Sentenza del 15/02/2021 n. 889 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Statuto del contribuente - Tributi non armonizzati - Obbligo di contraddittorio -Iinvalidità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
questione sulla obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale e sulla validità dell'avviso di accertamento emesso a tavolino per tributi non armonizzati: il ricorrente sosteneva l'invalidità dell'atto per mancato esperimento del contraddittorio preventivo e per la violazione del termine dilatorio di 60 giorni dalla conclusione dell'attività verificativa
La decisione
la sentenza ha confermato che, per tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo salvo che una norma interna disponga altrimenti. Di conseguenza un avviso di accertamento emesso dopo un accertamento a tavolino è legittimo anche in assenza del contraddittorio e senza il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, purché non vi sia stato accesso presso il domicilio del contribuente e non sussistano particolari e motivate condizioni di urgenza. La decisione richiama e conferma l'orientamento delle Cassazioni nn. 24823/2015 e 9512/2020
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
lo Statuto riconosce principi di garanzia del contribuente, ma non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutte le fattispecie: l'obbligo sussiste solo quando una norma interna lo preveda espressamente
Cass. civ., sez. trib., n. 24823/2015
orientamento giurisprudenziale richiamato per affermare la non obbligatorietà del contraddittorio generalizzato nei tributi non armonizzati e la legittimità dell'accertamento a tavolino senza previo contraddittorio in assenza di accessi
Cass. civ., sez. trib., n. 9512/2020
ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui il vincolo del contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se specificamente previsto e non può essere desunto in via generale dallo Statuto
Massime di principio
- Distinguere sempre tra tributi armonizzati (per i quali possono operare obblighi derivanti dal diritto UE) e tributi non armonizzati: per questi ultimi non vige un obbligo generale di contraddittorio preventivo a meno che una norma interna non lo preveda esplicitamente
- Se l'accertamento è a tavolino e non sono state compiute attività istruttorie invasive (es. accessi, ispezioni, acquisizioni documentali presso il domicilio), l'avviso di accertamento è, di regola, legittimo anche senza contraddittorio preventivo e senza il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni
- La presenza di accessi o di misure ispettive presso il contribuente può invece rendere necessario il contraddittorio endoprocedimentale: va verificato caso per caso se la norma di riferimento impone tale obbligo
- In assenza di una norma che imponga il contraddittorio, il contribuente può tuttavia contestare l'avviso per altri vizi (mancata motivazione, errori di fatto o di diritto, violazione dei diritti difensivi in concreto) e deve valutare la strategia processuale sulla base delle prove disponibili
- In fase amministrativa e giudiziale è opportuno documentare e sollecitare formalmente il contraddittorio quando si ritenga rilevante, richiedere accesso agli atti e conservare traccia delle comunicazioni: ciò aiuta a contestare eventuali violazioni procedurali
- Quando si ritiene che l'Amministrazione abbia omesso un obbligo di contraddittorio previsto da norma specifica, occorre indicare esattamente la norma violata e dimostrare il nesso tra omissione e pregiudizio concreto subito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 feb 2021Sentenza del 15/02/2021 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 15 feb 2021Sentenza del 15/02/2021 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 15 feb 2021Sentenza del 15/02/2021 n. 20 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 15 feb 2021Sentenza del 15/02/2021 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 15 feb 2021Sentenza del 15/02/2021 n. 21 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 15 feb 2021Sentenza del 15/02/2021 n. 109 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →