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Sentenza

Sentenza del 28/10/2021 n. 734 - Comm. Trib. Prov. Genova

Contributo unificato - invito al pagamento - atto irrogativo di sanzioni - notificazione - a mezzo pec - file ".p7m" - legittimità - relata di notificazione -necessità - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'invito al pagamento del maggior contributo unificato e l'atto di irrogazione di sanzione, denunciando: 1) nullità della notificazione via PEC perché gli atti erano allegati in formato digitale ".p7m" e mancava la relata di notificazione e l'attestazione di conformità; 2) illegittimità per omessa integrazione del contraddittorio preventivo; 3) carenza di motivazione degli atti (non specificati i presupposti di fatto e le norme giuridiche a fondamento).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto legittima la notificazione via PEC degli atti firmati digitalmente in formato ".p7m" (seguendo gli standard CAdES/PAdES e la giurisprudenza), ha escluso l'obbligo di redazione di una relata per le notifiche via PEC e ha ritenuto che le ricevute di accettazione/consegna dimostrassero l'effettivo recapito. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione degli atti in quanto indicante la norma di riferimento (art. 13, c. 6‑quater DPR 115/2002) e ha escluso l'esigenza di un contraddittorio preventivo in presenza di semplici intimazioni di pagamento e sanzioni conseguenti all'omesso versamento. Condanna l'avv. ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • Decreto dirigenziale 16 aprile 2014 (art. 12) e D.M. n. 44/2011 (art. 34)

    Stabilisce che, nel processo telematico, sono ammessi e equivalenti i formati di firme digitali CAdES (".p7m") e PAdES (".pdf") conformi agli standard UE; quindi il formato ".p7m" è valido per la notificazione telematica.

  • Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e Decisione di esecuzione n. 1506/2015

    Riferimento agli standard tecnici/europei che giustificano l'equivalenza e validità delle firme elettroniche avanzate/certificate usate (CAdES/PAdES).

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 248, comma 2)

    "Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio"

    Consente espressamente la notificazione dell'invito al pagamento tramite PEC e non richiede la relata di notificazione per tale modalità.

  • D.L. n. 23/2020 (art. 29, comma 2) - integrazione art. 16 DPR 115/2002

    "La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio"

    Autorizza espressamente la notificazione via PEC anche per l'atto di irrogazione della sanzione; dunque la sanzione può essere notificata validamente con le stesse modalità.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 6‑quater)

    Costituisce la norma posta a fondamento della pretesa del contributo unificato; la sua indicazione nell'atto soddisfa il requisito di esposizione del fondamento normativo.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U, Sentenza n. 10266/2018 e Cass. Sez. 6‑5, Ordinanza n. 6417/2019

    Confermano l'ammissione e l'equivalenza dei formati di firma elettronica e affermano che l'eventuale irritualità formale della notifica via PEC è sanata se l'atto ha effettivamente raggiunto la sfera di conoscenza del destinatario.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, comma 367)

    Citata come esclusione/parziale deroga prevista nella disciplina sul recupero dei contributi unificati, ma non ostativa alla notificazione via PEC conformemente all'art. 248 DPR 115/2002.

Massime di principio

  • La notificazione via PEC di atti amministrativi o tributari firmati digitalmente in formato ".p7m" è valida se le firme rispettano gli standard CAdES/PAdES; il formato .p7m non invalida la notifica.
  • Non esiste un obbligo legale generale di redigere una relata di notificazione per le notifiche via PEC quando la legge prevede la notificazione tramite PEC; le ricevute di accettazione e consegna costituiscono prova dell'avvenuto recapito.
  • Se l'atto notificato via PEC perviene nella sfera di conoscenza del destinatario (e ciò risulta da ricevute o dall'effettiva difesa di merito), eventuali vizi formali della notifica sono in pratica sanati.
  • La notificazione via PEC si estende anche alle intimazioni di pagamento e alle irrogazioni di sanzioni ai sensi del DPR 115/2002 e delle modifiche del D.L. 23/2020; pertanto tali provvedimenti possono essere validamente comunicati con PEC.
  • La motivazione dell'atto è adeguata se indica chiaramente il fondamento normativo e i fatti che giustificano la pretesa; l'indicazione dell'articolo di riferimento (es. art.13 c.6‑quater DPR115/2002) soddisfa il necessario requisito di intelligibilità.
  • Non è sempre obbligatorio un contraddittorio preventivo prima dell'emissione di intimazioni di pagamento o sanzioni relative al contributo unificato: quando manca una preventiva verifica fiscale che richieda il contraddittorio, l'istituto può procedere con la mera intimazione.
  • Per impugnare efficacemente una notifica via PEC conviene dimostrare concretamente l'inesistenza del recapito (es. mancanza di ricevute) o che l'atto notificato era privo degli elementi essenziali; mere censure formali, senza prova dell'assenza di conoscenza, sono difficili da accogliere.

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