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Legge

L.R. Lazio 8/2022

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche

Normativa regionaleL.R. Lazio 8/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza la disciplina turistica laziale: sopprime l’Agenzia regionale del turismo, istituisce una direzione regionale competente, ridefinisce gli Ambiti turistici di destinazione, rafforza funzioni dei comuni e di Roma Capitale, introduce il codice identificativo per strutture ricettive e alloggi turistici e aggiorna regole su pro loco, agenzie di viaggi, sanzioni e monitoraggio. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Riorganizzazione del sistema turistico del Lazio e modifiche alla disciplina regionale sul turismo

Riorganizzazione del sistema turistico del Lazio

La legge regionale del Lazio n. 8 del 24 maggio 2022 interviene in modo organico sulla l.r. 13/2007, riscrivendo buona parte dell’assetto amministrativo e promozionale del turismo regionale. La disciplina aggiornata mira a rafforzare il coordinamento regionale, valorizzare le destinazioni turistiche del Lazio e attribuire un ruolo più ampio ai comuni e a Roma Capitale.

Finalità e principi della politica turistica regionale

Il provvedimento aggiorna gli obiettivi generali della politica turistica regionale, con enfasi su:

  • sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale e crescita occupazionale;
  • rafforzamento della qualità dell’offerta e formazione degli operatori;
  • valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico, montano, lacuale e costiero;
  • promozione del turismo sociale e accessibile;
  • contrasto al precariato e sostegno all’occupazione nel comparto;
  • riconoscimento del turismo all’aperto come settore strategico;
  • adeguamento dell’offerta ai mutamenti della domanda.

Riparto delle funzioni: Regione, comuni e Roma Capitale

La Regione mantiene le funzioni di indirizzo strategico, programmazione e coordinamento generale. Le vengono attribuite, tra l’altro, la definizione di progetti e programmi di interesse regionale, la promozione unitaria del sistema turistico laziale, il riconoscimento di sistemi di partenariato pubblico-privato, la tenuta di elenchi on line e il monitoraggio dei dati turistici e degli adempimenti amministrativi.

Ai comuni sono attribuite le funzioni operative di rilievo locale, tra cui:

  • ricezione e gestione di SCIA di strutture ricettive e agenzie di viaggi;
  • vigilanza e applicazione di sanzioni;
  • classificazione di alcune strutture e verifica dei requisiti;
  • collaborazione nella raccolta dati sul movimento dei clienti.

A Roma Capitale sono conferite ulteriori competenze specifiche, compresa la valorizzazione della destinazione Roma, l’organizzazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, i rapporti con gli organi di tutela del patrimonio storico-artistico, l’agevolazione del credito alle imprese turistiche e la possibilità di individuare criteri specifici per la locazione turistica non imprenditoriale in determinati ambiti territoriali.

Organizzazione turistica regionale, DMO e mobilità intermodale

La Regione sovrintende all’organizzazione turistica regionale coinvolgendo enti locali, soggetti pubblici, associazioni di categoria e sindacati comparativamente più rappresentativi. È prevista la promozione di una fondazione di partecipazione denominata Destination Management Organization (DMO), destinata a sostenere prodotti turistici integrati, nuovi segmenti di mercato, politiche di sostenibilità, imprese innovative e coordinamento degli ATD.

È inoltre introdotta la promozione della mobilità intermodale, anche ciclistica, mediante progetti che integrino il trasporto pubblico locale con servizi e strutture dedicate.

Ambiti turistici di destinazione (ATD)

La legge istituisce gli Ambiti turistici di destinazione, individuati nell’allegato A:

  • Tuscia e Maremma Laziale;
  • Litorale del Lazio;
  • Valle del Tevere;
  • Sabina e Monti Reatini;
  • Valle dell’Aniene e Monti Simbruini;
  • Castelli Romani;
  • Monti Lepini e Agro Pontino;
  • Ciociaria;
  • Roma Città Metropolitana.

