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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I836 n. 28380 del 13/10/2020

TARIFFE AUTOSCUOLE NELLA PROVINCIA DI COSENZA

AGCMI836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consorzio tra Autoscuole “Calabria 1” riunisce circa 40 autoscuole, pari al 40% degli operatori della provincia di Cosenza. Tra il 2017 e il 2020 ha deliberato, reso cogente e concretamente applicato un tariffario minimo per il conseguimento e il rinnovo delle patenti, nonché per i corsi CQC. L’AGCM ha qualificato la condotta come intesa orizzontale di fissazione dei prezzi per oggetto, in violazione dell’art. 2 L. 287/1990, e ha inflitto una sanzione di 10.059 euro, disponendo altresì l’astensione da condotte analoghe.

Il Consorzio tra Autoscuole “Calabria 1”, attivo nella provincia di Cosenza, ha fissato e applicato un tariffario minimo per i servizi di autoscuola; l’AGCM ha accertato un’intesa restrittiva ex art. 2 L. 287/1990, ordinato l’astensione futura e irrogato una sanzione di 10.059 euro.

Tariffe autoscuole nella provincia di Cosenza

Il provvedimento riguarda il Consorzio tra Autoscuole “Calabria 1” (CA1), associazione consortile costituita nel 1992 e composta da circa 40 autoscuole della provincia di Cosenza. L’AGCM ha concluso un procedimento istruttorio accertando che il Consorzio aveva deliberato, diffuso e applicato un tariffario minimo per i servizi di autoscuola.

Parti e origine del procedimento

CA1 svolgeva attività comuni a beneficio delle autoscuole consorziate, tra cui acquisti, assistenza tecnica e consulenza, gestione di servizi amministrativi e finanziari e gestione di aree attrezzate. In tale contesto, il Consorzio aveva adottato un listino denominato “Tariffe minime da praticare nelle autoscuole appartenenti al Consorzio Calabria 1 a partire dal 15/02/2018”.

L’istruttoria è stata avviata il 3 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990, per verificare la possibile violazione dell’art. 2 della stessa legge. Prima dell’avvio, gli Uffici avevano invitato il Consorzio, mediante moral suasion, a porre fine all’iniziativa, senza esito. Dopo l’apertura del procedimento, l’Autorità ha acquisito documenti presso CA1 e quattro autoscuole consorziate, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Il Consorzio ha presentato una memoria difensiva, ma non ha partecipato alle audizioni né ha depositato una memoria conclusiva successiva alla Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. Ha comunque effettuato l’accesso agli atti.

Mercato rilevante e dimensione geografica

L’ambito merceologico è stato individuato nei servizi professionali di autoscuola, comprendenti le prestazioni relative al conseguimento e al rinnovo delle diverse categorie di patente e ai corsi CQC.

L’ambito geografico è stato circoscritto alla provincia di Cosenza, in ragione della dimensione tendenzialmente locale della domanda e dell’offerta di servizi di autoscuola e dell’estensione territoriale del Consorzio. Le autoscuole aderenti a CA1 erano circa 40 su un totale di circa 100 operatori provinciali, rappresentando quindi approssimativamente il 40% del settore locale.

Condotta accertata

Il tariffario era stato approvato dall’Assemblea dei Soci del 6 giugno 2017, che aveva deliberato l’applicazione di un prezziario minimo per patenti, corsi CQC e rinnovi. La data di applicazione era stata successivamente fissata al 15 febbraio 2018.

Il listino prevedeva prezzi minimi dettagliati, tra cui:

  • patente AM: 250 euro;
  • patente A1: 350 euro;
  • patente B: 500 euro;
  • patente C1: 600 euro;
  • patente C: 800 euro;
  • patente D1: 600 euro;
  • patente D: 800 euro;
  • patente E, solo guida: 450 euro;
  • patente E con esame di teoria: 500 euro;
  • estensione da A a B: 300 euro;
  • estensione da B ad A: 250 euro;
  • CQC iniziale di 140 ore: 1.100 euro;
  • CQC parte speciale di 37,5 ore: 600 euro;
  • rinnovo della patente di guida: 100 euro;
  • rinnovo CQC: 250 euro.

