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Sentenza

Sentenza del 28/10/2021 n. 4838 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Soggetto contribuente - Sentenza favorevole - Somme dovute sentenza - Ente impositore - Obbligo esecuzione - Termine ultimo - Notifica sentenza - Novanta giorni - Rileva - Mancata esecuzione - Soggetto contribuente - Decorso termini - Mancata osservanza - Improponibilità ricorso ottemperanza - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza favorevole che riconosceva somme a suo favore. La questione centrale riguarda il prescritto adempimento procedurale: se prima di proporre il ricorso per ottemperanza il contribuente debba notificare la sentenza all'ente impositore e concedergli un termine (novanta giorni) per adempiere, e se la mancata osservanza di tale formalità renda improponibile il ricorso per ottemperanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il contribuente deve preliminarmente notificare all'ente impositore la sentenza che gli riconosce somme dovute e che solo dopo la decorrenza del termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, senza che l'ente abbia adempiuto, è legittimato a proporre il ricorso per ottemperanza. In mancanza di tale notifica (o senza il decorso del termine di 90 giorni), il ricorso per ottemperanza è improponibile e deve essere respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92, art. 69

    L'articolo disciplina l'esecuzione delle sentenze tributarie; è interpretato nel senso che l'azione esecutiva/ottemperanza richiede la preventiva comunicazione della sentenza all'ente obbligato e consente al medesimo un termine per adempiere prima dell'intervento del giudice dell'ottemperanza.

  • d.lgs. 546/92, art. 70

    L'articolo regola il ricorso per ottemperanza e le condizioni della sua proponibilità; è stato interpretato come subordinante la proposizione del ricorso all'inosservanza, da parte dell'ente, del termine utile concesso dopo la notifica della sentenza (novanta giorni).

Massime di principio

  • Prima di proporre il ricorso per ottemperanza il contribuente deve notificare formalmente la sentenza all'ente impositore che è obbligato all'esecuzione.
  • La notifica della sentenza produce l'avvio del termine di attesa: il contribuente deve attendere novanta giorni dall'avvenuta notifica per considerare l'ente inadempiente e poter proporre il ricorso per ottemperanza senza rischio di improponibilità.
  • Se il contribuente non ha notificato la sentenza o non ha atteso il decorso del termine di 90 giorni, il ricorso per ottemperanza può essere dichiarato improponibile e quindi respinto per vizio procedurale.
  • La regola ha carattere di ordine procedurale: serve a dare all'ente pubblico la possibilità di adempiere spontaneamente prima dell'intervento giudiziario, e la sua violazione incide sulla ammissibilità del rimedio dell'ottemperanza.
  • In situazioni urgenti o straordinarie, la giurisprudenza potrebbe valutare profili particolari (es. inadempimenti manifesti, inutilità della notifica), ma la regola generale rimane la preventiva notifica e l'attesa del termine di 90 giorni salvo che il giudice non ravvisi ragioni eccezionali debitamente motivate.

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