Gli ATD sono coordinati da organismi della filiera del turismo e devono favorire gestione associata dell’informazione e accoglienza, iniziative coordinate di promozione e commercializzazione, specializzazione per mercati e stagionalità, miglioramento di qualità, accessibilità e sostenibilità. La Giunta regionale deve definire criteri, requisiti, standard minimi e modalità di funzionamento entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Programmazione turistica, piano triennale e osservatorio

La programmazione turistica regionale è confermata come strumento centrale. Il piano triennale per lo sviluppo del turismo deve contenere analisi di mercato, obiettivi strategici, indirizzi promozionali, interventi riservati alla Regione e alla DMO, misure di sostegno economico, formazione degli addetti, criteri per finanziamenti e modalità di monitoraggio.

È istituito presso l’assessorato competente l’Osservatorio regionale del turismo, con funzioni di raccolta e analisi dati, monitoraggio degli interventi, studi di settore e report annuali. L’Osservatorio dura tre anni, è rinnovabile, è nominato dal Presidente della Regione ed opera a titolo gratuito.

Informazione e accoglienza turistica

La disciplina dei servizi di informazione e accoglienza turistica viene riformata. La Regione, anche con comuni e Roma Capitale, organizza tali servizi sulla base di un piano organico che consideri flussi, strutture ricettive, risorse turistiche, servizi esistenti e siti di interesse. I servizi possono essere gestiti tramite convenzioni o partenariati pubblico-privati e affidati anche ad agenzie di viaggi previa procedura pubblica.

I servizi devono assicurare informazione sull’offerta turistica regionale, disponibilità ricettiva, ristorazione, itinerari e escursioni, secondo criteri di imparzialità e trasparenza. Le caratteristiche, gli standard, i segni distintivi e le modalità di interazione con la piattaforma regionale sono demandati ai regolamenti regionali.

Pro loco e associazioni senza scopo di lucro

Le pro loco sono qualificate come associazioni senza scopo di lucro di volontari, orientate alla valorizzazione delle tradizioni e delle bellezze locali. È istituito l’albo regionale delle pro loco. L’iscrizione richiede, tra l’altro:

  • assenza di altra pro loco iscritta nello stesso comune, salvo casi particolari;
  • costituzione con scrittura privata registrata;
  • statuto con metodo democratico, divieto di distribuzione utili e obbligo di reinvestimento.

L’iscrizione all’albo è necessaria per accedere ai finanziamenti regionali. È riservata alle iscritte l’uso della denominazione “pro loco”.

Per le associazioni e gli enti senza scopo di lucro che organizzano viaggi per i soci, la legge disciplina limiti, condizioni e iscrizione in un elenco regionale; gli enti locali e le istituzioni pubbliche devono invece avvalersi di agenzie di viaggi abilitate.

Strutture ricettive: tipologie, classificazione e codice identificativo

La legge interviene sulla disciplina delle strutture ricettive introducendo o aggiornando:

  • alberghi diffusi, limitati ai centri storici di comuni fino a 40.000 abitanti, con gestione unitaria e specifici limiti di distanza tra unità e struttura principale;
  • condhotel, con richiamo alla normativa statale e al d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13;
  • aree per la ricettività all’aperto a sostegno del turismo itinerante;
  • riconoscimento degli “alberghi storici” per strutture alberghiere con attività continuativa superiore a 50 anni, con istituzione del relativo registro regionale.

È inoltre istituita una banca dati regionale con codice identificativo per strutture ricettive e alloggi per uso turistico, da usare in ogni comunicazione promozionale. Il sistema è volto a tutelare il turista, contrastare l’ospitalità irregolare e monitorare i flussi. La Giunta deve disciplinarne modalità di gestione e utilizzo entro sei mesi.

Alloggi per uso turistico e comunicazioni ai comuni

Chi offre ospitalità in alloggi per uso turistico deve comunicarlo preventivamente al comune territorialmente competente. Per chi già operava alla data di entrata in vigore della legge, la comunicazione doveva essere inviata entro 30 giorni.

