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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9376/2020 del 21/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, con domanda depositata l’8 maggio 2015 alla Corte d’appello di Lecce, l’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo iniziato davanti alla Corte d’appello di Bari il 16 aprile 2002 e definito con sentenza depositata il 24 dicembre 2013. Il consigliere designato aveva accolto la domanda e disposto il pagamento di Euro 3.750,00. Il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione, deducendo l’inefficacia del decreto perché notificato oltre il termine previsto dalla legge. Il beneficiario aveva sostenuto che il termine dovesse decorrere dalla decisione del 14 luglio 2016 sull’istanza di correzione di errore materiale. La Corte d’appello di Lecce, con decreto del 26 gennaio 2017, accolse l’opposizione, facendo decorrere il termine dal deposito del provvedimento di accoglimento dell’equa riparazione. In cassazione il beneficiario ha formulato tre motivi: (1) violazione dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, perché il Ministero non avrebbe notificato tempestivamente il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell’udienza; (2) violazione dell’art. 5 della stessa legge, contestando la decorrenza del termine per l’opposizione dal deposito del decreto originario anziché dalla decisione sull’istanza di correzione; (3) violazione dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 644 c.p.c., sostenendo che, anche in caso di inefficacia del decreto per tardiva opposizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare nel merito il diritto all’indennizzo, trattandosi di procedimento monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: nel procedimento camerale per equa riparazione il termine assegnato per notificare ricorso e decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio; inoltre, la costituzione del beneficiario nel giudizio di opposizione sana ogni eventuale vizio della notifica. Anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La tardiva notifica del decreto di accoglimento determina, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 89 del 2001, l’inefficacia del decreto e l’improponibilità della domanda indennitaria; diversamente dal procedimento monitorio ordinario, non è possibile proseguire per ottenere una decisione di merito, in ragione dell’effetto previsto dalla norma. L’istanza di correzione di errore materiale non sposta il termine: il potere di correzione deve considerarsi assorbito nel potere decisorio esercitabile nel giudizio di opposizione, nel quale il beneficiario avrebbe dovuto chiedere la correzione. Sono state poste a carico della parte soccombente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato, poiché dagli atti risultava che il processo ne era esente.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, comporta l’inefficacia dello stesso e l’improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2.

    La tardiva notificazione del decreto di accoglimento produce l’inefficacia del decreto e l’improponibilità della domanda indennitaria; perciò non si procede all’esame di merito della domanda secondo il regime del procedimento monitorio ordinario.

  • art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Nel caso, poi, di mancata comparizione di entrambe le parti, non potrà che adottarsi lo strumento di cui all’art. 181 c.p.c., previsto nell’ordinamento processualcivilistico con riferimento all’ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo al procedimenti camerale di equa riparazione ma è, anzi, imposto dalla identità di ratio, vertendosi in materia di diritti soggettivi.

    Nel procedimento camerale di equa riparazione, la disciplina processuale non attribuisce perentorietà al termine per la notifica assegnato nel decreto di comparizione. La costituzione della controparte sana l’eventuale vizio di notifica; in mancanza di costituzione e con comparizione del solo ricorrente, il giudice deve fissare un nuovo termine per la notificazione.

  • art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, comporta l’inefficacia dello stesso e l’improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2.

    Il decreto di accoglimento emesso ai sensi di questa disposizione deve essere notificato nei termini previsti; la notificazione tardiva determina gli effetti stabiliti dall’art. 5, comma 2, della legge.

  • art. 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Ha affermato questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza del 12/03/2014 n. 5700, che nei procedimenti camerali per il conseguimento dell’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, la L. n. 89 del 2001, art. 3, ratione temporis applicabile, contempla solo un termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa dell’Amministrazione, mentre l’art. 4 prevede la decadenza dalla domanda soltanto nell’ipotesi di ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto.

    La disciplina del procedimento camerale prevede un termine dilatorio di comparizione di quindici giorni a tutela della difesa dell’amministrazione; non attribuisce, invece, carattere perentorio al termine indicato nel decreto per la notificazione.

  • art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Ha affermato questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza del 12/03/2014 n. 5700, che nei procedimenti camerali per il conseguimento dell’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, la L. n. 89 del 2001, art. 3, ratione temporis applicabile, contempla solo un termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa dell’Amministrazione, mentre l’art. 4 prevede la decadenza dalla domanda soltanto nell’ipotesi di ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto.

