Provvedimento AGCM I780 n. 28357 del 22/09/2020
MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione già irrogata a Mosole S.p.A. nell’ambito del procedimento I780. Con il provvedimento del 2015 l’AGCM aveva accertato una complessa e continuata intesa orizzontale tra sei società, diretta a coordinare il comportamento commerciale nella vendita di calcestruzzo nell’area geografica Venezia Mare, attribuendo a Mosole una sanzione di 368.836 euro. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5258/2020, che ha riconosciuto il ruolo marginale di Mosole e ordinato una riduzione del 50%, l’AGCM ha fissato la sanzione finale in 184.418 euro.
Ricalcolo della sanzione inflitta a Mosole S.p.A. per partecipazione a un’intesa orizzontale nel mercato del calcestruzzo nell’area Venezia Mare; sanzione ridotta da 368.836 a 184.418 euro in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.
Rideterminazione della sanzione a Mosole S.p.A. nel mercato del calcestruzzo in Veneto
Il provvedimento riguarda l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5258 del 27 agosto 2020, relativa alla sola quantificazione della sanzione irrogata a Mosole S.p.A. nell’ambito del procedimento I780. L’infrazione sostanziale era stata accertata dall’AGCM con il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015.
Parti e procedimento originario
Nel procedimento I780 l’AGCM aveva accertato una complessa e continuata intesa orizzontale tra General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A., Ilsa Pacifici Remo S.p.A., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Intermodale S.r.l. L’intesa aveva per oggetto il coordinamento del comportamento commerciale e di vendita del calcestruzzo nel mercato rilevante costituito dall’area geografica Venezia Mare.
Per Mosole, il provvedimento originario aveva individuato una durata dell’infrazione dal 17 giugno 2010 al 24 maggio 2013 e aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 368.836 euro.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso in appello proposto da Mosole, annullando il provvedimento del 2015 limitatamente alla quantificazione della sanzione. L’accertamento dell’infrazione non risulta invece modificato dal provvedimento in esame.
Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha ordinato all’Autorità di ridurre del 50% la sanzione, individuando tale criterio come puntuale, oggettivo e automaticamente applicabile. La decisione ha valorizzato diversi elementi riferiti a Mosole:
- il ruolo marginale della società nell’intesa;
- la posizione marginale di Mosole nel mercato;
- la cessazione della condotta illecita, al più tardi, il 31 dicembre 2012, quando la società aveva disdetto il contratto di consulenza con Intermodale;
- la situazione economica del settore;
- le condizioni economiche della società.
Rideterminazione dell’importo
In ottemperanza alla sentenza, l’AGCM ha applicato la riduzione del 50% alla sanzione originariamente stabilita. L’importo di 368.836 euro è stato pertanto ridotto a 184.418 euro.
Il provvedimento dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Mosole S.p.A. per la medesima infrazione già accertata con il provvedimento n. 25801/2015 sia quantificata in 184.418 euro. La decisione non riapre l’istruttoria né modifica l’accertamento dell’intesa, ma si limita alla rideterminazione dell’importo sanzionatorio in esecuzione del giudicato amministrativo.
Impugnazione
Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR del Lazio ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, entro 60 giorni dalla notificazione, fatti salvi i maggiori termini previsti dall’articolo 41, comma 5, del medesimo Codice. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
Punti principali
Infrazione originariamente accertata
Nel provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 l’AGCM aveva accertato che General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A., Ilsa Pacifici Remo S.p.A., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Intermodale S.r.l. avevano realizzato una complessa e continuata intesa orizzontale per coordinare il comportamento commerciale e di vendita del calcestruzzo nel mercato rilevante dell’area Venezia Mare.
Posizione e durata riferite a Mosole
Per Mosole l’AGCM aveva originariamente individuato la durata dell’infrazione dal 17 giugno 2010 al 24 maggio 2013. Il Consiglio di Stato ha tuttavia rilevato che la condotta doveva considerarsi cessata, al più tardi, il 31 dicembre 2012, data in cui Mosole aveva disdetto il contratto di consulenza con Intermodale.
Intervento del Consiglio di Stato
Con sentenza n. 5258 del 27 agosto 2020 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello di Mosole e annullato il provvedimento del 2015 limitatamente alla quantificazione della sanzione. Il giudice ha disposto una riduzione del 50%, valorizzando il ruolo marginale della società nell’intesa, la sua posizione marginale sul mercato, la cessazione anticipata della condotta e le condizioni economiche del settore e dell’impresa.
Rideterminazione della sanzione
L’AGCM ha applicato il criterio vincolante indicato dal Consiglio di Stato, riducendo del 50% la sanzione originaria di 368.836 euro. La sanzione finale a carico di Mosole S.p.A. è stata fissata in 184.418 euro.
Rimedi impugnatori
Il provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notificazione, fatti salvi i maggiori termini previsti dal Codice del processo amministrativo, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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