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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37730/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona con due motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita a persona convivente o al portiere e non al difensore (violazione dell'art. 161 cod. proc. pen.); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), in quanto la condotta sarebbe stata episodica, il coltello mostrato a distanza, senza tentativo di aggressione, senza abitualità e senza danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto aspecifica e manifestamente infondata la censura, confermando che la notificazione al difensore è risultata legittima ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. perché i carabinieri avevano accertato l'assenza dell'imputato dal domicilio dichiarato e l'inesistenza di riferimenti che lo collegassero a quell'indirizzo; la giurisprudenza di legittimità ammette l'esecuzione della notifica al difensore anche in caso di temporanea assenza o difficoltà di individuazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la mancata applicazione dell'art. 131-bis richiamando elementi decisivi contrari alla tenuità, quali minacce reiterate e ravvicinate con prospettazione di uccisione, uso di due coltelli (il secondo a serramanico), la permanenza sul luogo fino all'intervento della polizia e precedenti penali dell'imputato che indicano non occasionalità del comportamento. Conseguentemente la condanna per il reato di minaccia continuata (artt. 81, comma finale e 612 comma 2 cod. pen.) è stata confermata nella sostanza e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    Consente la notificazione presso il difensore quando la notifica al domicilio dichiarato risulti impossibile; l'impossibilità può essere integrata da temporanea assenza o non agevole individuazione senza esigenza di prova di irreperibilità

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione relativo alla nullità; la Corte ricorda che l'atto deve confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata e che i motivi meramente reiterativi o aspecifici sono inammissibili

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Rinvio alle censure sul motivo relativo alla non punibilità per particolare tenuità e ai vizi di motivazione segnalati; la Corte rileva che i motivi devono essere specifici e confrontare le ragioni della decisione impugnata

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicabilità richiede valutazione dei criteri indicati dall'art.133 e può essere esclusa se emerge non modesta gravità dell'offesa

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la valutazione della tenuità dell'offesa; ai fini dell'art.131-bis la Corte può indicare solo gli elementi ritenuti decisivi senza esaurire l'analisi di tutti i fattori

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Disciplina modalità alternative di notificazione; citata per distinguere i casi in cui è necessaria indagine di irreperibilità rispetto a quelli coperti dall'art.161

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e la possibile sanzione a favore della Cassa delle ammende

  • art. 81 comma finale cod. pen.

    Norma sul concorso di persone o circostanze aggravanti citata quale riferimento normativo collegato al reato contestato

  • art. 612 comma 2 cod. pen.

    Prevede il reato di minaccia continuata; la sentenza ha ritenuto integrata la fattispecie per le condotte descritte

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata; la mera reiterazione di argomentazioni già discusse in appello è normalmente inammissibile
  • La notificazione al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 è valida anche quando la notifica al domicilio dichiarato è impossibile per temporanea assenza o non agevole individuazione; non sempre è richiesta una prova di assoluta irreperibilità
  • Per l'applicazione dell'art.131-bis (tenuità) non è necessario che il giudice esamini tutti i criteri dell'art.133: è sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi; tuttavia la presenza di minacce reiterate, uso di armi, permanenza sul luogo e precedenti specifici sono fattori che ostano all'esclusione della punibilità per tenuità
  • In reati con uso o esibizione di coltelli e minacce ripetute la giurisprudenza tende a considerare la condotta di non modesta gravità, specialmente se accompagnata da prospettazioni di offese gravi o coinvolgimento di terzi
  • Chi intende impugnare per vizi di notifica deve documentare in modo circostanziato la violazione delle norme procedurali e motivare perché la alternativa adottata (per esempio la notifica al difensore) non fosse consentita

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