Sentenza del 28/10/2021 n. 1285 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Soggettività passiva - Residenza - Esterovestizione - Sede effettiva - Attività di amministrazione - Rileva - Poteri dell'amministratore - Procura speciale - Rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento tributario per IRES/IRAP e IVA su operazioni immobiliari ritenute realizzate in Italia da società formalmente estere ma di fatto residenti (esterovestizione). L'Ufficio contestava che la sede effettiva delle società fosse in Italia perché le decisioni essenziali e la direzione erano svolte in Italia dall'avv. B., che in forza di procure speciali avrebbe operato con autonomia gestionale (vendite, apertura/uso conti, rapporti con soci e compratori). Contestate anche la mancata fatturazione IVA, la sottovalutazione di cessioni immobiliari (stima di valore) e la regolarità della notifica dell'avviso. Il ricorrente deduceva invece che B. fosse mero procuratore speciale senza poteri di gestione, che la notifica fosse inesistente o illegittima e che la stima fosse erronea; richiamava altresì l'esito del procedimento penale (archiviazione).
La decisione
La CTR ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Ufficio e confermando l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto che, ai fini IRES, rileva la sede effettiva (sede dell'amministrazione) e che la prova fattuale dimostrava che in Italia si svolgevano le decisioni essenziali e la gestione del patrimonio immobiliare della società. La procura conferita a B. attribuiva poteri autonomi sufficienti a configurarlo quale amministratore di fatto; le fattispecie di sottovalutazione sono state ritenute fondate sulla perizia dell'Ufficio; le eccezioni sulla notifica e sulla motivazione sono state respinte (rifiuto volontario di ricevere gli atti, motivazione per relationem sul PVC). Richieste di riduzione sanzioni e censure procedurali rigettate. Condanna alle spese processuali in favore dell'Ufficio per entrambi i gradi, liquidate in euro 13.754,00 oltre spese generali (15%).
Norme richiamate
Legge n.218/1995
Richiamata per affermare che un ente può essere considerato residente in Italia se la sua sede effettiva è nel territorio nazionale; usata a supporto della nozione di residenza fiscale di entità formalmente estere.
Modello di Convenzione OCSE
Il criterio della sede effettiva (place of effective management) è richiamato per individuare la residenza fiscale: luogo in cui gli amministratori esercitano le proprie funzioni e da cui provengono gli impulsi volitivi dell'attività societaria.
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
Stabilisce i criteri alternativi per determinare la residenza fiscale delle società (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale); la Corte applica il criterio della sede dell'amministrazione come sede effettiva, privilegiando la sostanza sulla forma.
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
Richiamato per l'assoggettabilità ad IRAP in capo all'ente residente che esercita attività in Italia.
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Norme IVA rilevanti per la qualificazione territoriale delle operazioni; l'Ufficio ha ritenuto le operazioni imponibili in Italia.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Richiamato dalla difesa; discussa la possibilità di utilizzare l'amministratore di fatto per le notifiche e la rappresentanza quando mancano elementi sull'amministratore di diritto.
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 673
Richiamato in relazione alla legittimazione del rappresentante fiscale (domicilio eletto) alla rappresentanza in giudizio e alla ricezione di notificazioni.
D.Lgs. 30 luglio 1992 n. 546
Norma processuale citata in relazione all'attestazione di conformità sull'atto di impugnazione; la CTR ha ritenuto l'attestazione presente o l'irregolarità non sanzionabile con l'inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini IRES la residenza di una società non si determina solo dalla sede legale formale: rileva la "sede effettiva" intesa come il luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali e si svolge la direzione e il controllo.
- La presenza di un procuratore speciale nel territorio nazionale con poteri di gestione autonomi (es. potere di vendere l'intero patrimonio immobiliare, fissare prezzi, incassare) può essere elemento decisivo per qualificare il procuratore come amministratore di fatto e per localizzare la sede effettiva in Italia.
- La valutazione della sede effettiva è questione di fatto che privilegia la sostanza sulla forma: atti esecutivi in Italia (contratti rogati, conti correnti utilizzati, contatti con soci e acquirenti, decisioni operative) sono indici forti di residenza fiscale italiana.
- Il rifiuto di firmare o ricevere gli atti non annulla di per sé la validità delle notifiche quando risulti che l'atto è stato regolarmente esperito nel domicilio eletto o al rappresentante fiscale; la motivazione per relationem al PVC è in linea di principio ammissibile.
- La mera formalità di amministratori esteri non esclude l'accertamento di esterovestizione: l'Amministrazione deve dimostrare (e la Corte valutare) l'esistenza di una forma giuridica fittizia che non riproduce una corrispondente realtà economica.
- La prova documentale (corrispondenza, procure, operazioni bancarie e contratti) che evidenzia la programmazione e la gestione delle operazioni nel territorio nazionale è decisiva; l'archiviazione penale o l'assenza di condanna non impedisce l'accertamento tributario basato su elementi di fatto.
- Sulle rettifiche di valore l'Ufficio può fondarsi su perizie/valutazioni dell'Ufficio Territorio; il contribuente deve contestare con argomentazioni e stime alternative puntuali la metodologia impiegata per rendere la censura rilevante.
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