Sentenza n. 10778/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto n. 89 del 21 maggio 2024 di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027, nella parte in cui all’allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a. - avvertenze, parimenti impugnata), dispone che il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge “non prestati in costanza di rapporto di impiego”, vengano considerati quale servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (con un punteggio di 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg, fino a un massimo di punti 0,60), e, pertanto, discriminando questi ultimi rispetto al servizio prestato in costanza di nomina, considerato “vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica” (con un ben più consistente punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, ritenuto lesivo per la posizione delle parti ricorrenti, in quanto produttivo dell'effetto di non consentire la piena valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge “non prestati in costanza di rapporto di impiego”, maturati dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ai fini della migliore collocazione nell’aggiornata Terza Fascia A.T.A., per il profilo professionale e l’Ambito Territoriale di interesse;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 e relativo allegato A, nella parte in cui attribuisce al servizio militare o civile sostitutivo non prestato in costanza di rapporto di impiego un punteggio inferiore rispetto al medesimo servizio svolto in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati ATA)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la disciplina di valutazione dei titoli contenuta nel decreto ministeriale relativo alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027. Essi avevano prestato servizio militare obbligatorio o servizio civile sostitutivo dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso alle graduatorie, ma prima di ricevere una nomina scolastica. L'allegato A attribuiva a tale servizio, se non prestato in costanza di rapporto di impiego, il punteggio previsto per il servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, pari a 0,05 punti per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a 0,60 punti; attribuiva invece al servizio militare o assimilato svolto in costanza di nomina il più elevato punteggio di 0,50 punti per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a 6 punti per anno scolastico. Sono stati dedotti: eccesso di potere e violazione della normativa primaria, in particolare dell'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994; difetto di motivazione e carenza di istruttoria; erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010; illegittimità della decretazione ministeriale alla luce della giurisprudenza prevalente. Un ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso, determinando il sopravvenuto difetto di interesse nei suoi confronti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente al ricorrente che aveva rinunciato, ritenendo integrata la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso degli altri ricorrenti. Richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato e della stessa Sezione, il Collegio ha interpretato l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 in conformità all'art. 52 Cost., affermando che il servizio militare obbligatorio e i servizi a esso equiparati devono ricevere uguale valutazione nelle procedure selettive pubbliche, indipendentemente dal fatto che siano stati prestati in costanza di rapporto di impiego. Il comma 2 dell'art. 2050 non limita il principio generale del comma 1, ma lo specifica, includendo anche i servizi svolti durante un rapporto di lavoro. La differenziazione prevista dal decreto ministeriale è stata quindi ritenuta illegittima nella parte lesiva degli interessi dei ricorrenti. Il decreto è stato annullato in parte qua e l'Amministrazione è stata obbligata a riconoscere ai ricorrenti il punteggio superiore previsto per il servizio svolto in costanza di impiego, con efficacia per il triennio di vigenza delle graduatorie e per gli eventuali aggiornamenti effettuati in applicazione del decreto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali e dell'ambiguità normativa.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse anche da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso; la disposizione è stata applicata al ricorrente che aveva rinunciato.
art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994
È stato invocato dai ricorrenti quale parametro della disciplina primaria sulla valutazione del servizio ai fini delle graduatorie; la sentenza accoglie la censura attraverso l'interpretazione coordinata con l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 e l'art. 52 Cost.
art. 2050, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010
Letto unitariamente e conformemente all'art. 52 Cost., impone di attribuire al servizio militare di leva e ai servizi a esso equiparati uguale valore nelle procedure selettive pubbliche, senza distinguere secondo la prestazione in costanza o meno di rapporto di impiego.
art. 52, comma 2, Cost.
Il dovere di prestare il servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non può comportare la perdita dell'utilità della relativa attività ai fini concorsuali o selettivi.
Massime di principio
- Il servizio militare obbligatorio e i servizi sostitutivi a esso equiparati devono essere valutati con uguale valore nelle procedure selettive pubbliche, indipendentemente dal fatto che siano stati prestati in costanza di rapporto di impiego.
- L'art. 2050 d.lgs. 66/2010 deve essere interpretato unitariamente: la previsione relativa ai servizi prestati durante un rapporto di lavoro specifica il principio generale di valutabilità del servizio di leva e non ne limita l'applicazione ai soli casi di servizio svolto in costanza di impiego.
- Una disciplina amministrativa di valutazione dei titoli che attribuisca un punteggio deteriore al servizio militare o civile sostitutivo svolto prima della nomina, rispetto al medesimo servizio svolto in costanza di impiego, è illegittima se contrasta con l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 interpretato alla luce dell'art. 52 Cost.
- L'annullamento della disciplina illegittima può imporre all'Amministrazione il riconoscimento del punteggio superiore anche per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie e per gli aggiornamenti successivi effettuati in applicazione dell'atto annullato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →