Ordinanza n. 1449/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento di rigetto del 10 dicembre 2024, adottato dal Comune di Scanzorosciate (BG), avente a oggetto il diniego finale sull’istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del D. Lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (SRB), sull’area situata in Via Sporla s.n.c.; - del provvedimento del 13 novembre 2024, adottato dal Comune di Scanzorosciate, avente a oggetto la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; - del secondo parere contrario espresso dalla Commissione Paesaggio del Comune di Scanzorosciate in data 5 novembre 2024, non conosciuto; - del primo parere contrario espresso dalla Commissione Paesaggio del Comune di Scanzorosciate in data 7 giugno 2024, non conosciuto; - del provvedimento del 18 giugno 2024, adottato dal Comune di Scanzorosciate, avente a oggetto richiesta di integrazione documentale; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, inerente, collegato o conseguente, anche non conosciuto; - nonché, se e in quanto occorrer possa, della D.G.R. Lombardia del 8 novembre 2002, n. VII/11045, recante “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, prevista dall’art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvati con D.C.R. 6 marzo 2001, n. 43749; - della D.G.R. Lombardia del 22 dicembre 2011, n. IX/2727, recante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”; - del Piano Territoriale Paesistico Regionale, per come integrato dal Piano Territoriale Regionale, nonché delle relative norme tecniche di attuazione, ed in particolare, degli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 delle N.T.A. del P.T.R. della Lombardia, in tutte le parti in cui, con specifico riferimento agli impianti di telefonia mobile, prevedano la necessità di assoggettare alla verifica di impatto paesistico anche le installazioni ricadenti in aree non specificamente sottoposte a vincolo paesaggistico; - nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 259 del 2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. relativa all'installazione di una SRB per rete di telefonia mobile presso il Comune di Scanzorosciate (BG) sull’area situata in Via Sporla s.n.c. e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all’installazione ed esercizio del medesimo impianto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego finale del Comune di Scanzorosciate sull'istanza di autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, unitamente agli atti presupposti e agli atti regionali richiamati; domanda di accertamento del silenzio-assenso
Esito
La controversia
L'operatore di telefonia mobile ha impugnato il diniego finale del Comune di Scanzorosciate relativo all'autorizzazione prevista dagli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base in Via Sporla, nonché la comunicazione dei motivi ostativi, i pareri contrari della Commissione Paesaggio, la richiesta di integrazione documentale e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Sono stati inoltre contestati, ove occorrente, atti regionali generali in materia paesaggistica e le norme tecniche del Piano Territoriale Paesistico/Regionale nella parte relativa alla verifica di impatto paesistico per gli impianti di telefonia mobile. È stata proposta anche domanda di accertamento del silenzio-assenso asseritamente formatosi sull'istanza autorizzatoria e del conseguente diritto all'installazione e all'esercizio dell'impianto. Il Comune resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lombardia, sede di Milano, sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza della sede staccata di Brescia, poiché l'atto principale era stato adottato dal Comune di Scanzorosciate, situato nella provincia di Bergamo, ricompresa nella relativa circoscrizione. Ha inoltre sostenuto l'irrilevanza, ai fini della competenza, dell'impugnazione contestuale degli atti regionali generali, non direttamente presupposti dal diniego e non specificamente censurati.
La decisione
Il TAR ha accolto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune. Ha rilevato che l'atto impugnato in via principale è il diniego adottato dal Comune di Scanzorosciate, amministrazione avente sede nella provincia di Bergamo, ricompresa nella circoscrizione territoriale della sede staccata di Brescia del TAR Lombardia. Il Collegio non ha deciso il merito delle censure relative all'autorizzazione della stazione radio base, alla materia paesaggistica o alla formazione del silenzio-assenso. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Lombardia per le conseguenti determinazioni sull'eccezione di incompetenza territoriale.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
Richiamato quale base normativa dell'istanza di autorizzazione per l'installazione della stazione radio base e della domanda di accertamento del silenzio-assenso; il merito della sua applicazione non è stato deciso.
art. 49 d.lgs. n. 259/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa dell'istanza autorizzatoria; il merito della sua applicazione non è stato deciso.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi impugnata; la relativa legittimità non è stata esaminata.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Consente, in presenza di una questione di competenza territoriale, la trasmissione degli atti al Presidente del tribunale per le conseguenti determinazioni; tale meccanismo è stato applicato dal Collegio.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale del TAR, quando l'atto impugnato in via principale è adottato da un'amministrazione locale, assume rilievo la sede dell'amministrazione e la relativa circoscrizione territoriale della sede giudiziaria competente.
- La contestuale impugnazione di atti regionali generali non determina necessariamente la competenza della sede centrale del TAR quando tali atti non costituiscano un diretto presupposto dell'atto principale impugnato e non siano oggetto di specifiche censure.
- Quando il Collegio ritiene fondata un'eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per le conseguenti determinazioni, senza esaminare il merito della controversia.
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