Cassazione Penale, Sentenza n. 44544/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Geraci impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna per false dichiarazioni sostitutive di certificazione (anni 2012) relative al reddito proprio e del nucleo familiare nei capi a), b) e c), riconoscendo la continuazione e applicando l'aumento per recidiva; per il capo d) era stata dichiarata la prescrizione. Il ricorso denunciava: (1) assenza del dolo, essendosi trattato di errore o negligenza; (2) prescrizione intervenuta per i reati a), b) e c) e vizio di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e scorretto riconoscimento della recidiva; (3) carenza di motivazione sul punto della consapevolezza della situazione reddituale dell'imputato. Il ricorrente ha prodotto memoria difensiva e documentazione sul patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla carenza motivazionale rispetto all'elemento soggettivo (dolo). Ha confermato che i reati non sono prescritti alla data della sentenza impugnata (la contestata recidiva infraquinquennale allunga il termine massimo di prescrizione fino a nove anni, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., e vanno aggiunti i periodi di sospensione computati). Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, perché il giudice di merito non ha compiutamente e rigorosamente motivato la presenza del dolo richiesto per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla conoscenza dei redditi. Il motivo relativo alla recidiva è stato assorbito. In sintesi: cassazione con rinvio per un nuovo esame focalizzato sull'elemento soggettivo.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma che sanziona le false dichiarazioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato; la sua applicazione richiede la prova del dolo (o del dolo eventuale).
art. 161, comma 2, codice penale
Stabilisce che la recidiva può incidere sul termine massimo di prescrizione; la Corte ha richiamato tale disposizione per affermare che, contestata la recidiva infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione dei reati aumenta fino a nove anni.
art. 99 codice penale
Norma sulla recidiva; la sua contestazione ha inciso sulla determinazione del termine di prescrizione.
art. 81 codice penale
Richiamata in relazione al riconoscimento della continuazione tra più condotte.
Giurisprudenza (Sez.4, n. 7192 del 11/01/2018; Sez.4, n. 4623 del 15/12/2017)
Principi consolidati secondo cui le false indicazioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato richiedono prova rigorosa del dolo; l'errore o la mancanza di controllo possono configurare colpa e non dolo, salvo prova di dolo eventuale.
Massime di principio
- Per i reati di false dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato (art. 95 DPR 115/2002) non è sufficiente la sola divergenza oggettiva tra quanto dichiarato e la realtà: è necessario provare il dolo (consapevolezza della falsità).
- Errori, omissioni o leggerezze nella compilazione possono essere qualificati come condotte colpose; il giudice deve valutare se la condotta è da ascrivere a mera negligenza o a dolo, con motivazione rigorosa.
- La presenza di redditi effettivamente nei limiti del beneficio può essere elemento indiziario a favore della tesi colposa, ma non esclude automaticamente il reato se il dolo è provato; viceversa non assicura di per sé l'assenza del dolo.
- Quando è contestata la recidiva infraquinquennale (art. 99 c.p.), va considerato l'effetto sul termine di prescrizione (art. 161 c.p.), incluse eventuali sospensioni; una corretta valutazione della prescrizione richiede il computo di tali allungamenti.
- Se il giudice di merito non approfondisce la prova del dolo con motivazione specifica e rigorosa, la sentenza può essere annullata dalla Cassazione e disposta la rinnovazione del giudizio.
- In casi analoghi, difesa prudente: documentare con prove la buona fede, assenza di conoscenza delle cifre, modalità di compilazione, e indicare elementi che possano giustificare errori involontari; contestualmente verificare e contestare il calcolo dei termini di prescrizione e l'eventuale applicazione della recidiva.
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