Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22998/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che, su accordo delle parti, gli ha applicato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, con sospensione condizionale, per i reati di detenzione illecita di stupefacenti, detenzione di arma/oggetto atto ad offendere e porto di oggetto atto ad offendere. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per omesso accertamento dell'espressione della volontà dell'imputato, richiamando gli artt. 448, comma 2, e 426, comma 1, lett. d), c.p.p. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 in relazione alla confisca della somma di denaro sequestrata, ritenuta sproporzionata rispetto al reddito dichiarato dell'imputato, sostenendo che la confisca non fosse consentita o comunque fosse illegittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di patteggiamento successiva alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione fosse consentito solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., limiti non ricorrenti nel primo motivo. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la confisca del denaro non era stata disposta come confisca diretta del prezzo/profitto del reato di mera detenzione di stupefacenti, ma come confisca allargata per sproporzione, ai sensi dell'art. 240-bis c.p. richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, in presenza della mancata giustificazione della provenienza lecita delle somme. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del fatto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in lieve entità, per cui è stata applicata la pena concordata.

  • art. 697 c.p.

    reato contestato in concorso con gli altri capi, in materia di armi/oggetti atti ad offendere.

  • art. 707 c.p.

    reato contestato in concorso con gli altri capi, relativo al porto di oggetti atti ad offendere.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    base normativa dei motivi di ricorso dedotti, per violazione di legge ed omesso/viziato esame della motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    nei procedimenti definiti con patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma.

  • art. 426, comma 1, lett. d), c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente in relazione all'accertamento della volontà dell'imputato, ma ritenuta non utile a superare i limiti del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    consente il rinvio alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p. per i beni o il denaro di cui non sia giustificata la lecita provenienza o la proporzione rispetto ai redditi.

  • art. 240-bis c.p.

    base della confisca allargata applicata al denaro sequestrato, in quanto ritenuto sproporzionato rispetto al reddito dell'imputato.

  • art. 240 c.p.

    la Corte esclude la sua applicabilità alla confisca del denaro nel caso di mera detenzione di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento deciso dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze estranee a tale catalogo sono inammissibili.
  • La confisca del denaro non può essere giustificata come confisca diretta del profitto o prezzo del reato quando il titolo di condanna riguarda la sola detenzione di stupefacenti; in tale ipotesi manca il necessario nesso di pertinenzialità tra denaro e reato.
  • È tuttavia legittima la confisca allargata ex art. 240-bis c.p., richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, quando il condannato non sappia giustificare la lecita provenienza delle somme o la loro proporzione rispetto a fonti lecite di reddito.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la censura deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica generica o non mirata alla motivazione effettivamente adottata non è scrutinabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccioDetenzione di armi
RamiProcesso penaleStupefacentiArmi
IstitutiConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.