Sentenza del 28/10/2021 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R. B. aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria sostenendo l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese e la prescrizione dei relativi crediti. La CTP di Arezzo aveva accolto il ricorso dichiarando la prescrizione di tutte le somme pretese (con compensazione delle spese) e aveva altresì ritenuto di essere carente di giurisdizione per la cartella previdenziale. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che la CTP aveva erroneamente ritenuto prescritta la cartella n. 00X200500XXX5000 (IVA) applicando la prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, i crediti tributari erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), e che inoltre i termini prescrizionali erano stati sospesi per il periodo 01.01.2014-15.06.2014 in forza della legge 147/2013 (art. 1, comma 623). Il giudice d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Cassazione che conferma la prescrizione decennale per i tributi erariali salvo diversa previsione di legge, e ha riconosciuto che la sospensione prevista dalla legge 147/2013 è applicabile e ha fatto decorrere i termini successivamente, per cui la prescrizione non era maturata.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dichiarando non prescritto il debito relativo alla cartella impugnata (quella oggetto dell'appello) e di conseguenza legittima l'iscrizione ipotecaria nei confronti di R. B. Ha condannato l'appellato (R. B.) al rimborso delle spese di appello quantificate in euro 1.000 oltre IVA e accessori e ha dichiarato compensate le spese del primo grado (poiché il ricorso era stato accolto solo con riferimento ad alcune cartelle non impugnate).
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Il credito relativo ai tributi erariali si prescrive norma-lmente in dieci anni; la Corte ha confermato che, in assenza di norma derogatoria, vale la prescrizione decennale.
art. 2948 c.c. comma 1 n.4
Prevede la prescrizione quinquennale per le obbligazioni periodiche; la sentenza esclude l'automatica applicazione di tale termine ai tributi erariali (es. IVA) considerati obbligazioni autonome e unitarie.
art. 2953 c.c.
Riguarda la conversione del termine prescrizionale per effetto dell'irretrattabilità del credito; la Corte ha detto che la sentenza delle S.U. n. 23397/16 non stabilisce un principio generale che tutte le cartelle non impugnate siano soggette alla prescrizione quinquennale ai sensi di tale norma.
art. 20 comma 6 D.L.vo 112/1999
"a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale"
Norma di salvaguardia che permette all'ente creditore di riaffidare in riscossione somme nel termine decennale; la Corte ha ritenuto che tale disposizione è applicabile alla riscossione fiscale e conferma il riferimento al termine decennale.
art. 1 comma 623 L. 147/2013
Prevede la sospensione dei termini di riscossione per i ruoli affidati per un periodo legato alla definizione agevolata: la Corte ha ritenuto che la sospensione 01.01.2014-15.06.2014 opera con riferimento ai ruoli ed interrompe/ sospende il decorso della prescrizione, contribuendo a far risultare non maturata la prescrizione decennale.
art. 78 D.P.R. 131/1986
Riferimento normativo collegato alla prescrizione della riscossione tributaria; la giurisprudenza citata applica analoghi principi di prescrizione decennale per crediti tributari esigibili.
art. 25 D.P.R. 602/1973
"Il concessionario notifica la cartella di pagamento ... entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo ... ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese ... se il ruolo è straordinario."
Norma che fissa i termini di notifica della cartella da parte del concessionario a pena di decadenza; la Corte ha ritenuto generico il rilievo sulla decadenza del concessionario perché non era specificato quale termine non sarebbe stato rispettato, e ha osservato che le scadenze rilevanti ratione temporis sono state rispettate per l'IVA 2001.
Sentenza Sezioni unite Cass. n. 23397/2016
"si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo ... con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo."
Le Sezioni unite hanno escluso che la mera scadenza del termine per impugnare la cartella produca conversione automatica della prescrizione ordinaria in prescrizione quinquennale; la Corte d'appello ha però spiegato che da ciò non consegue che tutti i tributi seguano la prescrizione quinquennale.
Cassazione, ord. 24106/2019; ord. 20638/2021; ord. 12740/2020; ord. 1893/2020; sent. 13418/2016
Giurisprudenza richiamata a conferma dell'applicabilità della prescrizione decennale ai tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) e del principio secondo cui la sospensione prevista per le procedure di definizione agevolata può incidere sul decorso prescrizionale.
art. 1 comma 197 L. 145/2018
"... procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo."
Conferma la disciplina che consente la riaffidamento in riscossione entro il termine prescrizionale decennale e rafforza l'interpretazione della prescrizione ordinaria per i carichi tributari.
Massime di principio
- I crediti relativi ai tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) sono, in assenza di norma espressa in deroga, soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
- La mera mancata impugnazione di una cartella di pagamento entro i termini non converte automaticamente tutti i crediti tributari nella prescrizione quinquennale: occorre valutare la natura del credito e le specifiche norme che possono prevedere termini brevi (es. contributi previdenziali).
- Per i crediti soggetti a prescrizione breve (es. contributi previdenziali), la giurisprudenza delle Sezioni unite limita l'effetto della mancata opposizione; ma ciò non autorizza a generalizzare la prescrizione quinquennale ai tributi erariali.
- Gli interventi normativi che sospendono termini di riscossione (per es. art. 1 comma 623 L.147/2013) possono influire sul decorso della prescrizione e vanno considerati nel calcolo dei termini prescrizionali.
- In materia di azioni esecutive (iscrizione ipotecaria, ecc.) è fondamentale verificare sia la prescrizione che la correttezza formale delle notifiche; contestazioni generiche sulla decadenza del concessionario devono essere specifiche e motivate.
- La valutazione della prescrizione richiede analisi caso per caso: individuare il titolo giuridico del credito, le norme speciali applicabili, gli atti interruttivi o sospensivi e le decisioni giurisprudenziali rilevanti.
- Conseguenze processuali: se l'appello del concessionario/ente è accolto, l'iscrizione ipotecaria e la riscossione possono essere ritenute legittime e le spese giudiziali possono essere compensate o attribuite secondo l'esito parziale del giudizio.
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