Roma Capitale può individuare criteri specifici per determinati ambiti territoriali, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, per le locazioni non imprenditoriali a fini turistici.

Agenzie di viaggi e turismo: attività, SCIA, elenchi e direttore tecnico

La disciplina delle agenzie di viaggi è profondamente riscritta. Le agenzie sono definite come imprese turistiche che svolgono attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, anche solo sul web. È confermata la soggezione a SCIA presso il SUAP comunale, con attività avviabile dalla data di invio della segnalazione.

La legge disciplina:

  • contenuti della SCIA;
  • obbligo di esporre SCIA e copertura assicurativa, anche sui siti web;
  • uso esclusivo della denominazione dichiarata;
  • verifica comunale dell’assenza di denominazioni uguali o simili;
  • chiusura temporanea e limiti massimi di sospensione;
  • attività complementari consentite nei locali, purché prevalente l’attività di agenzia.

È istituito l’elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi, con requisiti di abilitazione validi sul territorio nazionale. La normativa rinvia al decreto ministeriale 5 agosto 2021 per i requisiti professionali e prevede l’iscrizione nell’elenco regionale tenuto dalla struttura competente.

Garanzie, controlli e sanzioni per le agenzie di viaggi

Le agenzie devono garantire ai viaggiatori la copertura dei contratti di pacchetto turistico mediante polizze o garanzie bancarie in caso di insolvenza o liquidazione giudiziale dell’organizzatore o venditore.

In caso di esercizio abusivo, mancanza di SCIA, dichiarazioni false, mancata garanzia assicurativa o irregolarità gravi, il comune può vietare la prosecuzione dell’attività. Le sanzioni pecuniarie sono rafforzate e, in caso di reiterazione, raddoppiano; in alcuni casi è prevista la sospensione dell’attività. I proventi sono destinati alle funzioni comunali in materia di turismo.

Monitoraggio statistico e controllo dell’offerta ricettiva

La raccolta dei dati sul movimento dei clienti e sulla capacità ricettiva viene centralizzata e rafforzata. I gestori delle strutture ricettive e gli offerenti di alloggi per uso turistico devono trasmettere i dati e comunicare i movimenti entro il mese successivo all’arrivo del cliente. La mancata comunicazione preventiva degli alloggi turistici è sanzionata.

Brand turistico, promozione e formazione

La Regione promuove un brand unitario del sistema turistico laziale, delle aree di destinazione e dei prodotti turistici, anche tramite piattaforme digitali e in collaborazione con soggetti pubblici e privati. È favorita la promozione di marchi collettivi regionali.

Sul piano formativo, la legge valorizza la collaborazione con università, istituti tecnici e professionali, ITS, associazioni di categoria, sindacati e soggetti del sistema educativo, per corsi di approfondimento, aggiornamento e integrazione con i percorsi scolastici e professionali.

Copertura finanziaria e clausola di valutazione

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando risorse già iscritte per il triennio 2022-2024. Possono concorrere anche risorse statali, fondi SIE e altre leggi regionali collegate.

È prevista una clausola di valutazione degli effetti finanziari: la Giunta deve trasmettere annualmente una relazione alla commissione consiliare bilancio sugli obiettivi, sulle risorse impiegate e sui beneficiari dei contributi.

Disposizioni transitorie e decorrenza

La Giunta deve adeguare entro 30 giorni il regolamento organizzativo regionale; le strutture e il personale dell’Agenzia regionale del turismo transitano nella nuova direzione regionale. Fino all’effettiva modifica del regolamento, l’Agenzia continua a svolgere le funzioni di competenza.

Entro 90 giorni la Giunta deve modificare il regolamento sulle strutture ricettive per disciplinare i condhotel. I soggetti già operanti negli alloggi per uso turistico dovevano inviare la comunicazione al comune entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

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