Sentenza n. 15691/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del 15.12.2022 n.22/din., recante il diniego dell'iscrizione dell'associazione politica Democrazia Liberale nel registro dei partiti politici riconosciuti ai sensi del d.l. 149 del 2013 convertito con modificazioni nella legge n.123 del 2014 “per mancanza delle condizioni previste dall'art.18 del medesimo decreto”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 15 dicembre 2022 dell'iscrizione dell'associazione politica nel Registro nazionale dei partiti politici per mancanza delle condizioni previste dall'art. 18 del d.l. n. 149/2013
Esito
Favorevole al resistente (commissione di garanzia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione, che aveva depositato e ottenuto l'ammissione del proprio contrassegno alle elezioni politiche e regionali siciliane del 25 settembre 2022, ma non aveva presentato liste per mancata raccolta delle sottoscrizioni necessarie, ha impugnato il diniego di iscrizione nel Registro nazionale dei partiti politici. Ha sostenuto che il requisito della presentazione di candidati previsto dagli artt. 10 e 18 del d.l. n. 149/2013 dovesse ritenersi soddisfatto dal deposito e dall'ammissione del contrassegno e che la disciplina, collegando iscrizione e benefici economici e fiscali alla partecipazione elettorale, discriminasse le formazioni nuove rispetto a quelle già rappresentate. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 49 e 51 Cost. e, nella memoria, anche dell'art. 48 Cost., prospettando inoltre l'irragionevolezza degli oneri di sottoscrizione, dei termini ristretti per raccoglierle e delle esenzioni riconosciute ad altre formazioni. Ha invocato il contrasto con l'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con l'art. 3 del Protocollo n. 1 alla CEDU, chiedendo la disapplicazione della disciplina nazionale o, in subordine, la rimessione delle questioni alla Corte costituzionale. La Commissione ha eccepito l'inammissibilità per asserita natura meramente confermativa del diniego del 27 gennaio 2022, non impugnato, e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità: il provvedimento del 15 dicembre 2022 non è meramente confermativo del diniego del 27 gennaio 2022, perché la nuova istanza riguardava una situazione sopravvenuta — il deposito e l'ammissione del contrassegno alle elezioni del settembre 2022 — che la Commissione ha esaminato con autonoma valutazione. Nel merito, ha ritenuto che l'art. 18 del d.l. n. 149/2013 richieda la presentazione effettiva di candidature sotto il simbolo del partito e che il solo deposito e l'ammissione del contrassegno, fase preparatoria che attesta la conformità del segno distintivo, non equivalgano alla partecipazione alla competizione elettorale. Il requisito non esige l'elezione di candidati o il raggiungimento di una soglia di voti, ma costituisce un indice oggettivo e verificabile di effettiva partecipazione politica ai fini dell'accesso al regime di trasparenza, controllo e benefici previsto dal decreto. Le questioni di costituzionalità relative agli artt. 10 e 18 sono state giudicate rilevanti ma manifestamente infondate: l'iscrizione e i benefici collegati non condizionano la costituzione dei partiti, la loro attività politica o la possibilità di presentare candidature; il criterio di effettiva partecipazione è ragionevole e le differenze rispetto alle formazioni che non abbiano presentato candidati sono riferibili a situazioni diverse. Gli artt. 3, 49 e 51 Cost. non impongono l'accesso paritario a benefici economici o fiscali, né il diniego incide direttamente sul diritto di elettorato passivo; anche l'art. 48 Cost. non garantisce alle formazioni politiche risorse identiche. Quanto agli oneri di raccolta delle sottoscrizioni, il TAR ha riconosciuto che possono gravare maggiormente sulle formazioni nuove, ma li ha ritenuti funzionali a garantire serietà e sostegno minimo delle liste; numero, termini ed esenzioni rientrano nella discrezionalità legislativa, salvo ostacoli arbitrari o manifestamente sproporzionati, non ravvisati nel caso. La Carta UE non è applicabile in assenza di un collegamento concreto della fattispecie con il diritto dell'Unione; pertanto l'art. 12 della Carta non può fungere da parametro autonomo e non vi sono i presupposti per disapplicare la normativa. Per la CEDU, il giudice comune non può disapplicare direttamente la legge: deve cercare un'interpretazione conforme e, se necessario e ricorrono i presupposti, sollevare questione di costituzionalità. Nel merito non è ravvisata violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1, poiché la disciplina non preclude la costituzione dei partiti o la loro partecipazione alle elezioni e non altera il valore del voto, mentre lo Stato dispone di margine di apprezzamento. Nessuna questione è stata rimessa alla Corte costituzionale e nessuna disapplicazione è stata disposta. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 10 e 18 d.l. 149/2013
La legge, infatti, non richiede che il partito raggiunga una determinata percentuale di voti, superi una soglia di sbarramento o consegua l’elezione di propri candidati. È sufficiente che abbia effettivamente preso parte alla competizione mediante la presentazione di candidature sotto il proprio simbolo.
L'iscrizione nel Registro e l'accesso al regime previsto dal decreto richiedono la presentazione effettiva di candidature sotto il simbolo del partito, ma non il conseguimento di voti minimi o l'elezione di candidati.
art. 49 Cost.
Da tale disposizione non discende, tuttavia, un diritto di ogni formazione politica ad accedere, per il solo fatto della propria costituzione, a qualsiasi forma di sostegno economico o fiscale predisposta dal legislatore, né l’obbligo di assicurare a tutte le associazioni politiche condizioni identiche quanto al reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento della propria attività.
La libertà di associarsi in partiti non comporta un diritto automatico a beneficiare di ogni regime di sostegno economico o fiscale, che può essere subordinato a requisiti ragionevoli di effettiva partecipazione.
art. 3 Cost.
