Sentenza n. 268/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di -OMISSIS-, in relazione all'istanza/diffida formulata con nota-pec del 1° ottobre 2024, con cui i ricorrenti hanno chiesto al Comune di -OMISSIS- di avviare il procedimento volto alla legittima acquisizione delle aree di loro proprietà (Catasto Terreni al Foglio 62, particelle nn.-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, adottando un provvedimento di acquisizione sanante al patrimonio indisponibile del Civico Ente, con la contestuale liquidazione delle poste economiche previste dalla stessa norma, unitamente agli atti amministrativi conseguenti, o, in subordine, di disporne la restituzione, con la riduzione in pristino e il ristoro per il periodo di illegittima occupazione, per la conseguente condanna del Comune di -OMISSIS-, a pronunciarsi sulla medesima istanza e, per il caso di persistente inadempimento, e per la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza-diffida volta all’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con richiesta subordinata di restituzione e riduzione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto di essere comproprietari, per successione, di terreni occupati negli anni Sessanta dal Comune per la realizzazione di strade e impianti di illuminazione pubblica, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e senza formale cessione delle aree. Dopo precedenti istanze del 2020 e del 2021, rimaste senza definizione, hanno presentato il 1° ottobre 2024 un’istanza-diffida affinché il Comune avviasse il procedimento di acquisizione sanante previsto dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, liquidando le poste economiche dovute, ovvero disponesse la restituzione dei terreni con riduzione in pristino e ristoro dell’occupazione illegittima. Hanno impugnato il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e dell’art. 2 d.P.R. n. 327/2001, nonché eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una nota con cui ha espresso il proprio diniego sull’istanza.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., poiché la controversia riguardava un’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, riconducibile all’esercizio di pubblici poteri in materia espropriativa. Ha rilevato che il ricorso avverso il silenzio, ritualmente proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., è divenuto improcedibile perché, nelle more, il Comune ha adottato un provvedimento espresso sull’istanza. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento sopravvenuto non ha soddisfatto la pretesa sostanziale dei ricorrenti, ma ha respinto la richiesta di acquisizione sanante. In tale situazione permane astrattamente la possibilità di contestare il diniego con motivi aggiunti, ma, non essendo stato impugnato, è venuto meno l’interesse alla decisione sul mero silenzio. Le spese sono state poste a carico del Comune, poiché il riscontro è intervenuto oltre il termine assegnato e dopo la notificazione e il deposito del ricorso, e sono state liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste per la controversia relativa all’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in quanto riconducibile all’esercizio di un pubblico potere in materia espropriativa.
art. 31 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 117 c.p.a., il fondamento processuale dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio perde di utilità quando l’amministrazione adotta nelle more un provvedimento espresso non impugnato con motivi aggiunti.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato applicato il dimezzamento dei termini processuali previsto per il giudizio in materia di silenzio della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la proposizione, una situazione nuova rende certa e definitiva l’inutilità della decisione richiesta.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza amministrativa di acquisizione sanante delle aree occupate per la realizzazione di opere pubbliche.
art. 2 l. n. 241/1990
È invocato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 26 c.p.a.
In collegamento con il principio di soccombenza, fonda la regolazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione nelle more di un provvedimento espresso sull’istanza determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., se il provvedimento non viene impugnato con motivi aggiunti.
- La cessazione della materia del contendere richiede che il provvedimento sopravvenuto soddisfi pienamente e irretrattabilmente la pretesa sostanziale del ricorrente; il mero riscontro espresso, se negativo, non integra tale presupposto.
- Le controversie relative a un’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., in quanto attinenti a un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità.
- Anche quando il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per l’adozione tardiva di un provvedimento espresso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione se il riscontro è intervenuto dopo la scadenza del termine per provvedere e dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →