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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27912/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza del Tribunale che, in un giudizio di opposizione a ingiunzione di pagamento emessa per nove verbali di polizia municipale relativi a violazioni del codice della strada, aveva dichiarato la propria incompetenza. Il Tribunale aveva ritenuto competente il Giudice di pace di Verona. Nel ricorso si è sostenuto: primo, che il giudice avrebbe rilevato d'ufficio un'incompetenza per materia in modo tardivo e senza consentire deduzioni, con conseguente illegittimità anche della statuizione sulle spese; secondo e terzo, che la controversia doveva essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., non come azione recuperatoria o assimilabile all'opposizione a fermo/iscrizione ipotecaria, e che pertanto la competenza territoriale non poteva essere individuata come aveva fatto il Tribunale.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi del ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'eccezione di incompetenza e ha escluso la violazione dell'art. 38 c.p.c., osservando che il giudice aveva consentito alle parti di interloquire. Ha inoltre condiviso l'affermazione secondo cui, trattandosi di opposizione all'esecuzione in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, la competenza per materia appartiene al Giudice di pace. Tuttavia ha corretto la statuizione territoriale del Tribunale: l'art. 32 d.lgs. 150/2011 non era applicabile, e la competenza territoriale andava individuata nel giudice di pace del luogo di notificazione della cartella/ingiunzione. La Corte ha quindi dichiarato competente il Giudice di pace di Barletta, davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge. Nessuna statuizione sulle spese nel regolamento, per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    sbarramento dell'art. 38 c.p.c.

    Il rilievo dell'incompetenza è stato ritenuto tempestivo e conforme al contraddittorio, poiché il giudice ha consentito alle parti di dedurre prima della decisione.

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ex art. 615, comma primo c.p.c.

    L'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, perché diretta a contestare il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente.

  • art. 474 c.p.c.

    mancando i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di legittimità del titolo esecutivo, ma la Corte ricorda che la contestazione resta un'opposizione esecutiva.

  • art. 480, comma 3, c.p.c.

    comma 3 dell'art. 480 c.p.c.

    Per l'opposizione in materia di sanzioni del codice della strada, la competenza territoriale è individuata nel giudice di pace del luogo in cui è stata notificata la cartella/ingiunzione.

  • art. 32 d.lgs. n. 150/2011

    art. 32 del d.lgs. n. 150/2011

    La Corte esclude la sua applicabilità al caso concreto, rilevando che è norma dettata per l'opposizione al pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex r.d. n. 639/1910.

  • artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011

    artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011

    Sono richiamati per affermare che l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada è devoluta al giudice di pace, e che ciò incide anche sulla competenza dell'opposizione all'esecuzione.

  • r.d. n. 639/1910, art. 3

    art. 3 del t.u. approvato con r.d. n. 639/1910

    Serve a delimitare il campo applicativo dell'art. 32 d.lgs. 150/2011, non estensibile alla riscossione di sanzioni stradali.

Massime di principio

  • Quando un'opposizione riguarda la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e contesta il diritto di procedere esecutivamente, la controversia va qualificata come opposizione all'esecuzione e la competenza per materia segue quella del giudice indicato per il titolo presupposto.
  • L'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito ha natura decisoria e comporta la statuizione sulle spese, anche se l'incompetenza è rilevata d'ufficio o la controparte vi aderisce.
  • Il rilievo dell'incompetenza non viola l'art. 38 c.p.c. se il giudice consente alle parti di prendere posizione prima della decisione.
  • L'art. 32 d.lgs. 150/2011 non si applica alle opposizioni relative alla riscossione di sanzioni del codice della strada, perché è norma riferita a un diverso ambito di opposizione alle entrate patrimoniali degli enti pubblici.
  • In materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, la competenza territoriale dell'opposizione esecutiva si radica nel giudice di pace del luogo in cui è stata notificata la cartella o l'ingiunzione di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveGiudice di pace
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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