Cassazione Civile, Ordinanza n. 03966/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di avvisi di accertamento per il recupero di maggiori imposte relative agli anni 2006 e 2007. La contribuente aveva proposto ricorso avverso la cartella, poi rigettato in primo grado e in appello dalla commissione tributaria regionale. In cassazione ha dedotto tre censure: (1) nullità della cartella perché sottoscritta da un dirigente illegittimo, non assunto mediante concorso, in relazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale; (2) violazione di legge per carenza di motivazione della cartella sulle modalità di calcolo degli interessi richiesti; (3) nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR spiegato perché non accoglieva le tesi della contribuente. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la sentenza di appello conteneva una motivazione sufficiente e riconoscibile, avendo affrontato le questioni della notifica degli avvisi e della cartella, della sanatoria per proposizione del ricorso e della sufficienza della motivazione della cartella. Ha poi dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché introducevano questioni nuove non trattate nei gradi di merito, non specificamente dedotte con riferimento agli atti del giudizio precedente, e comunque non riferite alla decisione impugnata con la necessaria specificità del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per vizio di motivazione, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione esauriente e intellegibile. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi alla sottoscrizione della cartella da parte di un dirigente asseritamente illegittimo e alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, perché si trattava di questioni nuove o comunque non dedotte in modo specifico nei precedenti gradi di giudizio e non adeguatamente circoscritte nel ricorso per cassazione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione riconoscibile e idonea a far comprendere le ragioni del decisum; la nullità ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione integra nullità della sentenza solo se la decisione non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se in realtà veicola una censura sulla motivazione e non indica specificamente la norma e il vizio dedotto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente è deducibile come error in procedendo.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, con indicazione degli atti e delle deduzioni svolte nei gradi di merito.
art. 1335 c.c.
La comunicazione si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario; la CTR ha ritenuto ritualmente notificati gli avvisi di accertamento applicando tale principio.
artt. 18 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi del ricorso introduttivo; non sono ammissibili mutamenti della causa petendi nei successivi gradi di giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Corte cost. n. 37 del 2015
La ricorrente l'ha invocata per contestare la legittimità della sottoscrizione dell'atto da parte di un dirigente non assunto per concorso; la Corte ha però rilevato che la sopravvenuta illegittimità costituzionale non può incidere su capi non impugnati o su atti divenuti definitivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata già dedotta.
- Il ricorso per cassazione deve rivolgere una critica puntuale alla sentenza impugnata: un motivo che non si confronti con la ratio decidendi, o che non individui il capo di decisione censurato, è inammissibile.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante del tutto o meramente apparente; non basta la mera insoddisfazione della parte rispetto alla soluzione adottata.
- Nel processo tributario l'oggetto del giudizio resta delimitato dai motivi del ricorso introduttivo e non può essere ampliato in appello o in cassazione mediante nuove allegazioni diverse dalla causa petendi originaria.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non travolge automaticamente atti o capi di sentenza non impugnati, né questioni non devolute al giudice di legittimità.
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