Il tariffario chiariva che i prezzi non comprendevano la visita medica e i bollettini postali, rimasti a carico del cliente.

La documentazione acquisita ha dimostrato che il listino non costituiva una mera iniziativa teorica del Consorzio. L’Assemblea del 16 ottobre 2017 aveva deliberato che sarebbe stato “sicuramente rispettato in toto”; il Consiglio Direttivo, il 13 gennaio 2018, aveva espresso il proprio accordo sul prezziario minimo. Copie del tariffario, timbrate e firmate, sono state inoltre rinvenute presso le autoscuole consorziate, unitamente ai verbali delle riunioni del Consorzio.

Qualificazione ai sensi dell’art. 2 L. 287/1990

L’Autorità ha qualificato le autoscuole come imprese, poiché esercitano stabilmente e a titolo oneroso un’attività economica indipendente. CA1, quale consorzio composto da operatori indipendenti, è stato qualificato come associazione di imprese.

Le deliberazioni del Consorzio costituiscono pertanto deliberazioni di un’associazione di imprese e rientrano nella nozione di intesa prevista dall’art. 2, comma 1, L. 287/1990. La condotta è stata ricondotta all’art. 2, comma 2, lettera a), in quanto diretta a fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali.

L’Autorità ha ritenuto che la fissazione orizzontale dei prezzi tra operatori concorrenti costituisca una restrizione per oggetto, senza necessità di dimostrare ulteriori effetti anticoncorrenziali. La fissazione di prezzi minimi elimina o comprime la concorrenza sulla principale variabile economica del mercato e può produrre un’artificiale omogeneizzazione delle condizioni applicate alla clientela.

L’AGCM ha inoltre precisato che l’illiceità non dipende dal carattere formalmente vincolante delle indicazioni. Anche un tariffario meramente orientativo può influenzare il comportamento degli operatori; nel caso concreto, tuttavia, le deliberazioni assembleari, il contenuto del documento e il rinvenimento di copie firmate e timbrate presso le autoscuole hanno dimostrato la natura cogente e l’effettiva applicazione del listino.

Valutazione delle difese del Consorzio

CA1 sosteneva che non vi fosse un’intesa anticoncorrenziale, poiché il tariffario sarebbe stato riconducibile a un’attività individuale del Consorzio e le autoscuole avrebbero continuato a operare autonomamente e indipendentemente.

L’Autorità ha respinto tali argomentazioni. La stessa difesa confermava l’adozione del tariffario da parte del Consorzio e, secondo l’AGCM, non poteva escludere il coinvolgimento delle autoscuole consorziate. La presenza del documento presso le autoscuole, con timbro e firma, dimostrava che il tariffario era stato comunicato, conosciuto e applicato dagli aderenti.

L’autonomia organizzativa delle singole autoscuole non è stata ritenuta incompatibile con la partecipazione a un’intesa sui prezzi: proprio la concertazione della variabile prezzo aveva inciso sulla loro indipendenza concorrenziale.

Gravità e durata dell’infrazione

La condotta è stata considerata particolarmente grave perché consisteva in una fissazione orizzontale dei prezzi per servizi forniti da operatori concorrenti. Ha inoltre rilevato la mancata collaborazione del Consorzio nell’ambito della moral suasion, nonostante la consapevolezza della problematica concorrenziale.

La gravità è stata ulteriormente valutata alla luce della rappresentatività del Consorzio, pari a circa il 40% degli operatori della provincia di Cosenza, e della possibile funzione di riferimento del tariffario anche per le autoscuole non consorziate.

L’intesa è stata ritenuta pienamente attuata, poiché il tariffario è stato rinvenuto presso le autoscuole aderenti in forma timbrata e firmata. Il dies a quo è stato fissato al 6 giugno 2017, data della deliberazione assembleare, anche se l’applicazione formale dei prezzi era prevista dal 15 febbraio 2018. Al 13 ottobre 2020 il tariffario non risultava abrogato ed era quindi considerato ancora in vigore. La durata complessiva è stata quantificata in 3,353 anni.

