Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Torino e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torino, rimettendo le parti davanti a quel giudice per la prosecuzione del processo. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Nel giudizio di merito una società aveva convenuto un'altra società davanti al Tribunale di Torino chiedendo la risoluzione di un contratto di subappalto e la restituzione di una somma pagata a titolo di indebito oggettivo. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Genova, richiamando una clausola contrattuale secondo cui 'per qualsiasi ulteriore constatazione nell'applicazione o nell'interpretazione del presente contratto sarà competente il Tribunale di Genova'. Il Tribunale di Torino aveva accolto l'eccezione ritenendo che la clausola attribuisse al foro convenzionale carattere esclusivo anche senza formule sacramentali. La società attrice ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 1362 c.c. e 29 c.p.c., sostenendo che la clausola individuasse solo un foro convenzionale concorrente e non esclusivo.
Norme richiamate
costituisce il rimedio del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara l'incompetenza territoriale.
competenza esclusiva ove ciò sia esplicitamente stabilito
la deroga convenzionale ai fori ordinari attribuisce competenza esclusiva solo se la volontà derogatoria risulta espressamente e univocamente manifestata.
la clausola contrattuale va interpretata secondo il criterio letterale e la comune intenzione delle parti, senza inferire l'esclusività del foro da formule non univoche.
in mancanza di un'esclusione espressa dei fori legali, resta ferma la competenza territoriale concorrente dei fori ordinari.
Massime di principio
- La clausola di foro convenzionale ha carattere esclusivo solo se contiene una volontà derogatoria chiara, esplicita e univoca; non basta l'indicazione di un determinato tribunale come competente per una certa categoria di controversie.
- L'esclusività del foro non può essere desunta per argomentazione presuntiva da espressioni che delimitano solo l'ambito oggettivo della clausola, se mancano indicatori lessicali equivalenti a 'esclusivo' o 'esclusivamente'.
- In assenza di un'espressa pattuizione di esclusività, il foro convenzionale si aggiunge ai fori legali e non li sostituisce, con conseguente concorrenza tra foro pattizio e fori territoriali ordinari.
- Nel giudizio di interpretazione della clausola di deroga territoriale occorre verificare il dato testuale e la sua inequivoca portata derogatoria, poiché la competenza del giudice prescelto in via esclusiva non si presume.
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