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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33191/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di sei anni di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello, con sentenza del 21 gennaio 2026, aveva dichiarato inammissibili per rinuncia i motivi di appello, salvo quello relativo alle circostanze attenuanti generiche, e aveva confermato nel resto la decisione di primo grado, negando il riconoscimento delle attenuanti generiche. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte di appello avesse applicato una pena detentiva superiore a quella di primo grado; violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla reformatio in peius, poiché la Corte di appello aveva confermato la sentenza del Tribunale, compresa la pena detentiva. Ha inoltre ritenuto adeguata, coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici la motivazione con cui erano state negate le attenuanti generiche, trattandosi di valutazione non sindacabile in cassazione. Quanto alla determinazione della pena, ha osservato che la sentenza impugnata conteneva un apparato argomentativo conforme alla legge e che una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di dosimetria è necessaria soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media; non è invece sindacabile la scelta del giudice di merito, implicitamente fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., di applicare una pena media o prossima al minimo edittale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale disposizione sul concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato quale titolo del reato relativo alla fattispecie in materia di stupefacenti per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 62-bis c.p.

    La motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, se coerente, priva di vizi logici e conforme alle emergenze processuali, non è sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui alla norma costituiscono il fondamento della determinazione della pena; la scelta di una pena media o prossima al minimo edittale può essere ritenuta adeguatamente motivata anche senza una specifica analitica esposizione di ogni criterio.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius non è violato quando il giudice di appello conferma la pena detentiva già inflitta dal giudice di primo grado.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici o giuridici.
  • La determinazione della pena è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo edittale e la decisione sia sorretta da una motivazione conforme ai criteri legali.
  • Una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di dosimetria è richiesta soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; non è necessaria un'analitica illustrazione di ogni criterio quando la pena sia media o prossima al minimo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico

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