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Sentenza

Sentenza del 28/10/2021 n. 3253 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 101/2021 Trust - Conferimento con istituzione del vincolo - Imposta di donazione, ipotecarie e catastali in misura proporzionale - Esclusione - Applicazione in misura fissa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio ha rideterminato le imposte ipotecarie e catastali applicandole in misura proporzionale (2% e 1%) sull'atto di dotazione di beni in trust, invece che in misura fissa. Il ricorrente ha sostenuto che l'istituzione del vincolo di destinazione e il conferimento in trust non costituiscono un effettivo incremento di ricchezza imponibile e che, pertanto, le imposte (registro, ipotecarie e catastali) devono essere applicate in misura fissa; l'atto è neutro ai fini dell'imposta di donazione fino al momento dell'eventuale attribuzione ai beneficiari.

La decisione

Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato. Ha ritenuto applicabile l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui l'atto di dotazione/istituzione del trust è fiscalmente neutro e che l'imposta di donazione si applica solo al momento dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari; di conseguenza l'atto in esame deve essere assoggettato all'imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Sono state compensate integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 47 (conv. L. n. 286/2006)

    La norma include tra gli atti suscettibili d'imposizione anche la costituzione di vincoli di destinazione, ma, secondo l'interpretazione giurisprudenziale citata, l'imposta sulle donazioni richiede comunque un 'reale trasferimento' di ricchezza: la costituzione del trust di per sé non costituisce presupposto impositivo se non è seguito da un effettivo e stabile arricchimento dei beneficiari.

  • D.Lgs. n. 346/1990, art. 1

    Ai fini dell'imposta il presupposto è il trasferimento effettivo di ricchezza (reale trasferimento/reale arricchimento); la richiamata disciplina è il riferimento normativo cui si ricollega l'esigenza di un incremento patrimoniale effettivo per giustificare l'imposta.

  • D.Lgs. n. 347/1990, art. 10

    "L'imposta è dovuta nella misura fissa di Euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari"

    Prevede l'applicazione in misura fissa dell'imposta per volture/atti che non comportano trasferimento effettivo di immobili; la dotazione in trust rientra in questa categoria quando non determina trasferimento definitivo di ricchezza.

  • Cost. art. 53

    Principio di capacità contributiva: l'imposizione fiscale deve essere collegata a un effettivo indice di ricchezza. La giurisprudenza richiama questo principio per escludere la tassazione dei meri atti istitutivi o di dotazione del trust in assenza di trasferimento reale.

  • Cost. art. 23

    Richiama il principio di legalità tributaria e la necessità di un fondamento normativo per l'imposizione; utilizzato dalla giurisprudenza per un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa fiscale sui vincoli di destinazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento consolidato: ex plurimis Cass. nn. 975/2018, 16699/2019, 8082/2020, 3075/2021, 30821/2019, ord. 27411/2020, ord. 11099/2021)

    La Corte ha stabilito che l'atto di dotazione/istituzione del trust è neutro ai fini dell'imposta sulle donazioni e che le imposte ipotecarie e catastali e l'imposta di registro sull'atto di dotazione si applicano in misura fissa salvo che si configuri un effettivo trasferimento ai beneficiari.

Massime di principio

  • L'atto di istituzione e di dotazione del trust è, di norma, fiscalmente neutro: l'imposta di donazione si applica solo al momento dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari.
  • Per il conferimento di beni immobili in trust le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere applicate in misura fissa (e non proporzionale) se non sussiste un trasferimento definitivo di ricchezza.
  • Se il trust, per sua struttura o prassi, realizza immediatamente un trasferimento effettivo e durevole ai beneficiari (vale a dire è, in realtà, una donazione mascherata), le imposte proporzionali possono essere legittimamente richieste dall'Ufficio.
  • In caso di contestazione amministrativa è utile richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e i principi costituzionali (art. 53) che richiedono un collegamento oggettivo tra tributo e capacità contributiva.
  • Documentare chiaramente la segregazione patrimoniale, il ruolo fiduciario del trustee e l'assenza di attribuzione definitiva ai beneficiari aumenta la probabilità di qualificare fiscalmente l'atto come neutro.
  • Valutare attentamente la tipologia di trust (autodichiarato vs. trust con trasferimento) e le clausole operative: alcune fattispecie particolari possono sfociare in imponibilità immediata se provocano un concreto e stabile arricchimento dei beneficiari.
  • In sede di azione legale, chiedere compensazione delle spese e allegare pronunce di Cassazione a supporto della neutralità fiscale dell'atto di dotazione.

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