Cassazione Penale, Sentenza n. 45664/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo sanzionatorio. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per la sola determinazione della pena e ha rideterminato la pena in mesi tre di arresto; per il resto la condanna è stata confermata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 442, comma 2 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale, pur confermando la condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen., ha applicato la riduzione della pena per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, come previsto per le contravvenzioni, determinando un errore nel trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
Norma sostanziale relativa alla contravvenzione per la quale è stata pronunciata la condanna; il provvedimento si riferisce a una condanna ai sensi di tale articolo.
art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che, nel rito abbreviato, la riduzione della pena per le contravvenzioni è della metà; la Corte territoriale ha applicato erroneamente una riduzione di un terzo, violando questa disposizione.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di emendare in sede di legittimità vizi del trattamento sanzionatorio e, quando possibile, annullare senza rinvio e rideterminare la pena, come compiuto nel caso di specie.
Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)
Giurisprudenza richiamata ad avvalorare la possibilità per la Cassazione di correggere direttamente errori nel calcolo della riduzione per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 620, lett. i).
Massime di principio
- Nel rito abbreviato la riduzione della pena per le contravvenzioni è pari alla metà (art. 442, comma 2 c.p.p.); l'applicazione di una riduzione diversa configura violazione di legge.
- Se l'errore riguarda soltanto il calcolo del trattamento sanzionatorio (e non la responsabilità o accertamenti di fatto), la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620, lett. i).
- Il difensore che impugna deve contestare espressamente l'errata applicazione delle norme sul calcolo della pena per ottenere correzione in sede di legittimità.
- La presenza di precedenti giurisprudenziali che autorizzano la correzione immediata facilita l'intervento della Cassazione senza rinvio al giudice di merito.
- In casi analoghi il pubblico ministero può chiedere l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio; la sentenza può restare confermata quanto alla colpevolezza pur venendo modificata nella pena.
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