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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7816/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna confermata in appello per più reati (capo A-B-C-D), deducendo: 1) estinzione per prescrizione del reato ex art. 495 c.p. commesso il 20.7.2010, non rilevata dalla corte d'appello; 2) vizio di motivazione e mancata considerazione della natura di straniero non italofono (discrasia sulla data di nascita) per il reato ex art. 495 c.p. del 11.3.2014, che potrebbe giustificare una incomprensione e dunque l'assenza del dolo; 3) estinzione per prescrizione anche del reato del 11.3.2014 in conseguenza del vincolo di continuazione con il reato del 20.7.2010.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato ex art. 495 c.p. commesso il 20.7.2010 è estinto per prescrizione (termine massimo, comprensivo di atti interruttivi e della sospensione prevista dall'art. 83 co.4 d.l. n.18/2020), antecedente alla sentenza di appello del 28.10.2021; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente a quel capo e la pena (sei mesi e dieci giorni) è eliminata. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile o infondato: il secondo motivo è rigettato perché i giudici di merito hanno correttamente accertato il dolo generico sulla base della discrasia nelle dichiarazioni (non si presta la Cassazione a riconsiderare valutazioni di merito), mentre il terzo motivo è manifestamente infondato in ragione dell'autonomia dei singoli capi non potendosi estendere ex officio la prescrizione agli altri reati per effetto della continuità; in conseguenza, il reato del 11.3.2014 resta valido (la prescrizione, se maturata, è sopravvenuta alla sentenza impugnata). Per la non completa soccombenza l'imputato non è condannato alle spese di questo grado.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma sostanziale relativa alla fattispecie contestata: la Corte ha ritenuto integrato il reato in relazione alle dichiarazioni discordanti sulle generalità, salvo che per il fatto del 20.7.2010 che è stato dichiarato prescritto.

  • artt. 157, 160, 161 c.p.

    artt. 157, 160, 161 codice penale

    Disposizioni sul calcolo della prescrizione: la Corte le ha applicate per determinare il termine massimo di prescrizione del reato commesso il 20.7.2010 e conclude che, considerati gli atti interruttivi e le sospensioni, la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di secondo grado.

  • art. 83 co. 4 d.l. n. 18/2020

    art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

    Causa di sospensione del decorso della prescrizione connessa alle misure emergenziali COVID: la sospensione di 64 giorni è stata considerata nella determinazione del termine prescrizionale.

  • art. 129 c.p.p.

    art. 129 codice di procedura penale

    Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità: la Corte ha rilevato che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la estinzione del reato per prescrizione e che la Cassazione può rilevarla d'ufficio se matura prima della sentenza impugnata.

  • art. 23 co. 8 d.l. 28/10/2020 n. 137

    art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Regola procedurale circa la trattazione orale in udienza pubblica: citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale e alla modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606 codice di procedura penale

    Individuazione dei motivi di ricorso in cassazione: la Corte ricorda che la deduzione di estinzione del reato per prescrizione è un motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b).

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata può essere rilevata in cassazione anche se dedotta con un unico motivo e la Corte di legittimità può annullare la sentenza per tale causa, applicando il principio dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.).
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate sia gli atti interruttivi che le eventuali cause di sospensione straordinarie (es. misure connesse all'emergenza COVID), che possono modificare il termine estintivo.
  • La Cassazione non è sede per la rinnovata valutazione del compendio probatorio: i profili che comportano una mera rivalutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili.
  • Per i reati commessi in continuazione i profili processuali e prescrizionali restano autonomi per ciascun capo: l'accoglimento del ricorso solo per uno dei reati non determina automaticamente l'estinzione o la riedeterminazione della pena per gli altri capi per i quali l'impugnazione è inammissibile o infondata.
  • Quanto all'elemento soggettivo dell'art. 495 c.p., la giurisprudenza consolidata (richiamata dalla Corte) individua il dolo nel dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà della falsità della dichiarazione; il dolo si realizza al momento della comunicazione al pubblico ufficiale.
  • La dichiarazione di proscioglimento per manifesta innocenza è riservata ai casi in cui dagli atti emerga in modo evidente l'innocenza; in presenza di dubbi o questioni di fatto la strada è l'annullamento o il rigetto, non il proscioglimento immediato.

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