    La decadenza dalla domanda di equa riparazione prevista dall’art. 4 ricorre, secondo il richiamo alle Sezioni Unite, quando il ricorso è proposto oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha concluso il processo presupposto.

  • art. 181 c.p.c.

    Nel caso, poi, di mancata comparizione di entrambe le parti, non potrà che adottarsi lo strumento di cui all’art. 181 c.p.c., previsto nell’ordinamento processualcivilistico con riferimento all’ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo al procedimenti camerale di equa riparazione ma è, anzi, imposto dalla identità di ratio, vertendosi in materia di diritti soggettivi.

    In caso di mancata comparizione di entrambe le parti nel procedimento camerale di equa riparazione, trova applicazione l’art. 181 c.p.c., per identità di ratio con il processo ordinario di cognizione e perché la controversia riguarda diritti soggettivi.

  • art. 737 c.p.c.

    Non è, invece, applicabile, secondo questa Corte, in assenza di una specifica indicazione in tal senso, l’art. 737 c.p.c., in tema di procedimenti camerali, in quanto un provvedimento di improcedibilità pronunciato alla prima udienza provocherebbe conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l’appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, a norma dell’art. 348 c.p.c., comma 2, l’improcedibilità viene dichiarata quando questi ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma anche a quella successiva, fissata dal giudice.

    In assenza di una specifica previsione, l’art. 737 c.p.c. non è applicabile per dichiarare l’improcedibilità alla prima udienza per mancata comparizione, poiché ne deriverebbero conseguenze più rigorose rispetto al processo di cognizione.

  • art. 348, comma 2, c.p.c.

    Non è, invece, applicabile, secondo questa Corte, in assenza di una specifica indicazione in tal senso, l’art. 737 c.p.c., in tema di procedimenti camerali, in quanto un provvedimento di improcedibilità pronunciato alla prima udienza provocherebbe conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l’appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, a norma dell’art. 348 c.p.c., comma 2, l’improcedibilità viene dichiarata quando questi ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma anche a quella successiva, fissata dal giudice.

    La disposizione è richiamata quale termine di confronto: nel processo di cognizione l’improcedibilità per mancata comparizione dell’appellante richiede l’assenza anche alla successiva udienza fissata dal giudice.

  • art. 644 c.p.c.

    Mentre nel sistema degli artt. 633 c.p.c. e segg., la mancanza di un divieto di riproponibilità della domanda determina, in via interpretativa e per ovvie ragioni di economia processuale, che la domanda debba essere esaminata nel merito nonostante l’inefficacia del decreto, nel procedimento di equa riparazione tale soluzione è esclusa dal prodursi dell’effetto previsto dall’art. 5, comma 2, seconda parte.

    La disciplina del procedimento monitorio ordinario, evocata dalla parte tramite l’art. 644 c.p.c., non consente di estendere al procedimento di equa riparazione l’esame nel merito della domanda dopo l’inefficacia del decreto, perché quest’ultimo è regolato dall’effetto specifico previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 89 del 2001.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Nella specie, il potere di correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione a seguito del giudizio di opposizione, rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione; il F. avrebbe dovuto, pertanto, impugnare il decreto del Consigliere designato per chiederne la correzione.

    La correzione del decreto per errore materiale non costituisce un procedimento idoneo a spostare il termine rilevante per l’opposizione: la richiesta di correzione va proposta nel giudizio di opposizione, nel quale il potere di correzione è assorbito dal potere decisorio. La Corte richiama in proposito la disciplina della correzione degli errori materiali e la lacuna relativa ai decreti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal versamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

    L’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione non è dovuto quando dagli atti risulta che il processo è esente dal contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale per equa riparazione, il termine assegnato dal giudice per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza ha natura dilatoria e non perentoria; la costituzione della parte resistente sana l’eventuale vizio di notificazione.
  • Se il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione è notificato tardivamente, esso diviene inefficace e la domanda indennitaria è improponibile ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 89 del 2001; non è quindi consentito proseguire per ottenere comunque una decisione sul merito secondo le regole del procedimento monitorio ordinario.
  • L’istanza di correzione di errore materiale del decreto di equa riparazione non differisce il termine rilevante per l’opposizione: la correzione deve essere richiesta nel giudizio di opposizione, nel quale il relativo potere è assorbito da quello di decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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