Quantificazione della sanzione

La sanzione è stata determinata ai sensi dell’art. 15, comma 1, L. 287/1990, dell’art. 11 L. 689/1981, richiamato dall’art. 31 L. 287/1990, e delle Linee Guida AGCM del 22 ottobre 2014.

Poiché l’infrazione era stata commessa da un’associazione di imprese, il valore di riferimento è stato individuato nei contributi associativi versati dalle autoscuole consorziate. Per l’anno 2019 tale valore ammontava a 10.000 euro.

L’Autorità ha applicato una percentuale di gravità del 30%, considerando:

  • la natura particolarmente grave della fissazione orizzontale dei prezzi;
  • la rappresentatività del Consorzio, pari a circa il 40% degli operatori locali;
  • la consapevolezza dell’infrazione, anche alla luce della moral suasion;
  • l’attuazione concreta del tariffario;
  • la capacità del listino di orientare anche gli operatori non consorziati.

Moltiplicando il valore di riferimento per la percentuale di gravità e per la durata di 3,353 anni, l’importo della sanzione è stato determinato in 10.059 euro. Non sono state riconosciute circostanze aggravanti o attenuanti.

Il limite massimo edittale, pari al 10% del fatturato totale del Consorzio nell’esercizio 2019, ammontava a 11.564 euro; l’importo calcolato non lo superava e non è stato quindi necessario procedere a una riduzione.

Decisione e obblighi conseguenti

L’AGCM ha deliberato che CA1 ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 2 L. 287/1990, consistente nella fissazione di un tariffario minimo per i servizi di autoscuola nella provincia di Cosenza.

Il Consorzio è stato diffidato dall’adottare in futuro comportamenti analoghi ed è stato sanzionato per 10.059 euro. Il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il provvedimento è soggetto ai rimedi giurisdizionali indicati dall’Autorità, tra cui il ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

Punti principali

Parte e procedimento

L’istruttoria è stata avviata il 3 dicembre 2019 nei confronti del Consorzio tra Autoscuole “Calabria 1”, dopo una segnalazione e il fallimento di una precedente attività di moral suasion. L’Autorità ha acquisito documentazione presso il Consorzio e quattro autoscuole consorziate, anche con l’ausilio della Guardia di Finanza.

Tariffario minimo

Il tariffario, deliberato dall’Assemblea dei Soci il 6 giugno 2017 e applicabile dal 15 febbraio 2018, fissava prezzi minimi analitici per le diverse categorie di patente, per le estensioni, per i corsi CQC e per i rinnovi. L’Assemblea del 16 ottobre 2017 aveva stabilito che il tariffario sarebbe stato rispettato integralmente.

Qualificazione giuridica

Le autoscuole sono imprese ai fini antitrust e il Consorzio costituisce un’associazione di imprese. Le sue deliberazioni rientrano nella nozione di intesa di cui all’art. 2, comma 1, L. 287/1990. La fissazione orizzontale dei prezzi integra una restrizione per oggetto ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), della medesima legge.

Mercato e portata dell’intesa

Il mercato interessato è quello locale dei servizi professionali di autoscuola per il conseguimento e il rinnovo delle patenti e dei titoli CQC nella provincia di Cosenza. Le autoscuole consorziate rappresentavano circa il 40% degli operatori provinciali; il tariffario poteva inoltre orientare anche il comportamento dei concorrenti non aderenti.

Durata, attuazione e sanzione

L’infrazione è stata considerata decorrente dal 6 giugno 2017 e ancora in corso al 13 ottobre 2020, per una durata di 3,353 anni. Il tariffario è stato rinvenuto timbrato e firmato presso autoscuole consorziate, comprovandone l’attuazione. La sanzione è stata calcolata considerando 10.000 euro di contributi associativi 2019, una percentuale di gravità del 30% e la durata dell’infrazione, per un importo finale di 10.059 euro.

Come è indicizzato

Materieintese restrittivefissazione dei prezzimercato rilevantesanzioni antitrust

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