Cassazione Penale, Sentenza n. 18530/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spangaro, presidente del consiglio di amministrazione della società Amici s.r.l., è stata condannata per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 38-bis del d.lgs. n. 81/2015 con l'accusa di aver stipulato, in concorso con la M&G Co.Service s.r.l., un contratto di appalto (10/11/2017) che in realtà celava una somministrazione illecita di manodopera (8 lavoratori per 588 giornate). In cassazione la difesa ha proposto due motivi: 1) la revoca illegittima di due testi (Zovic Mirko ed "Emanuela") la cui escussione sarebbe stata decisiva per dimostrare la regolarità dell'appalto; 2) il vizio del giudizio di colpevolezza, sostenendo che il rapporto era sostanzialmente autonomo, il contratto era certificato da ENBLI, la M&G era organizzata e aveva assunto rischio/dirigenza e che la ricorrente aveva agito in buona fede, senza finalità elusiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la revoca dei testi da parte del Tribunale come valutazione di merito sulla loro superfluità, osservando che le questioni oggetto delle testimonianze erano già adeguatamente esplorate e trattate nella sentenza di merito; per il secondo motivo ha confermato la valutazione probatoria del Tribunale che, sulla base dei verbali ispettivi e delle deposizioni, ha ricostruito che la M&G ha fornito solo manodopera senza assumere rischio d'impresa, che i lavoratori erano gestiti nell'organizzazione di Amici s.r.l. e che sussistevano elementi concreti di lesione dei diritti (sottoinquadramento, denunciati imponibili inferiori, mancato TFR/indennità), idonei a rivelare la finalità elusiva. Conseguentemente la condanna del Tribunale di Udine è rimasta confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Contestata la partecipazione in concorso nel reato di somministrazione illecita di manodopera; art. 110 richiamato per la responsabilità concorrente tra i soggetti coinvolti.
art. 38-bis d.lgs. n. 81/2015
Norma richiamata in relazione alla somministrazione illecita di manodopera; la Corte ha ritenuto che il contratto di appalto fosse, di fatto, una messa a disposizione di manodopera elusiva delle norme inderogabili applicabili ai lavoratori.
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nel quadro delle ammissioni probatorie: il Tribunale aveva ammesso prove e poi revocato l'escussione dei testi ritenuti superflui.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Precisa il criterio di "prova decisiva" richiesto in cassazione: la prova che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una pronuncia diversa; la Corte ha ritenuto che i testi revocati non soddisfacevano tale requisito.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Citato nel contratto come richiamo alle competenze organizzative dell'appaltatore; la Corte ha osservato che la previsione formale non prevale sulla valutazione di fatto circa l'effettiva assunzione del rischio d'impresa e dell'organizzazione.
art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.
Richiamato per distinguere i casi di elusione delle condizioni di lavoro (tutelate dall'art. 38-bis d.lgs. 81/2015) da quelli di frode in materia contributiva, che rientrano invece nel perimetro dell'art. 640.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'onere delle spese a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di appalto vs somministrazione, conta la sostanza e non la forma: si valuta chi organizza il lavoro, chi gestisce turni, permessi e rapporti quotidiani e chi assume il rischio economico; se il fornitore fornisce solo manodopera senza rischio d'impresa, si configura somministrazione illecita.
- La presenza di un contratto formalmente impostato come appalto o la certificazione del contratto da enti (es. ENBLI) non esclude l'accertamento della sostanziale somministrazione illecita se gli accertamenti di fatto mostrano gestione e controllo dei lavoratori da parte della committente.
- Elementi quali sottoinquadramento, denunciati contributivi inferiori, mancato trattamento di fine rapporto o indennità sono indici rilevanti per individuare la finalità elusiva e l'elemento soggettivo del reato.
- La revoca di testi da parte del giudice di merito è legittima se il giudice ritiene le deposizioni superflue alla luce dell'istruttoria: in cassazione è necessario dimostrare che la prova omessa sarebbe stata decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- In sede di cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del materiale probatorio con parametri alternativi: il ricorrente deve dimostrare irrazionalità o vizi nella motivazione per ottenere accoglimento.
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