L.R. Lazio 13/2022
Modifica della perimetrazione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Lazio amplia e ridefinisce la perimetrazione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara" secondo gli allegati tecnici, applicando nell’area ampliata le misure di salvaguardia fino all’approvazione del piano. Affida inoltre la gestione al Parco regionale dei Castelli Romani e demanda alla Giunta le modalità di subentro e continuità del personale entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Modifica della perimetrazione e della gestione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara"
Modifica della perimetrazione e della gestione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara"
La legge regionale del Lazio interviene sulla disciplina della Riserva naturale regionale "Tor Caldara", modificandone i confini e aggiornandone l’assetto gestionale. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.
Nuova perimetrazione della riserva
La perimetrazione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara", istituita nel 1988, viene modificata secondo la planimetria in scala 1:5000 e la relazione descrittiva contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della legge.
Regime di salvaguardia nell’area ampliata
Per il territorio oggetto di ampliamento si applicano, fino all’approvazione del piano previsto dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, le misure di salvaguardia previste per le zone A delle aree naturali protette regionali. In pratica, la nuova porzione di riserva resta sottoposta a tutela rafforzata fino all’adozione dello strumento di pianificazione.
Gestione della riserva
La gestione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara" viene affidata all’ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani". Tale ente deve provvedere secondo i criteri e le modalità di gestione previsti dalla normativa regionale sulle aree naturali protette.
Disposizioni attuative e subentro gestionale
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previa consultazione della commissione consiliare competente permanente, deve definire con propria deliberazione:
- le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro del Parco regionale dei Castelli Romani al Comune di Anzio nella gestione della riserva;
- le modalità per garantire la continuità dell’impiego del personale attualmente in servizio presso la riserva.
Profili temporali e applicabilità
Le misure di salvaguardia nell’area ampliata operano solo fino all’approvazione del piano di cui alla legge regionale n. 29/1997. Le disposizioni sulla gestione richiedono un atto attuativo della Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Stato di attualità
L’atto non appare deprecato: si tratta di una modifica organizzativa e cartografica ancora rilevante per la disciplina della riserva e per la sua gestione amministrativa.
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