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Legge

L.R. Lazio 11/2022

Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie

Normativa regionaleL.R. Lazio 11/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 11/2022 promuove salute, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro tramite piani regionali, formazione, prevenzione, vigilanza, informazione, partecipazione e sistemi informativi. Istituisce giornata regionale, premio alle imprese, contributi e sostegni specifici. Molte misure finanziare sono limitate al 2022-2023; altre prevedono atti attuativi entro termini brevi.

Promozione della salute e sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo nel Lazio, con misure organizzative, informative e finanziarie

Promozione della salute, sicurezza e benessere lavorativo nel Lazio

La legge regionale del Lazio disciplina un insieme organico di interventi per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro e il benessere lavorativo nel territorio regionale. Il provvedimento si fonda sul rispetto della normativa statale di principio e valorizza concertazione con le parti sociali, coordinamento istituzionale, prevenzione e partecipazione.

Principi e finalità generali

La Regione riconosce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a svolgere un lavoro sicuro, in ambiente salubre, privo di rischi e barriere, in condizioni di benessere psicofisico. Assume inoltre come valori la dignità della persona, il contrasto a violenza, molestie e discriminazioni, la pari dignità e il trattamento sociale e salariale, nonché la valorizzazione del capitale umano. La legge si richiama al d.lgs. 81/2008, alla Costituzione e alla Convenzione OIL n. 190.

Ambito degli interventi regionali

Gli interventi regionali riguardano:

  • informazione sui diritti e sugli obblighi;
  • formazione generale e specifica, con addestramento adeguato;
  • prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
  • tutela nei cantieri;
  • coordinamento tra enti di controllo e vigilanza;
  • coordinamento dei soggetti che operano per il benessere organizzativo;
  • semplificazione delle procedure e condivisione di dati e metodologie;
  • valorizzazione di accordi aziendali e territoriali più tutelanti;
  • prevenzione di violenza, molestie, discriminazioni e ostacoli allo svolgimento dell’attività;
  • promozione del benessere nei luoghi di lavoro;
  • misure specifiche per il contesto ambientale in cui opera l’unità produttiva. La tutela è estesa, oltre che a lavoratrici e lavoratori subordinati, anche a autonomi, RLS, dirigenti, preposti, datori di lavoro, addetti alla prevenzione, studenti in percorsi di alternanza e tirocinanti extracurriculari.

Programmazione degli interventi

La programmazione avviene tramite un piano strategico regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adottato dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente e il Comitato regionale di coordinamento. Il piano ha durata biennale, è pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

Entro il 30 novembre antecedente la scadenza del biennio la Giunta adotta il nuovo piano strategico. Sulla base di tale piano, entro febbraio di ogni anno viene approvato il piano annuale degli interventi, che individua interventi finanziabili o attuati direttamente dalla Regione, destinatari, risorse, criteri di concessione e tempi di realizzazione. Nella programmazione si tiene conto dei dati del sistema informativo regionale.

Informazione e Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro

La Regione promuove campagne informative, studi e ricerche per diffondere la cultura della sicurezza e prevenire mobbing, infortuni e malattie professionali fisiche e mentali, con attenzione all’individuazione e al controllo dei rischi. È favorita anche la divulgazione, tramite sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, delle misure di prevenzione e sicurezza nei cantieri.

È istituita la Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro, fissata ogni anno al 1° ottobre. Gli interventi sono rivolti ai soggetti tutelati dalla legge e alle imprese.

Premio regionale per le imprese

È istituito il “Premio l’impresa per la sicurezza”, destinato alle imprese che si distinguono per impegno e risultati in materia di salute e sicurezza. Il premio è conferito annualmente dal Presidente della Regione, fino a un massimo di cinque imprese per anno. La Giunta doveva definire entro 60 giorni dall’entrata in vigore le modalità di assegnazione e revoca.

Formazione, scuole e alternanza

La Regione promuove formazione e addestramento di qualità, mirati e specialistici, anche in relazione alla digitalizzazione dei processi produttivi e alla contrattazione collettiva. Le attività formative non obbligatorie sono rivolte a:

  • soggetti tutelati;
  • imprese;
  • personale della direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione;
  • studenti e docenti di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale.

Sono promossi approfondimenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e azioni di tutoraggio per gli studenti in alternanza scuola-lavoro. La Regione promuove anche accordi con ordini, collegi, organismi paritetici ed enti competenti per coordinare la formazione e riconoscere crediti formativi. È previsto il monitoraggio sull’efficacia delle azioni formative. Inoltre, previo accordo con ANMIL, la Regione promuove un protocollo d’intesa per sensibilizzazione, educazione e formazione anche attraverso la testimonianza delle vittime di infortunio.

Prevenzione e sicurezza nei cantieri e nei lavori in quota

La prevenzione è sviluppata nel rispetto del d.lgs. 81/2008, tenendo conto dell’organizzazione del lavoro, dei modelli produttivi e dei fattori socio-ambientali, anche con il coinvolgimento delle parti sociali.

La Regione promuove in particolare:

  • qualificazione delle imprese e modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
  • standard contrattuali e organizzativi certificati, con elementi premiali per imprese corrette e socialmente responsabili;
  • adozione di codici etici da parte dei datori di lavoro;
  • prevenzione efficace nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota, soprattutto su edifici pubblici e privati.

