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Sentenza

Sentenza n. 3738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Stralcio, n. 313/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202502502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della richiesta di verifica e certificazione relativa a interventi di riqualificazione ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici relativi a interventi sulla rete di illuminazione pubblica di un Comune, nonché la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto. In primo grado aveva dedotto la violazione delle Linee guida dell’Autorità per l’energia, dei chiarimenti applicativi, della scheda tecnica 29T-b e del decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, oltre a travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione dei principi di legalità, certezza del diritto e trasparenza, nonché carenza di istruttoria e motivazione. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto ai certificati bianchi e la condanna del GSE all’adozione delle misure necessarie al loro rilascio. In appello ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, errori in procedendo e in iudicando, omessa valutazione della documentazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, omessa pronuncia sui motivi di primo grado e sulla domanda di accertamento. La censura centrale riguardava la rilevanza del certificato di collaudo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, al certificato di ultimazione dei lavori e al prospetto di rendicontazione, ai fini della prova della data di prima attivazione e della data di avvio del progetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando gli atti impugnati. Ha ritenuto fondata la censura con cui la società contestava l’erronea ricostruzione della documentazione prodotta. Il TAR aveva ritenuto che fosse stato depositato soltanto il certificato di collaudo e che tale documento fosse comunque inidoneo a provare la data di prima attivazione. Il Consiglio di Stato ha invece accertato che la società aveva trasmesso anche la comunicazione di inizio lavori, il certificato di ultimazione dei lavori e il prospetto di rendicontazione, adempiendo alle richieste di integrazione formulate dal GSE. Ha inoltre ritenuto che, secondo le Linee guida, i chiarimenti dell’Autorità e la Guida operativa ENEA, il certificato di collaudo costituisse documento fondamentale e attendibile per provare la data di prima attivazione di un impianto di illuminazione pubblica. La sentenza di primo grado è stata quindi ritenuta fondata su un difetto di istruttoria e su un’erronea valutazione della documentazione e della disciplina applicabile. I motivi relativi alla motivazione apparente e all’omessa pronuncia sono stati assorbiti. È stata invece respinta la domanda di accertamento e condanna al rilascio dei certificati bianchi, poiché la determinazione del numero dei certificati e dell’effettiva entità dei risparmi richiede valutazioni tecniche e amministrative ancora spettanti al GSE; il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il GSE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 Linee Guida approvate con delibera EEN 09/11

    a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici

    La data di prima attivazione può essere provata, per gli impianti di illuminazione pubblica, mediante il certificato di collaudo; la data di avvio del progetto coincide invece con il raggiungimento della dimensione minima.

  • D.M. 28 dicembre 2012

    Costituisce la disciplina normativa di riferimento per l’ammissione agli incentivi e per la verifica e certificazione dei risparmi energetici.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto adottato dal GSE.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Preclude al giudice di accertare definitivamente il numero dei certificati bianchi spettanti e di condannare il GSE al loro rilascio quando devono ancora essere svolte valutazioni tecniche e amministrative rimesse all’amministrazione.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato dalla società a fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, non accolta dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi d’appello relativi alla dedotta omessa pronuncia del TAR.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’applicazione delle norme del codice di procedura civile nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla verifica e certificazione dei risparmi energetici, il certificato di collaudo può costituire documento fondamentale e attendibile per provare la data di prima attivazione di un impianto di illuminazione pubblica, secondo le Linee guida e i chiarimenti applicativi richiamati nella decisione.
  • Quando il gestore degli incentivi richiede documenti specifici per comprovare la data di prima attivazione, la data di avvio del progetto e il computo dei risparmi, la produzione della comunicazione di inizio lavori, del certificato di ultimazione dei lavori, del certificato di collaudo e del prospetto di rendicontazione soddisfa, in linea di principio, la richiesta integrativa formulata dall’amministrazione.
  • È viziata per difetto di istruttoria e travisamento della documentazione la decisione giurisdizionale o amministrativa che consideri prodotto il solo certificato di collaudo quando dagli atti risultino depositati anche gli ulteriori documenti richiesti per la verifica dei requisiti dell’incentivo.
  • Il giudice amministrativo può annullare il diniego di certificazione dei risparmi energetici, ma non può sostituirsi al GSE nella determinazione del numero dei certificati bianchi spettanti quando tale determinazione richieda ulteriori verifiche tecniche e amministrative, trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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