Sentenza n. 6163/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina Veterinaria; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. 2024/2025”; - del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018; - dell’allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”; - del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l’adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso; - dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - dell’Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio Cineca, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 29 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina Veterinaria per l’a.a. 2024/2025; - del Decreto Ministeriale n. 758 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria a.a. 2024/2025”; - dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa; - dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio Cineca, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 31 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina Veterinaria per l’a.a. 2024/2025; - del Decreto Ministeriale n. 1102 del 29 luglio 2024 recante “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero” e relativi allegati; - del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” e relativi allegati; - dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.; - del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)” e relativi allegati; - del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024; - del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” e relativi allegati; - del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024” e relativi allegati; - dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2024/2025; - del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’a.a. 2024/2025 dell’Università in epigrafe; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art. 6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024- 2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario erogato al candidato durante la sessione d’esame; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025; - degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025; - degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione europea; - degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal Cineca; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) nella parte in cui ha consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai Cdl in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nell’a.a. 2023/2024 di “presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264”; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina Veterinaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale e atti della procedura di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2024/2025, inclusi i decreti ministeriali, i bandi, la banca dati dei quesiti, la prova concorsuale e gli atti relativi alla riserva di posti per i cosiddetti quartini
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata al concorso nazionale per l’ammissione a Medicina Veterinaria, ha conseguito 67 punti ed è stata immatricolata, a seguito dello scorrimento, presso l’Università di Teramo, indicata come decima scelta. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 18, comma 3-bis, del d.l. n. 19/2024, per avere l’Amministrazione determinato la riserva di posti in favore dei cosiddetti quartini sulla base del punteggio minimo utile dell’anno precedente, anziché sulla base della soglia del 2024/2025, con conseguente lesione della par condicio e del principio meritocratico; 2) illegittimità costituzionale della medesima disposizione per asserita violazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 Cost., nonché dei principi di favor partecipationis e legittimo affidamento; 3) illegittimità del sistema fondato sulla preventiva pubblicazione di una banca dati di quesiti, per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, merito e par condicio, della legge n. 264/1999, dell’Allegato A al D.M. n. 472/2024 e della Direttiva n. 3/2018, oltre che per eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e difetto di motivazione; 4) mancata adozione di schermature delle aule, metal detector e ulteriori misure tecniche per impedire l’introduzione e l’uso di dispositivi elettronici, desunta soprattutto dall’elevato numero di punteggi massimi registrati in alcune sedi.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di rito perché ha ritenuto le censure infondate nel merito. Sul primo motivo ha affermato che l’art. 18, comma 3-bis, del d.l. n. 19/2024 non attribuisce ai quartini una mera possibilità di inserimento in graduatoria, ma impone di riservare posti a coloro che avevano conseguito, nell’anno precedente, un punteggio minimo utile all’immatricolazione secondo i criteri allora vigenti. La disciplina transitoria tutela l’affidamento qualificato di studenti che avevano superato la selezione ma non potevano immatricolarsi per la mancanza del diploma; la riserva costituisce quindi una misura compensativa e non un privilegio irragionevole. Non è possibile comparare automaticamente punteggi derivanti da prove strutturalmente diverse. Inoltre, la ricorrente è stata comunque immatricolata presso un ateneo indicato tra le sue preferenze, sicché non ha dimostrato una lesione concreta della propria posizione. Sul secondo motivo il Collegio ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità: la riserva riguarda una categoria delimitata, individuata in base al punteggio e alla posizione conseguiti nell’anno precedente, ed è giustificata dai mutamenti normativi e giurisprudenziali relativi al sistema TOLC. La misura è stata ritenuta coerente con l’uguaglianza sostanziale, proporzionata e non lesiva della partecipazione