Per i lavori in quota è obbligatoria la presentazione dell’“Elaborato tecnico della copertura”, parte integrante del fascicolo previsto dal d.lgs. 81/2008. La sua mancanza o irregolarità rende inammissibile l’istanza per il relativo titolo edilizio. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore la Giunta doveva adottare le deliberazioni tecniche su contenuti e modalità di redazione dell’elaborato e le linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto.

Contributi alle imprese e sostegno ai progetti di miglioramento

La Regione concede contributi alle imprese che investano risorse per migliorare salute e sicurezza sul lavoro e adottino modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Entro 30 giorni dalla decorrenza della legge la Giunta doveva definire entità dei contributi, modalità di domanda e requisiti oggetto di autodichiarazione.

Vigilanza, controllo e coordinamento operativo

Pur nel rispetto delle competenze degli organi ispettivi statali, la Regione programma interventi di coordinamento di controllo, vigilanza e assistenza. L’obiettivo è uniformare le procedure ispettive e semplificare i processi nel territorio regionale.

Sono previste:

  • azioni di coordinamento e monitoraggio delle attività di sorveglianza e prevenzione delle ASL;
  • collaborazione tra soggetti competenti nella vigilanza e nel controllo;
  • reciproca informazione e condivisione degli esiti delle attività;
  • istituzione di un Gruppo di coordinamento degli enti competenti in assistenza, controllo e vigilanza;
  • monitoraggio delle dotazioni organiche e delle aree a maggior bisogno di controllo.

Entro 60 giorni la Giunta doveva individuare composizione e modalità operative del Gruppo. La partecipazione è gratuita e non comporta oneri regionali.

Partecipazione, contrattazione e Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza

La Regione promuove la partecipazione attraverso interventi coordinati regionali, settoriali e aziendali, intese e accordi per collaborazione fra istituzioni, condivisione di buone prassi, contrasto del lavoro irregolare e valorizzazione di accordi che alzino gli standard di tutela.

È istituito presso l’assessorato competente un Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quale organismo permanente di consultazione. È presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro e comprende l’Assessore alla salute, le parti sociali più rappresentative e soggetti pubblici e privati, comprese rappresentanze studentesche. Entro 90 giorni la Giunta doveva fissarne criteri di composizione e partecipazione. Il Gruppo raccorda le attività con il Comitato regionale di coordinamento.

La Regione promuove inoltre la contrattazione preventiva a livello aziendale, territoriale o settoriale su organizzazione del lavoro, salute e sicurezza, anche negli appalti.

Sostegno ai minori orfani di caduti sul lavoro

La Regione promuove azioni di sostegno per i minori che abbiano perso uno o entrambi i genitori per infortunio sul lavoro. È previsto un contributo regionale di mantenimento denominato “Mai più soli”, a tutela della protezione sociale e dello sviluppo del minore.

Sistema informativo regionale e anagrafe dei cantieri

È istituito presso la struttura regionale competente il Sistema informativo regionale per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, con funzione di raccolta dati per prevenzione, monitoraggio e supporto alla programmazione. Il sistema è pensato anche per l’integrazione e lo scambio di dati con il SINP, previo accordo con Ministero del lavoro e INAIL.

Nel sistema è prevista un’Anagrafe dei cantieri per aggiornare i cantieri attivi e le violazioni accertate, con dati provenienti dalle ASL e, previa intesa, altri dati utili. La Giunta individua ulteriori sezioni tematiche e definisce tipologie di dati e ulteriori soggetti obbligati alla comunicazione.

Sportello informativo per la sicurezza sul lavoro

Presso la direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione è istituito lo sportello informativo per la sicurezza sul lavoro. Lo sportello fornisce supporto e assistenza a soggetti tutelati e imprese per l’attuazione del piano strategico e del piano annuale, per le iniziative formative e informative e per la partecipazione agli avvisi pubblici.

La Regione cura inoltre, anche con gli organismi paritetici, il registro delle imprese che adottano codici etici di responsabilità sociale e modelli di gestione della sicurezza certificati.

Comitato regionale di coordinamento

È istituito il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con il d.p.c.m. 21 dicembre 2007. È presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato ed è composto da rappresentanti delle strutture di prevenzione delle ASL, ARPA, direzioni regionali del lavoro, Vigili del fuoco, INAIL, INPS, enti locali, Ministero della salute e autorità marittime e aeroportuali. Partecipano anche quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali regionalmente più rappresentative.

Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi, svolge le funzioni previste dalla disciplina statale e coordina il monitoraggio dei rischi emergenti e delle nuove modalità di lavoro. Al suo interno opera un ufficio operativo che predispone piani di intervento mirati contro infortuni e malattie professionali. La partecipazione è gratuita; i piani sono attuati dagli organismi provinciali previsti dalla disciplina statale.

Copertura finanziaria e limiti temporali delle misure

La legge prevede varie autorizzazioni di spesa concentrate soprattutto sulle annualità 2022 e 2023. In particolare sono finanziati: il fondo per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro, il Premio l’impresa per la sicurezza, i contributi alle imprese e il contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro. Altre attività, come sistema informativo e sportello, sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri.

Sono inoltre previste ulteriori disposizioni finanziarie non direttamente collegate alla materia della sicurezza sul lavoro, tra cui incrementi di fondi speciali e specifiche misure di sostegno a favore di agricoltura sociale, eventi sportivi e altre finalità regionali. Tali previsioni hanno efficacia finanziaria limitata agli esercizi indicati.

Valutazione degli effetti e decorrenza

La Giunta deve presentare annualmente una relazione sugli obiettivi programmati, sulle risorse utilizzate e sui beneficiari dei contributi. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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