardante due dei tre magistrati del collegio, deducendo violazione dell'art. 38 c.p.p. e vizio di motivazione per contraddittorietà: la Corte avrebbe ritenuto la richiesta tardiva facendo riferimento ad altro procedimento connesso e non anche a quello nel quale la ricusazione era stata proposta tempestivamente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, successivamente al deposito del ricorso, il difensore ha rinunciato all'impugnazione (nota PEC 7/12/2022) e i due magistrati ricusati avevano presentato una dichiarazione di astensione, accolta dal Presidente della Corte di appello in data 24/10/2022; tale circostanza è risultata dagli atti acquisiti. Non è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende, essendo la rinuncia dovuta a fatto non imputabile al prevenuto.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai termini e alle modalità della dichiarazione di ricusazione; la Corte non è però entrata nel merito della pretesa violazione perché il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo la rinuncia dell'imputato e l'astensione dei giudici interessati.

Massime di principio

  • Se dopo il deposito di un ricorso sopravvengono fatti che eliminano l'interesse a proseguire (es. astensione o ricusazione accolta), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore comporta, di norma, l'inammissibilità del ricorso; tuttavia non sempre segue la condanna alle spese se la rinuncia è dovuta a fatto non imputabile al ricorrente.
  • Nel valutare la tempestività e l'ammissibilità di una dichiarazione di ricusazione è determinante considerare il singolo procedimento in cui la dichiarazione è proposta; ma se il problema si risolve per sopravvenienze processuali, il giudizio sul vizio di motivazione può diventare irrilevante.
  • Prima di proseguire con impugnazioni su questioni di ricusazione, è opportuno verificare l'esistenza di atti sopravvenuti (es. dichiarazioni di astensione, provvedimenti del Presidente) che possono rendere inutile il gravame.
  • La documentazione probatoria (comunicazioni ufficiali, provvedimenti di accoglimento dell'astensione) è cruciale per dimostrare che la perdita di interesse è sopravvenuta e non imputabile all'imputato.

Testo integrale

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