La diversa disciplina delle formazioni che abbiano effettivamente partecipato alla competizione elettorale rispetto a quelle che non vi abbiano partecipato corrisponde a una diversità delle rispettive situazioni, che il legislatore può ragionevolmente assumere a presupposto dell’accesso a un regime di favore.
Non è irragionevole differenziare l'accesso ai benefici in base alla partecipazione effettiva alla competizione elettorale, quando tale circostanza costituisce un elemento oggettivo di distinzione.
art. 51 Cost.
Il diniego di iscrizione nel Registro non impedisce al partito ricorrente né ai suoi aderenti di presentare candidature, ove siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legislazione elettorale, e non incide direttamente sul diritto di elettorato passivo.
Il diniego di iscrizione nel Registro, che concerne l'accesso a uno specifico regime di benefici, non preclude di per sé la presentazione di candidature né incide direttamente sul diritto di elettorato passivo.
art. 48 Cost.
Il principio di eguaglianza del voto assicura la parità dei cittadini nell’espressione della volontà elettorale e vieta che al voto di alcuni elettori sia attribuito un peso diverso da quello riconosciuto al voto degli altri. Esso non implica, invece, che tutte le formazioni politiche debbano disporre delle medesime risorse economiche o accedere alle stesse forme di sostegno indipendentemente dalla loro effettiva partecipazione alla competizione elettorale.
L'eguaglianza del voto tutela la parità del peso dei voti, ma non impone identità di risorse o di sostegni economici per tutte le formazioni politiche.
art. 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1, della Carta, infatti, le relative disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente quando essi agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
La Carta vincola gli Stati membri solo quando la fattispecie nazionale ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione; non costituisce un parametro autonomo in assenza di tale collegamento.
art. 12 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
L’art. 12 della Carta non può quindi essere invocato, nella presente controversia, quale parametro autonomo di legittimità della disciplina nazionale, in assenza di un collegamento della fattispecie con il diritto dell’Unione.
La libertà di associazione garantita dalla Carta non può essere invocata autonomamente contro una disciplina nazionale priva di un collegamento concreto con il diritto dell'Unione.
art. 3 Protocollo n. 1 CEDU
Essa riconosce tuttavia agli Stati un margine di apprezzamento nella conformazione dei rispettivi sistemi elettorali e non impone, in particolare, uno specifico modello di finanziamento dei partiti politici né l’attribuzione delle medesime forme di sostegno economico e fiscale a tutte le formazioni politiche, purché le differenziazioni introdotte non si traducano in restrizioni sproporzionate dell’effettività del diritto a libere elezioni.
La garanzia di libere elezioni lascia agli Stati un margine di apprezzamento e non impone un modello uniforme di finanziamento dei partiti, ferma la necessità che le differenziazioni non restringano sproporzionatamente l'effettività del diritto.
art. 117, primo comma, Cost.
Secondo il consolidato assetto dei rapporti tra ordinamento interno e CEDU, il giudice comune è tenuto anzitutto a verificare la possibilità di un’interpretazione della disposizione nazionale conforme alla Convenzione e, ove tale interpretazione non sia possibile e il contrasto risulti rilevante e non manifestamente infondato, a sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. Non gli è invece consentito disapplicare direttamente la disposizione legislativa interna.
In caso di contrasto tra legge interna e CEDU, il giudice comune deve tentare l'interpretazione conforme e, se il contrasto rilevante non è manifestamente infondato, sollevare questione di costituzionalità; non può disapplicare direttamente la legge.
art. 73 c.p.a.
Tale argomento, sviluppato nella memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., non consente di ritenere manifestamente irragionevole o sproporzionato l’assetto normativo.
null
Massime di principio
- Quando una disciplina collega l'iscrizione in un registro speciale di partiti e l'accesso ai relativi benefici alla presentazione di candidature, il solo deposito e l'ammissione del contrassegno non soddisfano il requisito: il deposito è una fase preparatoria, mentre la presentazione delle candidature realizza l'effettiva partecipazione alla competizione.
- Il requisito della presentazione di candidature può fungere da indice oggettivo e verificabile di effettiva partecipazione politica ai fini dell'accesso a uno specifico regime di benefici, senza che sia necessario conseguire una percentuale di voti, superare una soglia o eleggere candidati.
- Un atto amministrativo che conferma nel risultato una precedente determinazione è autonomamente impugnabile se, in presenza di fatti sopravvenuti non esaminati nel primo procedimento, l'amministrazione svolge un nuovo esame e formula una nuova valutazione; è meramente confermativo solo se si limita a ribadire l'atto precedente senza nuova istruttoria o apprezzamento.
- L'art. 49 Cost. non attribuisce a ogni formazione politica un diritto automatico a benefici economici o fiscali; il legislatore può subordinare tali benefici a un indice ragionevole di effettiva partecipazione, purché non siano preclusi la costituzione del partito, lo svolgimento dell'attività politica o la partecipazione elettorale.
- Gli oneri di sottoscrizione per la presentazione delle liste possono essere maggiori per le formazioni nuove senza essere per ciò solo incostituzionali: la loro ragionevolezza va valutata considerando la funzione di assicurare un minimo sostegno alla candidatura e il bilanciamento legislativo, censurabile se arbitrario o manifestamente sproporzionato.
- La Carta dei diritti fondamentali dell'UE si applica alle discipline nazionali solo quando la fattispecie ricade concretamente nell'ambito del diritto dell'Unione. In caso di possibile contrasto con la CEDU, il giudice comune deve ricercare un'interpretazione conforme e, se ne ricorrono i presupposti, sollevare questione di costituzionalità, senza disapplicare direttamente la legge interna.
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