Sentenza n. 4659/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 24 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha chiesto inoltre la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso deduceva, in sostanza, il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, e che l'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 prevede il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa per l'adozione del provvedimento di riconoscimento. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il silenzio era illegittimo. Il Ministero è stato ordinato a provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione deve esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nell'altro Stato membro, considerando l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e valutando, ove necessario, misure compensative proporzionate. L'Amministrazione deve inoltre verificare se le qualifiche e l'esperienza professionale acquisite nello Stato d'origine o nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l'accesso all'attività. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di disciplinare le conseguenze dell'eventuale perdurante inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 206/2007
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e recepisce la direttiva 2005/36/CE.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, indicato come Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate nella valutazione dell'equipollenza della formazione conseguita all'estero.
direttiva 2005/36/CE
Richiede una valutazione sostanziale della formazione e delle competenze acquisite nello Stato membro d'origine, anche attraverso il confronto con i requisiti nazionali.
direttiva 2013/55/UE
Ha modificato la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita dal d.lgs. 15/2016.
art. 117 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la tutela contro il silenzio-inadempimento e per la fissazione del termine di adempimento.
Massime di principio
- Quando l'autorità competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa, il silenzio serbato integra silenzio-inadempimento e può essere fatto valere con l'azione prevista dall'art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio contro il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, anche superiore a quello ordinario, quando la complessità della materia e l'elevato numero di istanze rendano necessario un termine più ampio per una trattazione effettiva della posizione individuale.
- La valutazione di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- Quando sussistono differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'autorità competente deve valutare l'equipollenza e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda.
- Nel riconoscimento di qualifiche professionali estere, l'autorità competente deve verificare se il diploma, le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato d'origine o nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l'accesso all'attività professionale.
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