Sentenza n. 267/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione della revoca del nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e l'eccesso di potere. Ha sostenuto che il termine per presentare osservazioni, scadente in un giorno festivo, dovesse prorogarsi al primo giorno feriale successivo e che la documentazione richiesta fosse stata trasmessa tramite PEC alle ore 22:56:28 dell'ultimo giorno utile. Secondo il ricorrente, la revoca, notificata dall'amministrazione alle ore 07:59:16 del giorno successivo, sarebbe stata adottata senza esaminare tale documentazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 286/1998, il difetto e l'insufficienza dell'istruttoria e l'eccesso di potere, lamentando che l'amministrazione non avesse adottato un provvedimento di autotutela dopo la produzione del certificato di idoneità all'uso abitativo e della cessione del fabbricato. L'amministrazione ha riferito di avere successivamente notificato un nuovo preavviso di revoca, indicando la documentazione mancante e assegnando un nuovo termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e documenti tramite il portale dedicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la notifica di un nuovo preavviso di revoca, con indicazione della documentazione ritenuta carente e concessione di un nuovo termine di dieci giorni per produrre osservazioni e documenti, costituisse una sopravvenienza idonea a far venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione della precedente revoca. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, al difetto di motivazione, all'istruttoria e alla violazione del d.lgs. n. 286/1998. Le spese sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente con riferimento al termine per presentare osservazioni e documenti dopo il preavviso di revoca; il giudice non ha deciso nel merito la relativa censura.
art. 7 d.lgs. 286/1998
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla contestata istruttoria e alla mancata adozione di un provvedimento in autotutela; il giudice non ha esaminato nel merito la censura.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della notifica di un nuovo preavviso di revoca con assegnazione di un nuovo termine partecipativo.
art. 57 c.p.a.
Le spese della fase di giudizio sono state compensate.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione o notificazione di un nuovo preavviso procedimentale, che riapra il contraddittorio e consenta all'interessato di produrre osservazioni e documenti sul medesimo procedimento, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto precedente e quindi l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può definire il giudizio senza esaminare nel merito le censure dedotte contro l'atto originariamente impugnato.
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