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Sentenza

Sentenza del 15/02/2021 n. 889 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Statuto del contribuente - Tributi non armonizzati - Obbligo di contraddittorio -Iinvalidità dell'atto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

questione sulla obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale e sulla validità dell'avviso di accertamento emesso a tavolino per tributi non armonizzati: il ricorrente sosteneva l'invalidità dell'atto per mancato esperimento del contraddittorio preventivo e per la violazione del termine dilatorio di 60 giorni dalla conclusione dell'attività verificativa

La decisione

la sentenza ha confermato che, per tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo salvo che una norma interna disponga altrimenti. Di conseguenza un avviso di accertamento emesso dopo un accertamento a tavolino è legittimo anche in assenza del contraddittorio e senza il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, purché non vi sia stato accesso presso il domicilio del contribuente e non sussistano particolari e motivate condizioni di urgenza. La decisione richiama e conferma l'orientamento delle Cassazioni nn. 24823/2015 e 9512/2020

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    lo Statuto riconosce principi di garanzia del contribuente, ma non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutte le fattispecie: l'obbligo sussiste solo quando una norma interna lo preveda espressamente

  • Cass. civ., sez. trib., n. 24823/2015

    orientamento giurisprudenziale richiamato per affermare la non obbligatorietà del contraddittorio generalizzato nei tributi non armonizzati e la legittimità dell'accertamento a tavolino senza previo contraddittorio in assenza di accessi

  • Cass. civ., sez. trib., n. 9512/2020

    ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui il vincolo del contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se specificamente previsto e non può essere desunto in via generale dallo Statuto

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra tributi armonizzati (per i quali possono operare obblighi derivanti dal diritto UE) e tributi non armonizzati: per questi ultimi non vige un obbligo generale di contraddittorio preventivo a meno che una norma interna non lo preveda esplicitamente
  • Se l'accertamento è a tavolino e non sono state compiute attività istruttorie invasive (es. accessi, ispezioni, acquisizioni documentali presso il domicilio), l'avviso di accertamento è, di regola, legittimo anche senza contraddittorio preventivo e senza il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni
  • La presenza di accessi o di misure ispettive presso il contribuente può invece rendere necessario il contraddittorio endoprocedimentale: va verificato caso per caso se la norma di riferimento impone tale obbligo
  • In assenza di una norma che imponga il contraddittorio, il contribuente può tuttavia contestare l'avviso per altri vizi (mancata motivazione, errori di fatto o di diritto, violazione dei diritti difensivi in concreto) e deve valutare la strategia processuale sulla base delle prove disponibili
  • In fase amministrativa e giudiziale è opportuno documentare e sollecitare formalmente il contraddittorio quando si ritenga rilevante, richiedere accesso agli atti e conservare traccia delle comunicazioni: ciò aiuta a contestare eventuali violazioni procedurali
  • Quando si ritiene che l'Amministrazione abbia omesso un obbligo di contraddittorio previsto da norma specifica, occorre indicare esattamente la norma violata e dimostrare il nesso tra omissione e pregiudizio concreto subito

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