degli altri candidati. Il numero dei posti di Medicina Veterinaria è stato inoltre aumentato di 190 unità rispetto all’anno precedente, attenuando l’incidenza della riserva. Sul terzo motivo il TAR ha ritenuto legittima la pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti, in quanto prevista dall’Allegato A al D.M. n. 472/2024 e funzionale alla trasparenza e alla preparazione consapevole dei candidati. L’ampiezza della banca dati, pari a 7.000 quesiti pubblicati in due tranche da 3.500, e il breve intervallo tra pubblicazione e prova non renderebbero possibile una semplice memorizzazione meccanica. L’art. 34, comma 3, Cost. non impone un unico modello selettivo e consente prove standardizzate che valorizzino anche la conoscenza dei contenuti e la capacità mnemonica. La Direttiva n. 3/2018 non è applicabile, perché riguarda i concorsi per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione e non le procedure di ammissione universitaria disciplinate dalla legge n. 264/1999. Le doglianze sulla par condicio, sul difetto di motivazione e sull’eccesso di potere sono state ritenute generiche e non supportate da elementi concreti; la scelta appartiene alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e non è manifestamente illogica o irragionevole. Sul quarto motivo il Collegio ha escluso che l’elevato numero di punteggi alti costituisca prova di irregolarità o di uso illecito di dispositivi. Non sono stati documentati episodi specifici di violazione, verbalizzati o accertati. L’Allegato 1 al D.M. n. 472/2024 vietava espressamente l’introduzione di cellulari, smartwatch e altri materiali, prevedendo sanzioni fino all’annullamento della prova, ma non imponeva l’uso di schermature o metal detector. Tali strumenti costituiscono facoltà organizzative rimesse alle sedi universitarie e la loro omissione non integra, di per sé, un vizio procedurale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle amministrazioni costituite, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 18, comma 3-bis, d.l. n. 19/2024, convertito dalla l. n. 56/2024
presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione
La disposizione prevede una disciplina transitoria in favore dei quartini, consentendo l’inserimento nella graduatoria dell’anno successivo e imponendo la definizione di posti riservati a chi aveva conseguito, nell’anno precedente, un punteggio minimo utile all’immatricolazione.
artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 Cost.
I principi costituzionali invocati non risultano violati dalla riserva per i quartini, ritenuta misura compensativa, delimitata e proporzionata, né dalla modalità di selezione basata su quesiti standardizzati e banca dati preventiva.
art. 34, comma 3, Cost.
La norma non impone un unico modello di selezione e non esclude prove standardizzate che valorizzino conoscenze contenutistiche e capacità mnemoniche.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
È richiamato in relazione alla rilevazione del fabbisogno professionale e alla programmazione dei posti, ma il giudice non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
l. n. 264/1999
Disciplina speciale e autonoma delle procedure di ammissione ai corsi universitari a numero programmato, distinta dalla disciplina dei concorsi per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione.
Allegato 1, punto 8, lett. d), D.M. n. 472/2024
Prevede il divieto di introdurre nelle aule cellulari, smartwatch, dispositivi di registrazione, strumenti di scrittura personali, materiale cartaceo o manuali, con sanzioni fino all’annullamento della prova.
art. 30 c.p.a.
La domanda di accertamento e condanna all’ammissione al corso è stata respinta insieme alla domanda di annullamento, per l’infondatezza delle censure.
Massime di principio
- Una disciplina legislativa transitoria che riservi posti ai candidati che, pur avendo conseguito nell’anno precedente un punteggio utile, non potevano immatricolarsi per la mancanza del titolo di studio può essere interpretata come misura di tutela dell’affidamento qualificato e di riequilibrio di una situazione pregressa, non come privilegio contrario alla par condicio.
- Quando una norma transitoria collega la riserva di posti al punteggio minimo utile all’immatricolazione nell’anno precedente, tale soglia deve essere individuata secondo i criteri e i risultati della precedente procedura selettiva; non è necessario utilizzare la soglia dell’anno successivo, soprattutto se le prove e i sistemi di valutazione non sono omogenei.
- La pubblicazione preventiva di una banca dati di quesiti per una prova di ammissione universitaria non viola di per sé imparzialità, trasparenza, buon andamento o merito, quando sia prevista dalla disciplina della procedura, sia sufficientemente ampia e non renda concretamente possibile la mera memorizzazione delle risposte.
- La direttiva concernente la predisposizione delle prove nei concorsi per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione non si applica automaticamente alle prove di ammissione ai corsi universitari a numero programmato, soggette a una disciplina speciale.
- L’elevato numero di punteggi elevati conseguiti in alcune sedi non dimostra, in assenza di episodi specifici documentati, verbalizzati o accertati, l’esistenza di frodi o di violazioni della par condicio.
- Schermature delle aule e metal detector non costituiscono misure obbligatorie se la disciplina concorsuale vieta espressamente l’introduzione di dispositivi elettronici e prevede sanzioni per la violazione; la scelta di adottare ulteriori strumenti di controllo appartiene alla discrezionalità organizzativa delle sedi, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
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