Provvedimento AGCM I780 n. 28356 del 22/09/2020
MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione inflitta a General Beton Triveneta S.p.A. nell’ambito del procedimento I780. Con il provvedimento del 2015, l’AGCM aveva accertato una complessa e continuata intesa orizzontale tra sei imprese, avente a oggetto il coordinamento dei comportamenti commerciali di vendita del calcestruzzo nell’area geografica Venezia Mare; per GBT l’infrazione era durata dal 17 giugno 2010 al 20 giugno 2013. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2020, l’AGCM ha ridotto del 15% la sanzione originaria di 487.114 euro, fissandola in 414.047 euro.
Mercato del calcestruzzo nell’area Venezia Mare: rideterminazione della sanzione a General Beton Triveneta S.p.A. per partecipazione a un’intesa orizzontale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato.
Rideterminazione della sanzione nel procedimento I780 – Mercato del calcestruzzo in Veneto
Il provvedimento riguarda la sola rideterminazione della sanzione applicata a General Beton Triveneta S.p.A. (GBT) nell’ambito del procedimento I780, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5257 del 27 agosto 2020. L’illecito antitrust era già stato accertato con il provvedimento AGCM n. 25801 del 22 dicembre 2015; l’intervento del 2020 incide esclusivamente sull’importo della sanzione.
Parti e mercato interessato
Nel procedimento originario erano coinvolte General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A., Ilsa Pacifici Remo S.p.A., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Intermodale S.r.l. Il mercato rilevante era costituito dalla vendita di calcestruzzo nell’area geografica Venezia Mare.
Condotta e qualificazione giuridica
L’AGCM aveva accertato l’esistenza di una complessa e continuata intesa orizzontale avente per oggetto il coordinamento dei comportamenti commerciali di vendita del calcestruzzo tra le imprese partecipanti. Il testo del provvedimento di rideterminazione richiama l’accertamento già compiuto nel 2015, senza riaprire la valutazione della condotta né modificare la qualificazione dell’infrazione.
Per General Beton Triveneta S.p.A. la durata dell’infrazione era stata accertata dal 17 giugno 2010 al 20 giugno 2013. Il provvedimento non indica ulteriori periodi o articolazioni della condotta.
Sanzione originaria e giudizio amministrativo
Per la violazione accertata, l’AGCM aveva irrogato a GBT una sanzione amministrativa pecuniaria di 487.114 euro, determinata tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione.
GBT ha impugnato il provvedimento. Con sentenza n. 5257 del 27 agosto 2020, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha annullato il provvedimento n. 25801/2015 limitatamente alla quantificazione della sanzione. Il giudice amministrativo ha disposto che l’Autorità procedesse alla riduzione del 15% della sanzione irrogata.
Criterio di riduzione e principio di proporzionalità
La sentenza richiamata ha fondato la riduzione sul principio di proporzionalità, ritenuto applicabile anche alle sanzioni amministrative punitive, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 112/2019. Il Consiglio di Stato ha inoltre considerato la situazione economica complessiva del settore e le condizioni economiche di GBT, anche in relazione al paragrafo 34 delle Linee guida AGCM del 22 ottobre 2014 sulla quantificazione delle sanzioni.
L’Autorità ha rilevato che la percentuale di riduzione individuata dal Consiglio di Stato era puntuale, oggettiva e automatica, senza lasciare margini di discrezionalità nell’esecuzione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
Rideterminazione dell’importo
In ottemperanza alla sentenza, l’AGCM ha applicato alla sanzione originaria di 487.114 euro una riduzione del 15%. L’importo finale della sanzione amministrativa pecuniaria a carico di General Beton Triveneta S.p.A. è stato quindi fissato in 414.047 euro.
Il provvedimento non modifica l’accertamento dell’intesa, la durata dell’infrazione o le altre statuizioni contenute nel provvedimento del 2015; interviene esclusivamente sull’importo della sanzione relativa a GBT.
Impugnazioni
Avverso il provvedimento è previsto il ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, entro 60 giorni dalla notificazione, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del medesimo Codice. È inoltre possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
Punti principali
Infrazione originariamente accertata
Il provvedimento AGCM n. 25801 del 22 dicembre 2015 aveva accertato una complessa e continuata intesa orizzontale tra General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A., Ilsa Pacifici Remo S.p.A., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Intermodale S.r.l., diretta a coordinare il comportamento commerciale di vendita del calcestruzzo nell’area geografica Venezia Mare.
Durata e sanzione iniziale di GBT
Per General Beton Triveneta S.p.A. la durata dell’infrazione era stata individuata dal 17 giugno 2010 al 20 giugno 2013. La sanzione originariamente irrogata ammontava a 487.114 euro.
Intervento del Consiglio di Stato
Con sentenza n. 5257 del 27 agosto 2020, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento del 2015 limitatamente alla quantificazione della sanzione e ha disposto una riduzione del 15%, alla luce del principio di proporzionalità e della valutazione della situazione economica del settore e dell’impresa.
Rideterminazione della sanzione
L’AGCM ha applicato automaticamente la riduzione del 15% indicata dal giudice amministrativo, rideterminando la sanzione a carico di General Beton Triveneta S.p.A. in 414.047 euro.
Mezzi di impugnazione
Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notificazione, fatti salvi i maggiori termini previsti dal Codice del processo amministrativo, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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